Cassazione Civile, Sentenza n. 1163/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vittima)
La controversia
All’età di venticinque anni, il ricorrente subì gravi lesioni in un sinistro stradale causato dalla collisione tra il motociclo da lui condotto e un autofurgone di proprietà di una società cooperativa, guidato da una persona fisica e assicurato per la RCA da un’impresa assicuratrice. In un precedente giudizio davanti al giudice del lavoro gli fu riconosciuta un’invalidità civile del 75%. Nel successivo giudizio risarcitorio il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 dicembre 2014, accolse solo parzialmente la domanda e negò il danno patrimoniale futuro da compromissione della capacità lavorativa, ritenendo non applicabile il criterio del triplo della pensione sociale in assenza di allegazioni concrete sull’attività lavorativa che il danneggiato avrebbe potuto svolgere. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 4 dicembre 2016, confermò il rigetto, ma ritenne volontario lo stato di disoccupazione perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver lavorato, cercato un’occupazione o dichiarato la propria disponibilità al lavoro; da ciò inferì che non intendesse entrare nel mercato del lavoro. Con un unico motivo, articolato in tre censure, il ricorrente denunciò: 1) violazione dei principi costituzionali sul diritto al lavoro e delle norme sul risarcimento del danno, sostenendo che la disoccupazione non esclude di per sé il danno futuro da invalidità permanente e che il diniego presuppone un consapevole rifiuto del lavoro; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita erronea valutazione delle prove, richiamando la documentazione relativa alla dichiarazione di disponibilità resa presso un centro per l’impiego il 4 novembre 2004, i piccoli lavori svolti prima del sinistro e la testimonianza della madre; contestò inoltre la presunzione di disoccupazione volontaria anche alla luce della disoccupazione giovanile; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la mancata dichiarazione di disponibilità al lavoro nel 2004 non consentiva di inferire il rifiuto di lavorare per il futuro, fino all’età pensionabile, stimata nel 2046.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha respinto la prima censura: la Corte d’appello non aveva disatteso il principio secondo cui la mancanza di reddito al momento dell’infortunio non esclude il danno futuro da invalidità permanente, salvo che ricorra disoccupazione volontaria intesa come consapevole rifiuto dell’attività lavorativa; la contestazione investiva, in realtà, l’accertamento del fatto concreto. Ha respinto anche la seconda censura: il cattivo apprezzamento delle prove non è, di per sé, denunciabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inoltre, il ricorrente non aveva formulato la specifica censura di travisamento della prova quanto al contenuto del documento relativo alla disponibilità al lavoro. Ha invece accolto la terza censura: la presunzione che il ricorrente avrebbe rifiutato il lavoro per un periodo di circa quarant’anni, fondata sulla mancata dichiarazione di disponibilità nelle liste di collocamento nel 2004, non era dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché decida nel merito applicando i principi indicati e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Non risponde, infatti, al requisito della “gravità” l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la mancanza della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento (circostanza, peraltro, contestata da P., sebbene non adeguatamente, ovvero – come sarebbe stato necessario – attraverso la deduzione di un “travisamento” dell’informazione probatoria recata da quel documento), sarebbe idonea a far presumere che egli si sarebbe astenuto, addirittura per un quarantennio, dalla ricerca di attività lavorativa.
Il fatto noto può fondare la presunzione di un fatto ignoto solo attraverso un’inferenza probatoria conforme ai requisiti legali; la mancata dichiarazione di disponibilità al lavoro in un dato momento non consente, da sola, di presumere un rifiuto dell’attività lavorativa per l’intera vita futura.
art. 2729 c.c.
Infine, non v’è chi non veda l’assenza – nel ragionamento presuntivo della Corte territoriale – degli “altri elementi probatori”, idonei a consentire che il fatto noto “indirizzi alla conoscenza” del fatto ignoto da provare.
La presunzione semplice deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro sussistenza è sindacabile in cassazione quando fatti concreti siano erroneamente ricondotti ai requisiti legali della presunzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta
È denunciabile come violazione di legge l’erronea sussunzione di fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, poiché la Corte di cassazione può verificare che la norma sia stata correttamente applicata alla fattispecie concreta.
art. 115 c.p.c.
Nè, poi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. (dedotta dal ricorrente con riferimento alla lamentata erroneità dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la carenza, nel certificato di disoccupazione prodotto in giudizio da esso P., della “dichiarazione di essere disponibile a svolgere attività lavorativa”) risulta prospettata sotto il profilo del “travisamento della prova”, ciò che ne avrebbe reso possibile l’esame da parte di questa Corte.
La doglianza relativa al travisamento della prova deve essere specificamente proposta come tale; in mancanza, la contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio non consente il riesame in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamarsi al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del dell’art. precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”
Il mero cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non costituisce, di per sé, un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; occorre ricondurre la censura a uno specifico vizio ammesso dal giudizio di legittimità.
art. 1223 c.c.
E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che, in “tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa”
La disoccupazione al momento dell’infortunio non esclude il risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante da invalidità permanente e dalla conseguente riduzione della capacità di guadagno, salvo che sia accertato un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa.
art. 1226 c.c.
E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che, in “tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa”
Il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa può essere risarcibile anche in assenza di reddito al momento del sinistro; la sua liquidazione va valutata in relazione all’incidenza futura dell’invalidità sulla capacità di guadagno, salvo il consapevole rifiuto del lavoro.
art. 2043 c.c.
E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che, in “tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa”
La lesione della capacità lavorativa può integrare un danno patrimoniale futuro risarcibile anche se la vittima era disoccupata al momento dell’incidente, a meno che la mancata occupazione dipenda da un consapevole rifiuto del lavoro.
art. 2056 c.c.
E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che, in “tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa”
Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il pregiudizio patrimoniale futuro da invalidità permanente può essere riconosciuto anche al soggetto disoccupato, salvo che la disoccupazione sia volontaria nel senso di consapevole rifiuto dell’attività lavorativa.
art. 137 del Codice delle assicurazioni private
Non disponibile nel testo della decisione.
La norma è menzionata tra quelle la cui violazione era stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
artt. 1, 2, 4 e 35 Cost.
Non disponibile nel testo della decisione.
Le disposizioni costituzionali sono richiamate tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione nella ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Orbene, quantunque il ricorrente si dolga del fatto (documentandolo, e dunque ottemperando al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di essersi rivolto ad un centro per l’impiego, il 4 novembre 2004, rendendo la dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 3, comma 1, esso non ha proposto, come detto, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova.
La Corte dà atto che il ricorrente aveva documentato la circostanza processuale rilevante in conformità all’onere di specificità previsto per il ricorso per cassazione, ma ciò non sostituiva la necessità di formulare la specifica censura di travisamento della prova.
Massime di principio
- La mancanza di reddito al momento del sinistro, dovuta alla disoccupazione, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non esclude il danno patrimoniale futuro collegato all’invalidità permanente e alla conseguente incidenza sulla capacità di guadagno quando la vittima inizierà un’attività remunerata; il diniego è giustificato se risulta un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa.
- La disoccupazione volontaria, intesa come consapevole rifiuto del lavoro, non può essere desunta da un singolo dato incapace di sostenere un’inferenza probabilistica per l’intero arco della futura vita lavorativa: la presunzione deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti.
- È censurabile in cassazione, come violazione di legge, l’erronea sussunzione di fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici; il sindacato riguarda la corretta applicazione dell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta.
- Il mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito non integra, da solo, un vizio denunciabile in cassazione; la contestazione del travisamento della prova richiede una specifica deduzione che identifichi l’informazione probatoria riportata in sentenza e la sua incompatibilità con lo specifico atto processuale.
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