Cassazione Civile, Ordinanza n. 22949/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla parte resistente. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Cassino che aveva rigettato sia l'istanza di modifica e revoca sia l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento. Quest'ultimo aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicataria dall'acquisto di alcuni lotti di beni della fallita per mancato versamento del saldo prezzo entro il termine fissato e l'aveva condannata a pagare la differenza tra il prezzo offerto nelle vendite e quello di realizzo, detratti gli importi delle cauzioni già versate. Il Tribunale aveva ritenuto che l'ordinanza di vendita dovesse essere osservata letteralmente, anche nelle prescrizioni ulteriori rispetto al minimo legale, e che fosse irrilevante la dedotta imputabilità del mancato pagamento al terzo mutuante, oltre che non provata. La ricorrente aveva affidato il ricorso a tre motivi, articolati in subcensure; il fallimento aveva resistito con controricorso. Successivamente è intervenuta rinuncia al ricorso, seguita da accettazione.
Norme richiamate
Regole sulla vendita forzata nel fallimento
L'ordinanza che stabilisce le modalità della vendita deve essere rispettata letteralmente, comprese le prescrizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo previsto dalla legge.
Obbligazione pecuniaria a termine essenziale
La mancata erogazione del finanziamento da parte di un terzo non rende di per sé scusabile l'inadempimento del prezzo dovuto entro il termine essenziale.
Massime di principio
- Nel procedimento di vendita concorsuale, le prescrizioni contenute nell'ordinanza di vendita devono essere osservate puntualmente anche quando integrino il minimo legale, poiché vincolano l'aggiudicatario.
- Il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine essenziale può legittimare la decadenza dall'aggiudicazione e le conseguenze economiche previste dal provvedimento di vendita.
- La deduzione dell'inadempimento di un terzo finanziatore non esonera automaticamente l'aggiudicatario dall'obbligo di pagamento del prezzo, soprattutto se tale allegazione non è specificamente provata.
- Se interviene rinuncia al ricorso per cassazione seguita da accettazione della controparte, il giudizio si estingue senza pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
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