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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38062/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef, Irap e Iva relative all’anno d’imposta 2008. La pretesa fiscale si fondava su fatture riferibili alla ditta individuale intestata al contribuente, su pagamenti eseguiti mediante assegni e su altri elementi indiziari raccolti dall’Ufficio, che riteneva il contribuente evasore totale e comunque riconducibile a lui l’attività fatturata. Il contribuente sosteneva, invece, di essere del tutto estraneo alla vicenda: affermava che le firme apposte sulle fatture erano false, che le fatture non erano state da lui emesse, che i lavori indicati non erano stati eseguiti e che una terza persona avrebbe aperto a sua insaputa la partita IVA e utilizzato il suo nominativo. In Cassazione ha proposto sei motivi, deducendo: carenza o apparenza di motivazione della sentenza regionale; errata applicazione delle regole sul disconoscimento delle scritture private e sulla verificazione; violazione dell’onere della prova e utilizzo di documenti privi di valore probatorio; mancata considerazione della sua estraneità ai fatti; omesso espletamento di adeguata istruttoria e mancata esibizione di documenti richiesti; mancata sospensione del processo per asserita pregiudizialità penale derivante dalla querela presentata contro il soggetto che avrebbe posto in essere l’operazione fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito, sebbene sintetica, fosse effettiva e logicamente comprensibile; ha considerato irrilevante, ai fini della validità delle fatture e della prova dell’operazione, il solo disconoscimento della firma apposta sulle fatture; ha osservato che il quadro probatorio poteva fondarsi su plurimi elementi indiziari, anche in presenza di accertamento induttivo nei confronti di soggetto che aveva omesso la dichiarazione dei redditi; ha affermato che il contribuente non aveva dimostrato in modo tempestivo e specifico la falsità della girata sull’assegno e che, per acquisire la documentazione utile, avrebbe potuto utilizzare gli ordinari strumenti di accesso e di reperimento della prova senza pretendere un ordine di esibizione sostitutivo del proprio onere probatorio; infine, ha escluso la necessità di sospensione del giudizio per la mera proposizione della denuncia-querela, che non equivale a pendenza di un procedimento penale idoneo a imporre la sospensione.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    La sottoscrizione dell’emittente non è requisito essenziale della fattura; inoltre, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti o con corrispettivi superiori al reale, l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato in fattura.

  • artt. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, 55 d.P.R. n. 633/1972 e 25 d.lgs. n. 446/1997

    L’Ufficio può procedere ad accertamento sulla base di elementi e dati comunque conosciuti e, in presenza dei presupposti, anche con metodo induttivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Nel processo tributario opera il disconoscimento della scrittura privata; la tempestività va valutata rispetto al ricorso introduttivo contro l’atto impositivo.

  • art. 216 c.p.c.

    In presenza di disconoscimento della sottoscrizione, il giudice deve procedere alle verifiche processuali consentite, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, salvo disconoscimento; nel caso concreto, però, il disconoscimento della firma sulle fatture non era decisivo nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare l’estraneità ai fatti contestati ricadeva sul contribuente, a fronte degli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, senza accoglimento della doglianza.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Le censure sull’utilizzo delle prove e sulla decisione fondata su documenti contestati sono state ritenute infondate alla luce del quadro indiziario complessivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è stata ritenuta viziata.

  • art. 295 c.p.c.

    La semplice proposizione di denuncia-querela non integra di per sé una pregiudiziale penale che imponga la sospensione del processo civile/tributario.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, inclusa la disciplina sul disconoscimento delle scritture private.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario può ordinare esibizioni documentali solo nei limiti attuali del sistema, come potere residuale e non sostitutivo dell’onere della prova delle parti.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è potere discrezionale, esercitabile solo se la prova non sia altrimenti acquisibile e non per supplire all’inerzia della parte.

  • art. 211 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei poteri istruttori di esibizione nei confronti di terzi.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è mezzo istruttorio subordinato a rilevanza e concludenza.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato quale parametro delle condizioni di ammissibilità dei poteri officiosi di acquisizione documentale.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle condizioni per l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.

  • art. 22 L. n. 241/1990

    L’accesso documentale amministrativo è distinto dai poteri istruttori del giudice e può essere lo strumento mediante il quale la parte procura da sé la prova.

  • art. 24, comma 7, L. n. 241/1990

    L’accesso documentale difensivo è richiamato come rimedio che la parte può esperire prima di invocare i poteri istruttori officiosi.

  • art. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e giusto processo, senza che le censure siano accolte.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il disconoscimento della firma su una fattura non rende automaticamente inutilizzabile il documento se la sua provenienza e l’operazione economica possono essere dimostrate con altri elementi probatori o indiziari.
  • La firma dell’emittente non costituisce, di regola, requisito essenziale di validità della fattura ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972; la contestazione della firma incide semmai sulla provenienza documentale, non necessariamente sull’esistenza dell’operazione.
  • Quando il contribuente sia qualificabile come evasore totale per omessa dichiarazione, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e avvalersi di presunzioni semplici e di un quadro indiziario complessivo.
  • L’onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati ricade sul contribuente che invochi l’inattendibilità dei documenti utilizzati dall’Amministrazione, soprattutto se l’Ufficio dispone di fatture, pagamenti e ulteriori riscontri convergenti.
  • L’ordine di esibizione documentale è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per sostituire l’attività probatoria che la parte può e deve svolgere con i propri mezzi, anche mediante accesso agli atti o reperimento presso banche e terzi.
  • La mera proposizione di una denuncia-querela non determina, di per sé, la sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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