Sentenza n. 1883/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione regionale alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con GPL e metano
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale di revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2017, deducendo: 1) violazione degli artt. 3 e 7 ss. della l. n. 241/1990 e delle corrispondenti disposizioni regionali, nonché difetto di istruttoria, per il mancato riscontro alla richiesta dell’amministratore giudiziario di proroga di 90 giorni del termine per presentare osservazioni nel procedimento di revoca; 2) violazione della disciplina regionale sull’autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, delle disposizioni emergenziali sulla proroga dei termini per la realizzazione dei lavori, degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990, dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto previamente sospendere per 30 giorni l’autorizzazione e considerare le proroghe connesse all’emergenza Covid-19; 3) violazione della l.r. n. 97/1982 e dell’art. 15 dell’autorizzazione regionale, difetto di motivazione, illogicità e carenza dei presupposti, sostenendo che la revoca dell’autorizzazione ANAS relativa ai lavori e agli accessi carrabili non costituisse un parere endoprocedimentale o comunque un presupposto idoneo a determinare la revoca dell’autorizzazione regionale. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, segnalando anche che il Consiglio di Stato, con parere reso su ricorso straordinario, aveva respinto l’impugnazione della revoca dell’autorizzazione ANAS.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’eccezione preliminare di improcedibilità fondata sul precedente parere del Consiglio di Stato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la richiesta di proroga era stata presentata quando il termine per le osservazioni era già scaduto e, comunque, tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione della revoca erano trascorsi diversi mesi, durante i quali la società avrebbe potuto partecipare presentando osservazioni e documenti. Inoltre, la ricorrente non ha indicato quali elementi nuovi avrebbe potuto fornire, sicché non è stata dimostrata una concreta lesione delle garanzie partecipative. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca dell’autorizzazione ANAS aveva determinato il venir meno di uno dei requisiti necessari previsti dall’autorizzazione regionale. Di conseguenza, non era necessaria la previa sospensione per 30 giorni; le disposizioni emergenziali invocate riguardavano comunque la proroga dei termini relativi a lavori autorizzati da titoli edilizi e non fondavano un affidamento tutelabile rispetto all’autorizzazione in esame. Il provvedimento regionale, pur denominato revoca, è stato qualificato sostanzialmente come decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti, con conseguente inapplicabilità delle regole proprie dell’autotutela decisoria. Il terzo motivo è stato respinto perché dal contenuto dell’autorizzazione regionale emergeva la natura necessaria e prodromica dell’autorizzazione ANAS. Inoltre, il provvedimento impugnato era plurimotivato: la perdita del titolo ANAS costituiva comunque una ragione autonoma sufficiente a sostenerne la legittimità. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 3 e 7 ss. l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative non risultano violate quando il destinatario, dopo la comunicazione di avvio, abbia avuto un periodo significativo per presentare osservazioni e non dimostri quali elementi utili avrebbe concretamente fornito; non è decisivo il mancato riscontro a una richiesta di proroga presentata dopo la scadenza del termine.
art. 74, comma 4, D.A. n. 1947/8 del 2016
La previa sospensione dell’autorizzazione per 30 giorni non è necessaria quando la revoca consegue al venir meno di un requisito necessario dell’autorizzazione.
artt. 75, commi 4 e 5, D.A. n. 1947/8 del 2016
La disciplina regionale dei termini e delle conseguenze relative alla realizzazione degli impianti non impedisce la revoca o decadenza quando venga meno un presupposto necessario del titolo.
art. 10, comma 4, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
La disposizione emergenziale invocata non è stata ritenuta applicabile, in quanto riferita alla proroga dei termini relativi a lavori autorizzati da titoli edilizi.
art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022
La disposizione emergenziale sulla proroga dei termini non fonda, nel caso esaminato, un legittimo affidamento sulla permanenza dell’autorizzazione regionale.
art. 10, comma 11-decies, lett. a), d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
La disposizione emergenziale richiamata non è stata ritenuta idonea a impedire la decadenza conseguente al venir meno di un requisito necessario dell’autorizzazione.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990
Le regole sull’autotutela non si applicano, in quanto tali, a un provvedimento sostanzialmente qualificabile come decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti legali del titolo.
art. 6 l.r. n. 97/1982
La disposizione regionale è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione idonea a invalidare la revoca.
art. 15 D.R.S. n. 47751/2017
L’autorizzazione ANAS è stata ritenuta, sulla base del contenuto del titolo regionale, un parere necessario e prodromico alla realizzazione dell’impianto; la sua revoca ha quindi fatto venir meno un requisito dell’autorizzazione regionale.
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Il TAR ha richiesto la prova della preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato alla proposizione del giudizio da parte dell’amministratore giudiziario; l’autorizzazione è stata poi prodotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del procedimento, viene meno un requisito necessario previsto dal titolo autorizzatorio, l’amministrazione può disporre la decadenza del titolo senza dover applicare le regole proprie della revoca o dell’annullamento d’ufficio, anche se il provvedimento è formalmente denominato revoca.
- La previa sospensione dell’autorizzazione non è necessaria se la perdita di un presupposto essenziale rende definitivamente insussistenti le condizioni per la realizzazione dell’attività autorizzata.
- La comunicazione di avvio del procedimento assolve alle garanzie partecipative quando il destinatario disponga, prima dell’adozione del provvedimento finale, di un periodo adeguato per presentare osservazioni e documenti; la violazione non può essere utilmente dedotta senza indicare il concreto apporto partecipativo che sarebbe stato fornito.
- Un’autorizzazione rilasciata da altra amministrazione costituisce presupposto necessario e prodromico del titolo regionale quando tale funzione risulti dal contenuto dell’autorizzazione regionale; la successiva revoca del titolo presupposto può determinare la decadenza del titolo dipendente.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente che una sola di esse risulti legittima e idonea a sostenere il dispositivo, con assorbimento delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
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