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Sentenza

Sentenza n. 4537/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2761/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, sancito dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2761/2023, di corrispondere € 3.000 mediante assegnazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2761/2023, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 3.000 per i sei anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Ha dedotto il mancato adempimento del titolo e chiesto che fosse ordinata l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il ricorso è accolto: il TAR dichiara l’inottemperanza e ordina al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme stabilite dal titolo, detratti gli eventuali importi già versati, gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice precisa che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili, incluse quelle del codice civile. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni era decorso. Per il caso di inutile decorso del termine di 90 giorni, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che, su istanza del creditore, dovrà completare l’esecuzione nei successivi 60 giorni, determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari; non gli spetta compenso. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato che riconosce la pretesa costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza; il ricorso è accolto quando il credito è documentato e l’amministrazione debitrice non lo contrasta adeguatamente.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L’ottemperanza serve a soddisfare il credito già riconosciuto dal titolo, non a costituirlo. Il credito residuo e gli interessi devono essere determinati considerando il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore non vincolano l’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni indicate, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso deciso il termine era trascorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    In sede di ottemperanza il giudice può dichiarare l’inadempimento, assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni processuali sono richiamate a fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002)

    Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione secondo legge soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo passato in giudicato, il giudice può dichiarare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma ne consente il soddisfacimento; l’importo effettivamente dovuto va determinato in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’amministrazione: misura e decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo e la legge.
  • Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni deve essere decorso prima dell’avvio del recupero coattivo delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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