Cassazione Civile, Ordinanza n. 30837/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso presentata da un contribuente ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, per ottenere la restituzione di ritenute IRPEF e ILOR versate negli anni d'imposta 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 in Sicilia. La CTR aveva accolto la pretesa del contribuente e respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di insussistenza del requisito della residenza in uno dei Comuni individuati dal DPCM 15 gennaio 1991, poiché il contribuente risultava residente ad Adrano, comune non incluso; 2) vizio motivazionale sul medesimo punto; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c.c., dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del DPCM 15 gennaio 1991, dell'art. 14 disp. prel. c.c. e dell'art. 134 Cost. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto il rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso sostanziale e ha l'onere di provare i presupposti del diritto al rimborso; ha inoltre affermato che il beneficio fiscale è di stretta interpretazione e spetta solo ai soggetti residenti nei Comuni individuati dal DPCM, non essendo estensibile a chi, pur non residente in quei Comuni, vi svolgesse solo attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa ivi operante. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente di rimborso delle ritenute IRPEF e ILOR. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Norma posta a base della domanda di rimborso; la Corte la legge insieme alle successive disposizioni di disciplina dei benefici fiscali per il sisma Sicilia, applicandola in senso restrittivo e subordinandone l'operatività ai presupposti previsti dalle fonti speciali.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Disposizione richiamata come base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma; è interpretata come norma di stretta interpretazione, non estensibile a soggetti privi del requisito della residenza nei Comuni individuati.
art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
Individua i beneficiari delle provvidenze fiscali; la Corte ne esclude l'applicazione ai lavoratori dipendenti che non esercitino una propria attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, ma si limitino a collaborare nell'attività altrui.
DPCM 15 gennaio 1991
Atto che individua i Comuni rilevanti ai fini del beneficio; il requisito della residenza in uno di tali Comuni è ritenuto imprescindibile per il rimborso.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di residenza; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Ragione di ricorso per il vizio di omessa pronuncia dedotto dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ragione di ricorso per il vizio motivazionale dedotto dall'Agenzia, assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 2698 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma nella decisione; il principio valorizzato è quello dell'onere della prova a carico del contribuente che chiede il rimborso.
art. 14 preleggi
Richiamato a sostegno del divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme agevolative fiscali.
art. 134 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso; non risulta una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso di un tributo, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione; le contestazioni dell'amministrazione circa l'insussistenza di tali presupposti sono mere difese e possono essere dedotte anche in appello, con rilievo officioso.
- I benefici fiscali di natura agevolativa sono norme di stretta interpretazione: non possono essere applicati per analogia o estensione oltre i casi espressamente previsti dal legislatore o dall'atto amministrativo richiamato.
- Ai fini del beneficio fiscale connesso al sisma Sicilia del dicembre 1990, il requisito della residenza in uno dei Comuni individuati dal DPCM 15 gennaio 1991 è imprescindibile; la sola circostanza di lavorare alle dipendenze di un'impresa avente sede in uno di quei Comuni non equivale allo svolgimento di una propria attività agevolata.
- L'agevolazione prevista per chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, ancorché residente altrove, non si estende al lavoratore subordinato che presta mera collaborazione nell'attività altrui.
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