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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11092/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento della società venditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita di un appartamento conclusa il 2 febbraio 1999 tra la società e due coniugi acquirenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato l'inefficacia del trasferimento, ritenendo: non applicabile la disciplina di maggior tutela del d.lgs. n. 122 del 2005; determinante il valore dell'immobile al momento del definitivo e non del preliminare; sussistente una rilevante sproporzione tra prezzo e valore; provata la scientia decoctionis degli acquirenti mediante presunzioni; inammissibile, infine, la richiesta degli acquirenti di riconoscimento del credito per il prezzo versato in sede ordinaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 122 del 2005, sostenendo che la disciplina avrebbe dovuto applicarsi anche ai procedimenti pendenti e ai contratti anteriori; 2) violazione dell'art. 67 l. fall. e delle norme sulle presunzioni e sulla prova, contestando l'apprezzamento degli indizi utilizzati per ritenere la conoscenza dello stato di insolvenza della società venditrice; 3) censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo perché la giurisprudenza consolidata esclude la retroattività della norma di esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 per contratti stipulati e insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore; il secondo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito della prova presuntiva, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso e assorbito il terzo. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La sentenza impugnata della Corte d'appello, che aveva confermato l'inefficacia della compravendita nei confronti del fallimento, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 122 del 2005, artt. 1, 5 e 10

    La disciplina di tutela dell'acquirente di immobili da costruire e la correlata esenzione dall'azione revocatoria non si applicano ai contratti stipulati e alle insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore; non hanno efficacia retroattiva.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    È la norma sulla revocatoria fallimentare richiamata per contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    In sede di legittimità è censurabile solo l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammesso chiedere una diversa lettura degli indizi o una differente inferenza probabilistica.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede la selezione e la valutazione complessiva degli indizi, secondo il criterio della convergenza del molteplice.

  • artt. 1366 e 1367 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione della disciplina applicabile, ma senza esito favorevole in ricorso.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la Corte non vi ha tratto alcuna diversa conclusione sul merito della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata considerata sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere la rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360bis c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili perché non superavano gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 10 l. n. 122 del 2005

    Richiamato in appello per sostenere la cessazione della materia del contendere, ma ritenuto inapplicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'azione revocatoria prevista per gli atti di trasferimento di immobili da costruire non ha applicazione retroattiva: vale solo per fattispecie e procedure sorte dopo l'entrata in vigore della disciplina.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; il sindacato resta limitato all'erronea sussunzione o all'uso di presunzioni giuridicamente inidonee.
  • La prova per presunzioni è corretta solo se gli indizi, valutati complessivamente, sono gravi, precisi e concordanti; la critica ammissibile in cassazione riguarda la violazione di questi canoni, non la mera alternativa ricostruzione dei fatti.
  • La richiesta di riconoscimento del credito derivante dal prezzo versato, ove collegata alla declaratoria di inefficacia della compravendita in ambito concorsuale, deve essere proposta nella sede endoconcorsuale e non può essere recuperata nel giudizio ordinario di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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