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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/2/2021 che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata relativa a vari periodi di detenzione. Il difensore deduceva violazione dell'art. 54 L. 26/7/1975 n. 354 e carenza di motivazione, sostenendo che i precedenti provvedimenti avevano valutato solo la contestazione formale del reato associativo (riferendo la partecipazione fino al 12/6/2012) senza verificare la concreta condotta post-arresto (dal 26/5/2008 in poi) e che erano emersi fatti nuovi, in particolare l'arresto e la successiva collaborazione del capo-clan Antonio Iovine (17/11/2010), idonei a rivedere la valutazione della partecipazione di Pagano nel periodo successivo a tali eventi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano già esaminato e valutato la partecipazione del detenuto per i periodi contestati con provvedimenti resi nel 2016 e successivamente confermati (compreso il rigetto del reclamo e l'inammissibilità in Cassazione), determinando l'effetto preclusivo sulla reiterazione dell'istanza. È stato affermato il principio per cui le decisioni definitive in materia di liberazione anticipata precludono il riesame dei medesimi periodi, salvo che emerga un fatto nuovo e decisivo (es. sentenza assolutoria o rettifica della data del reato che sposti l'evento fuori dal semestre valutato). La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese e disposto una somma a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000) per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    Principio della inammissibilità della successiva istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto; fondamento della preclusione processuale nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 678, codice di procedura penale

    Richiamo normativo collegato all'art. 666 c.2 per l'ambito del procedimento di sorveglianza; conferma dell'applicabilità del principio di preclusione.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma invocata dalla difesa (violazione denunciata) relativa ai principi dell'esecuzione penale e valutazione dell'atteggiamento del detenuto; la Corte non ha ritenuto superata la valutazione precedente alla luce delle deduzioni proposte.

  • art. 416-bis codice penale (richiamato nel provvedimento di merito)

    Riferimento al delitto associativo per il quale il detenuto è stato condannato; la partecipazione accertata fino alla sentenza di primo grado è stata valutata ostativa alla liberazione anticipata nei periodi considerati.

Massime di principio

  • Decisioni definitive in materia di liberazione anticipata precludono, in linea di massima, il riesame degli stessi periodi già valutati: non è ammessa la riproposizione della medesima istanza salvo emergenza di fatti nuovi e decisivi.
  • Perché una nuova istanza sia ammissibile dopo un precedente rigetto è necessario dimostrare fatti nuovi, specifici e rilevanti (es. sentenza assolutoria, rettifica della data di commissione del reato che escluda il semestre considerato, documentazione probante inedita); mere critiche generiche alla motivazione non sono sufficienti.
  • Se il precedente diniego si fondava su una valutazione del comportamento complessivo del detenuto nel semestre (valutazione di merito), questa resta incensurabile e preclusa; invece, se il diniego era basato sulla pendenza di un procedimento relativo al semestre, l'esito favorevole di quel procedimento può giustificare un nuovo esame.
  • Nelle impugnazioni è necessario riprodurre chiaramente le specifiche nuove doglianze e i relativi documenti: l'omissione di riferimenti precisi o la genericità comportano elevata probabilità di inammissibilità.
  • Ricorrere in modo 'irrituale' o reiterativo può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; valutare attentamente la fondatezza delle ragioni prima di proporre ricorsi ripetuti.

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