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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale sulla P. S.r.l., ritenuta una società cartiera, l'Amministrazione contestava alla K. S.r.l. l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando costi ai fini IRPEG e IRAP e negando la detrazione IVA. Il maggior reddito societario veniva inoltre imputato per trasparenza al socio F.M., nella misura del 70%. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la valutazione della documentazione prodotta, la ripartizione dell'onere della prova e l'applicazione della disciplina IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'insufficiente motivazione, all'onere della prova e alla violazione della disciplina sulla detrazione IVA. La CTR aveva infatti qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti, sebbene la contestazione dell'Amministrazione riguardasse la loro inesistenza soggettiva. Le due categorie comportano regimi probatori differenti: per le operazioni soggettivamente inesistenti occorre verificare anche la buona fede del contribuente e se egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode. I motivi relativi alla limitazione dell'utilizzo della documentazione sono stati rigettati, mentre quelli riguardanti il reddito del socio e le ulteriori riprese sono stati dichiarati assorbiti, perché dipendenti dall'esito dell'accertamento societario. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR della Puglia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione della sentenza d'appello e alla corretta applicazione delle norme sull'onere probatorio.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartizione dell'onere della prova

    L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, gli elementi che fondano la contestazione; nelle operazioni soggettivamente inesistenti deve dimostrare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Disciplina della detrazione dell'IVA

    La detrazione può essere negata per operazioni soggettivamente inesistenti solo se l'Amministrazione prova che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 39, 40, 52 e 54

    Riguardano i poteri di accertamento, l'utilizzabilità della documentazione e le contestazioni sollevate dalla società; le relative doglianze sono state in parte rigettate e in parte assorbite.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La documentazione prodotta in giudizio è stata esaminata dalla CTR, anche se ritenuta non idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81, 83, 85 e 44

    Le questioni sulla determinazione del reddito societario e sull'imputazione del maggior reddito al socio sono rimaste assorbite dal rinvio disposto sull'accertamento principale.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    La presunzione di distribuzione di utili occulti al socio deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; la Corte non ha esaminato definitivamente tali censure perché subordinate all'esito del nuovo giudizio sulla società.

Massime di principio

  • È essenziale distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, in cui la cessione o prestazione non è mai avvenuta, e operazioni soggettivamente inesistenti, in cui l'operazione è reale ma il soggetto indicato in fattura non è il reale cedente o prestatore.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore era una cartiera: deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, dai quali emerga che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Il contribuente deve collaborare dimostrando la propria buona fede e l'adozione di una ragionevole diligenza commerciale. Fatture formalmente regolari, registrazioni contabili e pagamenti bancari costituiscono elementi utili, ma non sono necessariamente decisivi.
  • Il giudice deve qualificare correttamente il tipo di inesistenza contestata e applicare il relativo regime probatorio; una motivazione fondata su una categoria diversa da quella contestata può determinare la cassazione della sentenza.
  • L'accertamento del maggior reddito societario costituisce il presupposto per l'eventuale imputazione di utili occulti ai soci di una società a ristretta base partecipativa. Se il primo accertamento viene annullato o deve essere riesaminato, anche la posizione del socio può risultare assorbita.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva nel merito: impone al giudice di rinvio un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.

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