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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38446/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto in concorso e tentato furto in concorso. Denunciano: 1) vizio di motivazione per la mancata applicazione, nella determinazione della pena, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., pur riconosciuta in motivazione; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, c.p.) alla luce della "riforma Cartabia"; 3) questioni processuali connesse alla procedibilità a querela e all'applicazione dell'art. 420-bis c.p.p.

La decisione

Per Troisi Marco la sentenza è annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per morte dell'imputato (certificato di morte 14.3.2023). Per Rinarelli Giuliano il ricorso è accolto in parte: la Corte di cassazione rileva assenza di motivazione poiché la corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., non ne ha tenuto conto nella determinazione della pena; inoltre ha ritenuto illogica e contraddittoria la motivazione sul rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del danno, condotta successiva, grado di colpevolezza non adeguatamente valutati). La sentenza impugnata è annullata nei confronti di Rinarelli limitatamente all'attenuante del danno lieve e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Altri rilievi (es.: applicazione dell'art. 420-bis c.p.p. alla luce della riforma) sono dichiarati inammissibili o non pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4) c.p.

    Riconosciuta in motivazione dalla corte territoriale ma non considerata nella determinazione della pena; la Corte di cassazione richiama l'obbligo di tenerne conto e annulla per carenza motivazionale.

  • art. 131-bis c.p.

    novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    La norma, essendo più favorevole, si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente e può essere dedotta e rilevata in Cassazione; la sua applicabilità richiede valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e della condotta successiva al reato.

  • art. 150 c.p.

    La morte dell'imputato estingue il reato: la Corte annulla senza rinvio la sentenza nei confronti del deceduto.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Permette alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni sostanziali come l'applicabilità dell'art. 131-bis anche se dedotte per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; giustifica l'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare l'applicazione della legge più favorevole nei procedimenti pendenti.

  • art. 420-bis c.p.p.

    La riforma ha riscritto la norma; tuttavia la Corte osserva che la nuova disposizione non è applicabile retroattivamente secondo il principio tempus regit actum e, quindi, non è a favore degli imputati nel processo in esame.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    Ha modificato l'art. 131-bis e altre norme; la Corte ne riconosce la rilevanza sostanziale e la possibilità di applicazione retroattiva quando la nuova norma è più favorevole.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.
  • Se una corte riconosce un'attenuante in motivazione deve tenervi conto nella determinazione della pena; la mancata considerazione configura vizio di motivazione che giustifica annullamento e rinvio.
  • L'art. 131-bis c.p., nella versione più favorevole introdotta dalla "riforma Cartabia", può essere applicato retroattivamente ai fatti commessi prima e la sua applicabilità può essere dedotta e rilevata anche in Cassazione, nonostante non sia stata proposta in precedenza.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis il giudice deve valutare specificamente la gravità del fatto, il grado di colpevolezza e la condotta successiva al reato; i precedenti ostativi devono essere considerati solo se costituiscono dichiarazione di delinquenza abituale/professionale o multipli reati della stessa natura.
  • Le modifiche processuali (es.: art. 420-bis c.p.p.) non si applicano retroattivamente se contrastano con il principio tempus regit actum; quindi non sempre le novità procedurali favoriscono automaticamente imputati in processi già pendenti.
  • Questioni sostanziali di favore per l'imputato possono essere rilevate d'ufficio dalla Cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p., ma ciò non implica che tali questioni siano automaticamente fondate: va comunque valutata la loro effettiva sussistenza.

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