Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4/2/2021 che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata relativa a vari periodi di detenzione. Il difensore deduceva violazione dell'art. 54 L. 26/7/1975 n. 354 e carenza di motivazione, sostenendo che i precedenti provvedimenti avevano valutato solo la contestazione formale del reato associativo (riferendo la partecipazione fino al 12/6/2012) senza verificare la concreta condotta post-arresto (dal 26/5/2008 in poi) e che erano emersi fatti nuovi, in particolare l'arresto e la successiva collaborazione del capo-clan Antonio Iovine (17/11/2010), idonei a rivedere la valutazione della partecipazione di Pagano nel periodo successivo a tali eventi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano già esaminato e valutato la partecipazione del detenuto per i periodi contestati con provvedimenti resi nel 2016 e successivamente confermati (compreso il rigetto del reclamo e l'inammissibilità in Cassazione), determinando l'effetto preclusivo sulla reiterazione dell'istanza. È stato affermato il principio per cui le decisioni definitive in materia di liberazione anticipata precludono il riesame dei medesimi periodi, salvo che emerga un fatto nuovo e decisivo (es. sentenza assolutoria o rettifica della data del reato che sposti l'evento fuori dal semestre valutato). La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese e disposto una somma a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000) per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Principio della inammissibilità della successiva istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto; fondamento della preclusione processuale nel procedimento di sorveglianza.
art. 678, codice di procedura penale
Richiamo normativo collegato all'art. 666 c.2 per l'ambito del procedimento di sorveglianza; conferma dell'applicabilità del principio di preclusione.
art. 616, codice di procedura penale
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma invocata dalla difesa (violazione denunciata) relativa ai principi dell'esecuzione penale e valutazione dell'atteggiamento del detenuto; la Corte non ha ritenuto superata la valutazione precedente alla luce delle deduzioni proposte.
art. 416-bis codice penale (richiamato nel provvedimento di merito)
Riferimento al delitto associativo per il quale il detenuto è stato condannato; la partecipazione accertata fino alla sentenza di primo grado è stata valutata ostativa alla liberazione anticipata nei periodi considerati.
Massime di principio
- Decisioni definitive in materia di liberazione anticipata precludono, in linea di massima, il riesame degli stessi periodi già valutati: non è ammessa la riproposizione della medesima istanza salvo emergenza di fatti nuovi e decisivi.
- Perché una nuova istanza sia ammissibile dopo un precedente rigetto è necessario dimostrare fatti nuovi, specifici e rilevanti (es. sentenza assolutoria, rettifica della data di commissione del reato che escluda il semestre considerato, documentazione probante inedita); mere critiche generiche alla motivazione non sono sufficienti.
- Se il precedente diniego si fondava su una valutazione del comportamento complessivo del detenuto nel semestre (valutazione di merito), questa resta incensurabile e preclusa; invece, se il diniego era basato sulla pendenza di un procedimento relativo al semestre, l'esito favorevole di quel procedimento può giustificare un nuovo esame.
- Nelle impugnazioni è necessario riprodurre chiaramente le specifiche nuove doglianze e i relativi documenti: l'omissione di riferimenti precisi o la genericità comportano elevata probabilità di inammissibilità.
- Ricorrere in modo 'irrituale' o reiterativo può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; valutare attentamente la fondatezza delle ragioni prima di proporre ricorsi ripetuti.
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