Sentenza n. 1192/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta al rilascio di permesso di soggiorno per integrazione minore nonché di ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per integrazione minore
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia a 17 anni, aveva intrapreso un percorso di assistenza, disintossicazione e integrazione presso i servizi del Comune di Torino. Dopo il rilascio del permesso per minore età e la richiesta comunale di prosecuzione del percorso di integrazione, aveva domandato il permesso di soggiorno per integrazione minore. A seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, si era attivato per procurarsi il passaporto e il provvedimento del Tribunale per i minorenni, ma l'istanza era stata respinta per la mancata produzione di tali documenti e per l'assenza della richiesta di prosieguo amministrativo. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 5 e 6, 19, 28 e 32 d.lgs. 286/1998; degli artt. 1, 2, 10 e 13 l. 47/2017; degli artt. 9, comma 6, 11, comma 1, lett. c-sexies), e 28 d.P.R. 394/1999; degli artt. 27, 29 e 30 Cost.; dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 CDFUE, nonché del D.P.C.M. 535/1999 e dell'eccesso di potere. Ha sostenuto di possedere i requisiti per il prosieguo amministrativo, di non poter essere gravato dei ritardi nel rilascio dei documenti e della sproporzione del diniego rispetto all'esigenza di tutelare il suo sviluppo psicofisico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c-sexies), d.P.R. 394/1999, il permesso per integrazione è rilasciato previo decreto motivato del Tribunale per i minorenni nei casi previsti dalla l. 47/2017, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno. Dagli atti risultava che il ricorrente aveva richiesto il passaporto e lo aveva successivamente prodotto; il Comune aveva richiesto il provvedimento del Tribunale per i minorenni, poi rilasciato anche a seguito delle sollecitazioni del difensore e del TAR e depositato in giudizio. Il ricorrente aveva quindi compiuto quanto nelle sue possibilità per completare la documentazione, sicché i ritardi delle autorità amministrative e giudiziarie non potevano essergli imputati. Inoltre, il Tribunale per i minorenni aveva affidato il giovane ai servizi sociali del Comune per il percorso finalizzato all'autonomia fino, al massimo, al compimento del ventunesimo anno. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione non aveva ottemperato all'ordine cautelare di riesaminare la posizione e ha ribadito il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego. Ha ordinato all'amministrazione di riaprire il procedimento, in contraddittorio con lo straniero, e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto degli accertamenti contenuti nella sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-sexies), d.P.R. 394/1999
per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età
La disposizione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione, subordinandolo al decreto motivato del Tribunale per i minorenni e collegandone la durata a quella fissata dall'autorità giudiziaria, comunque entro il compimento dei ventuno anni.
art. 13, comma 2, l. 47/2017
È richiamato quale fondamento dei casi nei quali può essere disposto il prosieguo del percorso di integrazione del minore straniero.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al ricorrente di attivarsi per reperire la documentazione mancante; il giudizio ha poi valorizzato l'attività da lui svolta e l'impossibilità di imputargli i ritardi documentali.
artt. 5, commi 5 e 6, 19, 28 e 32 d.lgs. 286/1998
Norme invocate dal ricorrente a tutela della posizione dello straniero e del rilascio del titolo di soggiorno; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma di ciascuna disposizione.
artt. 1, 2, 10 e 13 l. 47/2017
Norme invocate con riferimento alla protezione e alla prosecuzione del percorso di integrazione del minore straniero; il testo non specifica un'interpretazione autonoma di ciascun articolo.
artt. 9, comma 6, e 28 d.P.R. 394/1999
Norme invocate dal ricorrente nel quadro della disciplina del soggiorno e del percorso amministrativo del minore straniero; il testo non specifica un'interpretazione autonoma di ciascuna disposizione.
art. 8 CEDU
Norma invocata in relazione alla tutela della vita privata e familiare; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 7 CDFUE
Norma invocata in relazione alla tutela della vita privata e familiare; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione minore, il richiedente non può essere penalizzato per i ritardi imputabili alle autorità amministrative o giudiziarie nel rilascio del passaporto o del decreto del Tribunale per i minorenni, quando abbia tempestivamente attivato le procedure necessarie e abbia fatto quanto era nelle sue possibilità per completare la documentazione.
- Il diniego del permesso di soggiorno per integrazione minore è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione si limiti a rilevare la mancata produzione di documenti che il richiedente aveva già richiesto e che siano successivamente acquisiti, senza valutare l'attività diligentemente svolta dallo straniero e il percorso di integrazione in corso.
- Quando, nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni disponga il prosieguo del percorso finalizzato all'autonomia fino al compimento del ventunesimo anno, l'amministrazione deve riesaminare la posizione alla luce di tale sopravvenienza e adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato.
- L'annullamento del diniego di un titolo di soggiorno per integrazione minore comporta l'obbligo dell'amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con lo straniero e di concluderlo considerando i vincoli conformativi derivanti dalla sentenza, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella amministrativa.
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