Sentenza n. 564/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1129/2024 pubblicata il 6.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1129/2024, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1129/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, in data 11 dicembre 2025, è stato effettuato il pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna del Ministero alle spese del giudizio. Nell'ambito della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto infondata l'originaria richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha comunque regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale parziale, condannando il Ministero al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori. La richiesta di penalità di mora è stata considerata infondata, in quanto la sentenza ottemperanda già riconosceva interessi o rivalutazione fino all'effettivo accredito, ritenuti adeguati anche ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; il Collegio ha richiamato in particolare il comma 4 per valutare la richiesta di penalità di mora e ritenere adeguata la previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza da eseguire.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale sopravvenuta nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta misura equa e sufficiente, anche ai fini dell'esecuzione e della penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento sopravvenuto che soddisfi integralmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche se intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l'amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della domanda al momento della proposizione del ricorso.
- La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere ritenuta infondata quando il titolo giudiziale da eseguire già riconosca interessi o rivalutazione fino all'effettivo adempimento e tale previsione sia considerata equa e adeguata dal giudice dell'ottemperanza.
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