Sentenza del 25/11/2022 n. 34884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la ricorrente ha validamente rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata e, quindi, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, avendo la norma sanzionatoria rilievo solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B. Srl aveva impugnato in Cassazione, con cinque motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli‑Venezia Giulia che aveva accolto l'appello del Comune di Trieste relativo ad un avviso di accertamento ICI. Prima della trattazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante dichiarazione notificata alla controparte; la questione principale è quindi l'effetto processuale di tale rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se effettuata con le formalità di notifica alle parti costituite o di comunicazione ai rispettivi avvocati, produce l'estinzione del processo di cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Il contributo unificato aggiuntivo ha natura sanzionatoria e si applica nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende ai casi di estinzione per rinuncia quando le spese sono compensate.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8‑bis (conv. L. n. 176/2020) e D.L. n. 228/2021, art. 16, comma 1 (conv. L. n. 15/2022)
Consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, come avvenuto nella presente causa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ma ricettizio: per produrre estinzione è necessario che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati.
- Se la rinuncia è regolarmente notificata, il processo di cassazione si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c. senza decisione sul merito.
- In mancanza delle formalità di notifica, la dichiarazione di rinuncia può comunque essere valutata come segnale del venir meno dell'interesse dell'impugnazione, con possibili effetti di inammissibilità.
- La Corte può disporre la compensazione delle spese: se ciò avviene non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo di natura sanzionatoria previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Prima di dichiarare la rinuncia è opportuno verificare la corretta notifica e valutare le conseguenze (perdita della pronuncia favorevole sul merito e possibili effetti economici), nonché considerare l'opportunità di ottenere accordi sulle spese con la controparte.
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