Cassazione Penale, Sentenza n. 7331/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che li ha condannati per reato continuato di truffa. Manna lamenta violazione degli artt. 62-bis, 69, 114 e 133 c.p., la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle presunte aggravanti e la mancata applicazione dell'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p., nonché contraddittorietà nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Zarpellon censura la determinazione della pena per continuazione, sostenendo che la Corte d'appello non ha reso conoscibile la quantificazione dell'aumento per ciascun reato satellite e che è stata applicata una maggiorazione per un reato satellite (capo L) che non le era stato contestato.
La decisione
Per Manna: il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che non risultano aggravanti nel capo di imputazione e che le attenuanti generiche erano state effettivamente valorizzate (riduzione di un terzo). Il rigetto dell'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p. è ritenuto corretto perché il contributo di Manna è stato valutato non marginale ma funzionale alla riuscita del programma criminoso. Manna è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Zarpellon: il ricorso è parzialmente accolto. La Corte di Cassazione rileva che è stato applicato un aumento per continuazione anche con riferimento a un reato (capo L) non contestato alla Zarpellon; per tale capo la sentenza viene annullata senza rinvio, viene eliminata la pena relativa (9 gg di reclusione e 15 euro di multa) e revocate le statuizioni civili connesse. In base all'art. 620 c.p.p. la pena complessiva è rideterminata in mesi 7, giorni 21 di reclusione ed euro 385,00 di multa.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha interpretato che non è sufficiente una mera minore efficacia causale rispetto agli altri coautori; è richiesta una partecipazione marginale tale da essere trascurabile per lo sviluppo dell'evento. Nel caso di specie il contributo di Manna è stato ritenuto fondamentale e quindi non integrativo dell'attenuante.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che il richiamo alla congruità e all'adeguatezza della pena può essere sufficiente quando la pena finale non si discosti significativamente dal minimo edittale o quando l'aumento per continuazione sia minimale.
art. 62-bis cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza connessa, avendo già correttamente applicato le attenuanti generiche.
art. 69 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della critica al trattamento sanzionatorio; la Corte non ha ritenuto violato il principio di determinazione della pena ex art. 69 nel caso concreto.
art. 620 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando, in caso di annullamento parziale senza rinvio, le esigenze di completezza lo permettono; applicata per rideterminare la pena complessiva di Zarpellon dopo la cancellazione del capo L.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le spese del procedimento e poteri sanzionatori in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna di Manna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p. richiede non solo un ruolo meno efficace ma una partecipazione marginale tale da essere trascurabile: il mero restare 'in posizione meno attiva' non è sufficiente.
- Se la pena complessiva rimane entro limiti non significativamente inferiori o superiori al minimo edittale e l'aumento per continuazione è minimale, una motivazione sintetica che richiami la congruità della pena può essere sufficiente; invece, se la pena si discosta in modo significativo dal minimo, è necessaria una motivazione specifica e rafforzata con quantificazione per ciascun reato satellite.
- Non è legittimo applicare aumenti per continuazione con riferimento a reati non contestati all'imputato: l'applicazione di un aumento per un reato che non è stato attribuito comporta annullamento della relativa parte della pena.
- Quando la Cassazione annulla parzialmente senza rinvio per vizi circoscritti e le condizioni previste dall'art. 620 c.p.p. sono soddisfatte, è possibile procedere alla rideterminazione diretta della pena complessiva.
- Il difensore che propone un motivo manifestamente infondato o che interpreti erroneamente l'imputazione può vedersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e condannare al pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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