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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2114 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento redditometro - Presunzioni semplici - Onere di dimostrazione redditi da parte del contribuente - Sussiste - Conseguente illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che il maggior reddito determinato presuntivamente dall’Ufficio derivasse da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La questione riguardava anche la necessità che la Commissione valutasse concretamente le prove e le argomentazioni offerte dal contribuente per superare le presunzioni semplici utilizzate dall’Amministrazione.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta l’illegittimità dell’accertamento poiché, ai sensi dell’art. 38, sesto comma, del D.P.R. 600/1973, il contribuente può dimostrare la provenienza del reddito da fonti esenti o assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Spetta al giudice tributario valutare l’idoneità di tali elementi a superare la presunzione dell’Ufficio; in mancanza di una valutazione adeguata, l’accertamento non può ritenersi legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 38, sesto comma, D.P.R. 600/1973

    Il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

    La presunzione derivante dal redditometro è superabile quando il contribuente fornisce elementi idonei a dimostrare che le disponibilità utilizzate per sostenere le spese o gli investimenti provengono da redditi fiscalmente esenti o già tassati alla fonte. Il giudice deve esaminare concretamente tali elementi e non può limitarsi a recepire la ricostruzione dell’Ufficio.

Massime di principio

  • L’accertamento da redditometro si fonda su presunzioni semplici e può essere contestato dal contribuente mediante una prova concreta della provenienza delle somme utilizzate.
  • Il contribuente deve documentare, con elementi coerenti e verificabili, che le disponibilità derivano da redditi esenti, redditi già assoggettati a ritenuta alla fonte, risparmi pregressi o altre fonti lecite compatibili con le spese contestate.
  • Il giudice tributario è tenuto a valutare specificamente la documentazione e le argomentazioni difensive del contribuente; una motivazione generica o la mancata considerazione delle prove può comportare l’illegittimità dell’accertamento.
  • La semplice contestazione dell’accertamento non è normalmente sufficiente: occorre fornire una ricostruzione finanziaria credibile, puntuale e collegata alle singole spese o incrementi patrimoniali considerati dall’Ufficio.

Testo integrale

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