Cassazione Civile, Sentenza n. 1119/2020 del 20/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge beneficiaria)
La controversia
Dopo la sentenza di divorzio del gennaio 2012, l’ex marito ha chiesto, ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, la revoca dell’assegno divorzile dovuto all’ex moglie, la riduzione del contributo per la figlia e il versamento diretto a quest’ultima. Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza con decreto del 13 maggio 2014; la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo con decreto depositato il 19 luglio 2016, ritenendo che le circostanze invocate fossero in prevalenza già esistenti e considerate nella decisione di divorzio, e che la revisione non potesse trasformarsi in una nuova valutazione delle statuizioni originarie. Con nove motivi, il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 9 della legge sul divorzio, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando: l’aumento del reddito da lavoro dell’ex moglie, che assumeva quasi raddoppiato nel 2015 rispetto a quello considerato nel 2012; il proprio pensionamento e il conseguente mutamento delle condizioni economiche; l’omesso confronto tra i redditi degli ex coniugi; la presunzione di persistenti disponibilità liquide sulla base dei redditi percepiti in passato; il peggioramento delle proprie condizioni di salute, dovuto a una patologia tumorale e alla necessità di controlli; gli oneri di assistenza economica verso l’anziana madre; il nuovo matrimonio; un’acquisizione ereditaria e altre entrate dell’ex moglie. In memoria ha inoltre invocato i nuovi criteri elaborati dalla giurisprudenza sull’assegno divorzile, chiedendone l’applicazione alla revisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori. Ha chiarito che i nuovi criteri sostanziali sull’assegno divorzile, affermati dalle Sezioni Unite nel 2018, non costituiscono di per sé un giustificato motivo sopravvenuto per riaprire la decisione ormai passata in giudicato: la revisione ai sensi dell’art. 9 richiede l’accertamento di fatti sopravvenuti che abbiano modificato le condizioni economiche degli ex coniugi e alterato l’assetto patrimoniale definito in precedenza. La revisione deve quindi partire dalla comparazione delle condizioni economiche attuali con quelle considerate nella decisione originaria, senza procedere a una nuova valutazione autonoma dei presupposti dell’assegno sulla base di circostanze già esaminate. I motivi fondati sulla violazione di legge censuravano in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito; le doglianze di omesso esame non erano fondate, poiché le circostanze economiche indicate erano state esaminate e ritenute non sopravvenute o non decisive. Quanto alla salute, il ricorrente non aveva specificato come avesse inciso negativamente sul reddito. La contestazione sulla liquidità riguardava l’accertamento del fatto noto (la percezione di redditi), non un vizio del ragionamento presuntivo; inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre per la sola diversa valutazione delle prove. Le dichiarazioni sostitutive rese dallo stesso obbligato non potevano costituire fonte di prova nei confronti dell’ex moglie. L’assenza di fatti sopravvenuti valeva anche per le domande relative al contributo per la figlia e al versamento diretto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, L. 1 dicembre 1970, n. 898
“Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio… può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni… relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6”.
La revisione presuppone giustificati motivi sopravvenuti, consistenti in fatti che incidano sull’assetto economico già definito; il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sui criteri dell’assegno non integra, da solo, tale presupposto.
art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.”
L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno devono essere valutate secondo i criteri equiordinati della norma, considerando l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità oggettiva di procurarseli, in una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali e del contributo alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni. Nel giudizio di revisione, tuttavia, questi criteri rinnovati operano solo dopo l’accertamento di fatti sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 9.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
“il nuovo testo del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza e qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.”
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza del minimo costituzionale; l’omesso esame è deducibile soltanto con riguardo a un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
art. 115 c.p.c.
“Nè può utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove in modo non condiviso da una di dette parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda, appunto, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, al dunque, ad aggirare.”
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o non pone a fondamento le prove ritualmente dedotte; non ricorre per il solo fatto che una parte dissenta dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
“Nè può utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove in modo non condiviso da una di dette parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda, appunto, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, al dunque, ad aggirare.”
La Corte richiama le norme sulle presunzioni nel descrivere la censura, ma chiarisce che la contestazione riguardava a monte l’accertamento del fatto noto, cioè la percezione di redditi, e quindi investiva una valutazione di merito non sindacabile nei termini prospettati. Non enuncia una distinta regola interpretativa dei requisiti delle presunzioni.
art. 116 c.p.c.
“Nè può utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove in modo non condiviso da una di dette parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda, appunto, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, al dunque, ad aggirare.”
La valutazione delle prove e la ricostruzione in fatto della vicenda spettano al giudice di merito; il dissenso della parte sul risultato di tale valutazione non consente, da solo, di trasformare la censura in violazione delle regole sull’onere di acquisizione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
“il nuovo testo del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza e qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.”
La nullità per motivazione rileva, nel quadro esposto dalla Corte, quando la carenza motivazionale scende sotto il minimo costituzionale e integra la violazione dei requisiti della sentenza; tale ipotesi non ricorreva nel caso concreto.
art. 111, comma 6, Cost.
“il nuovo testo del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza e qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.”
La garanzia costituzionale della motivazione delimita il controllo di legittimità al rispetto del minimo costituzionale; una diversa valutazione delle circostanze o delle prove non basta a integrare la violazione.
Massime di principio
- La revisione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 9 L. n. 898/1970 richiede l’accertamento di fatti sopravvenuti, provati dalle parti, che abbiano modificato le condizioni economiche degli ex coniugi e alterato l’equilibrio patrimoniale definito dal provvedimento originario; non consente una nuova e autonoma ponderazione di circostanze già valutate.
- Il mutamento della giurisprudenza sui criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile non costituisce, di per sé, un giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell’art. 9 L. n. 898/1970. Accertati invece fatti sopravvenuti rilevanti, la revisione va decisa applicando i criteri giurisprudenziali vigenti.
- Le statuizioni sull’assegno divorzile hanno efficacia rebus sic stantibus, ma restano efficaci nella misura e con le modalità stabilite fino alla modifica del provvedimento mediante l’apposito procedimento; la revisione non decorre automaticamente dal momento in cui si sono verificati i presupposti fattuali del mutamento.
- La censura di violazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie astratta normativa; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze probatorie appartiene al giudizio di merito e, in cassazione, è scrutinabile solo nei limiti previsti per l’omesso esame di un fatto decisivo e per la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia valutato le prove in modo non condiviso da una parte; il dissenso sulla ricostruzione fattuale non può essere presentato come violazione delle regole di acquisizione della prova.
- Le dichiarazioni sostitutive rese dalla stessa parte obbligata non costituiscono fonte di prova nei confronti dell’ex coniuge beneficiario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1078/2020 del 20/01/2020
- Sentenza civile · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1082/2020 del 20/01/2020
- Sentenza civile · 20 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1083/2020 del 20/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1150/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1148/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1163/2020 del 21/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →