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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1078/2020 del 20/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza depositata il 20 giugno 2019, assolse il magistrato da una delle due incolpazioni e lo dichiarò responsabile dell’altra, irrogandogli l’ammonimento. Gli era contestato che, quale sostituto procuratore della DDA e coassegnatario di un procedimento penale iscritto il 15 febbraio 2010 per tentato omicidio e associazione mafiosa, avesse autorizzato il 20 maggio 2011, con l’annotazione «V si autorizza» apposta su una nota dei Carabinieri del 13 maggio 2011, la prosecuzione di attività di videoripresa in aree comunali, nonostante il procedimento fosse stato archiviato il 15 dicembre 2010 e non fosse stata disposta la riapertura delle indagini. La condotta era stata qualificata come adozione, per negligenza grave e inescusabile, di un provvedimento in un caso non consentito dalla legge, con lesione del diritto alla protezione dei dati personali e pregiudizio patrimoniale per l’amministrazione, esposta a una richiesta di pagamento per circa un milione di euro per il noleggio delle telecamere. Con il primo motivo il ricorrente denunciò travisamento della prova, contraddittorietà e carenza motivazionale: sostenne che la nota non contenesse una valida richiesta di proroga o prosecuzione, che l’annotazione autorizzativa fosse riferita alle richieste di cessazione delle videoriprese e di ritardato deposito dei supporti e che la decisione fosse incoerente con l’assoluzione relativa all’attività inizialmente autorizzata per quaranta giorni. Con il secondo motivo lamentò contraddittorietà e omissione di valutazione sulla gravità e inescusabilità della colpa: invocò il carattere ingannevole della nota, il contesto della condotta della polizia giudiziaria, il proprio affidamento sugli operanti, il carico di lavoro e documenti relativi alle richieste di informazioni e di deposito degli atti inviate nel luglio 2010. La sentenza impugnata aveva ritenuto che la nota documentasse anche una richiesta di prosecuzione del monitoraggio e che il magistrato avesse omesso i controlli doverosi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto a ottenere una diversa lettura delle risultanze documentali e dei fatti, attività preclusa in cassazione quando la motivazione del giudice disciplinare sia effettiva, intelligibile e non manifestamente illogica o contraddittoria. Ha accolto il secondo motivo per quanto di ragione: la Sezione disciplinare aveva riconosciuto il carattere ingannevole della nota e il rilevante carico di lavoro del magistrato, ma li aveva considerati soltanto ai fini della scelta della sanzione, senza spiegare perché tali circostanze non potessero incidere sull’inescusabilità della negligenza, potendo invece renderla scusabile o la condotta inesigibile nella specifica situazione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione, perché riesamini la sussistenza dell’inescusabilità della condotta. Non è stata definita in questa sede la responsabilità disciplinare nel merito né è stata confermata o eliminata definitivamente la sanzione dell’ammonimento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. m)

    L’illecito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. m), riguarda “l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali”, caratterizzandosi, quindi, per la sussistenza sufficiente, ma necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito disciplinare -, dell’elemento psicologico della colpa grave (Cass., S.U., 9 novembre 2009, n. 23668).

    L’illecito disciplinare richiede l’adozione di un provvedimento in un caso non consentito dalla legge, una negligenza grave e inescusabile e la lesione di diritti personali o, quanto ai diritti patrimoniali, una lesione rilevante. La colpa grave è elemento soggettivo necessario; l’inescusabilità deve essere valutata concretamente.

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

    L’illecito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. m), riguarda “l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali”, caratterizzandosi, quindi, per la sussistenza sufficiente, ma necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito disciplinare -, dell’elemento psicologico della colpa grave (Cass., S.U., 9 novembre 2009, n. 23668).

    La decisione richiama l’art. 1 in relazione alla contestazione disciplinare, ma la specifica regola applicata dalla Corte sull’illecito e sui suoi elementi è ricondotta all’art. 2, comma 1, lett. m), del decreto.

  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 1, 2, 4, lett. a) e b), e 23

    Con tale determinazione comprometteva il diritto alla protezione dei dati personali delle persone ritratte dalle telecamere (le cui immagini formavano oggetto di illecita raccolta e trattamento) ed esponeva l’amministrazione all’intimazione di pagamento per prestazioni riguardanti atti d’indagine inutilizzabili (servizio di noleggio di telecamere per circa 1 milione di Euro).

    Le disposizioni sono richiamate nella contestazione quale disciplina della protezione dei dati personali. La Corte, tuttavia, non sviluppa un’autonoma interpretazione di tali norme: la decisione di cassazione riguarda il difetto motivazionale sull’inescusabilità della negligenza.

  • art. 414 c.p.p.

    La condotta gravemente negligente determinava lo svolgimento di attività investigative illegittime, in quanto svolte dopo la definizione del procedimento ed in assenza di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p.

    Nel quadro della contestazione disciplinare, l’attività investigativa svolta dopo l’archiviazione, senza riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p., è considerata illegittima. La Cassazione non mette in discussione tale premessa, ma rinvia per una nuova valutazione dell’inescusabilità della condotta del magistrato.

  • art. 132 c.p.c.

    In particolare, il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l’ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell’impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente; parimenti, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l’intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

    La Corte enuncia i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: l’omissione rileva se è stata esclusa senza giustificazione una prova capace di scardinare la motivazione; illogicità o contraddittorietà rilevano quando gli atti specificamente indicati la inficiano radicalmente, non per il solo fatto che il giudice abbia preferito una diversa valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

    Il ricorso per cassazione consente di controllare effettività, coerenza e tenuta logica della motivazione nei limiti indicati; non consente una nuova ricostruzione dei fatti o la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nell’illecito disciplinare consistente nell’adozione di un provvedimento in un caso non consentito dalla legge, con lesione di diritti personali o, in modo rilevante, patrimoniali, la colpa grave è necessaria e la negligenza deve essere anche inescusabile. La gravità si collega al profilo oggettivo della violazione; l’inescusabilità richiede una valutazione concreta delle circostanze, che possono riguardare la peculiarità del provvedimento o la situazione personale e di ufficio del magistrato.
  • Quando il giudice disciplinare accerta circostanze potenzialmente idonee a giustificare o rendere inesigibile la condotta negligente, deve valutarne e motivarne l’incidenza sull’inescusabilità dell’illecito; non è sufficiente relegarle alla sola graduazione della sanzione senza spiegare perché non incidano sull’elemento soggettivo.
  • Il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari non permette di rileggere autonomamente le prove o di preferire una ricostruzione dei fatti più plausibile secondo il ricorrente; è limitato al controllo che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non radicalmente incompatibile con atti processuali specificamente indicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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