Cassazione Civile, Ordinanza n. 12542/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale che aveva condannato il ricorrente e altri eredi alla demolizione di un fabbricato su suolo demaniale e al risarcimento dei danni in favore della parte pubblica. Il contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo l'inefficacia della pretesa per la sospensione dell'esecutività della sentenza e l'illegittimità della richiesta dell'intera imposta, sostenendo che la sua quota ereditaria fosse pari a un terzo. Dopo alterne decisioni di merito, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e rigettato quello del contribuente. Quest'ultimo propone quindi ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione, deducendo, con un unico motivo, errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.: sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la sua eccezione di estraneità alla lite fondata su un precedente giudicato che avrebbe escluso la sua qualità di erede, poiché tale giudicato sarebbe stato già dedotto nel giudizio di merito e non per la prima volta in cassazione. Chiede inoltre la correzione di un errore materiale nel testo dell'ordinanza, dove il dante causa sarebbe indicato con nome errato. Nel corso del giudizio deposita anche un'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, assumendo che la lite tributaria sarebbe stata definita agevolmente da un coobbligato; la Corte però ritiene non provata la perfezione della definizione agevolata perché manca la prova del pagamento dovuto e degli ulteriori elementi necessari. La Corte, infine, rileva che il ricorso per revocazione non contiene la necessaria articolazione della fase rescissoria e non espone le ragioni per cui l'errore dedotto dovrebbe incidere sulla decisione originaria, limitandosi a chiedere la mera eliminazione dell'errore. Accoglie soltanto la domanda di correzione dell'errore materiale, mentre dichiara inammissibile la revocazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile la revocazione proposta contro la precedente ordinanza di cassazione, perché il ricorso non rispetta il principio di specificità richiesto anche per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c.: manca infatti la domanda e l'argomentazione sulla fase rescissoria, cioè sulle ragioni per cui, eliminato l'asserito errore di fatto, dovrebbe essere decisa in senso diverso la controversia originaria. La Corte respinge anche l'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, ritenendo non dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata del coobbligato, in quanto non è stata prodotta la prova del pagamento richiesto e non emerge dagli atti il relativo esito del diverso giudizio evocato. Accoglie invece la sola domanda di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza precedente, ordinando che la denominazione erronea del dante causa sia rettificata. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di revocazione, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 8, Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986
richiamato quale base normativa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla sentenza civile da registrare
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
invocato nel giudizio di merito per affermare che la sentenza costituisse presupposto impositivo per l'imposta di registro
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per sostenere la solidarietà tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro
art. 395 n. 4 c.p.c.
indicato come norma sulla revocazione per errore di fatto, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e per l'assenza di una compiuta fase rescissoria
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per la revocazione e per la correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ammette contestualmente la domanda di correzione dell'errore materiale
art. 398, secondo comma, c.p.c.
richiamato quale requisito formale della domanda di revocazione, da coordinare con l'esposizione dei fatti di causa e con la specificità del ricorso
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per affermare che il ricorso per revocazione deve contenere un'esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibile la questione controversa
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata; la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri, ma il relativo perfezionamento deve essere provato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione deve rispettare, a pena di inammissibilità, i requisiti di specificità propri del ricorso per cassazione: non basta indicare l'errore di fatto, ma occorre anche esporre i fatti di causa e spiegare perché, eliminato l'errore, la decisione andrebbe riformata in sede rescissoria.
- L'errore di fatto revocatorio non consente una mera richiesta di correzione della motivazione o di eliminazione dell'errore dal testo della decisione: è necessario collegare il preteso errore al decisum e formulare una concreta domanda di nuova decisione sull'originario ricorso.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche contestualmente alla revocazione, purché l'errore sia puramente materiale e riconoscibile dal testo della decisione.
- Quando si invoca la cessazione della materia del contendere per effetto di una definizione agevolata perfezionata da un coobbligato, il perfezionamento della definizione deve essere provato in modo rigoroso; la sola produzione della domanda di adesione non basta se manca la prova del pagamento e degli altri adempimenti richiesti dalla legge.
- Nel processo tributario, la sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza fiscale dell'atto giudiziale se non viene dimostrato che essa abbia inciso sul presupposto impositivo secondo la disciplina applicabile.
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