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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1083/2020 del 20/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittente venditrice)

La controversia

Il promissario acquirente aveva stipulato un preliminare di vendita immobiliare e versato una caparra di 24.000 euro. Dopo che il notaio aveva comunicato l'impossibilità di stipulare il definitivo, poiché, secondo la denuncia di successione della dante causa dei promittenti venditori, questi risultavano titolari soltanto del 50% dell'immobile, l'acquirente aveva esercitato il recesso e chiesto, mediante decreto ingiuntivo, il doppio della caparra, pari a 48.000 euro oltre accessori. Due ingiunti proposero opposizione ordinaria; la ricorrente intervenne in quel giudizio aderendo alle loro difese e propose inoltre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo. Propose anche querela di falso incidentale contro l'avviso di deposito del plico raccomandato. Il Tribunale respinse la querela e dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva, ritenendo perfezionata la notificazione. Con la sentenza n. 1299/2015 la Corte d'appello di Roma confermò la decisione, pur rilevando che non risultava in atti l'avviso di ricevimento, e ritenne che l'appellante non avesse svolto difese di merito. In seguito, accogliendo la revocazione proposta dal creditore, la Corte d'appello, con sentenza n. 4656/2018, riformò la precedente pronuncia e dichiarò nuovamente inammissibile l'opposizione tardiva, ritenendo regolare la notificazione. La ricorrente propose due ricorsi per cassazione. Contro la sentenza n. 4656/2018 dedusse, con il primo motivo, violazioni della disciplina delle notificazioni postali e dell'art. 644 c.p.c., contestando la regolarità e l'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento e di deposito, per carenze di timbri, indicazioni, firme e certezza della data; con il secondo motivo denunciò la violazione degli artt. 222 e 223 c.p.c., perché il creditore, all'udienza fissata per l'interpello, non aveva dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato con querela di falso. Il primo motivo del ricorso contro la sentenza n. 1299/2015 denunciò l'omessa pronuncia sulla richiesta di riunione dell'opposizione tardiva con quella ordinaria, l'erronea affermazione che la ricorrente non avesse formulato difese di merito, nonché il rischio di contrasto tra giudicati, dato che il decreto era stato revocato nei confronti degli altri ingiunti; il secondo motivo contestò la condanna alle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c. Il resistente eccepì l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza n. 1299/2015, sostenendo che il termine breve fosse decorso dalla notificazione del ricorso per revocazione.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi, stabilendo che dovesse essere esaminato prioritariamente quello contro la sentenza resa in sede di revocazione, poiché il suo esito condizionava il ricorso contro la sentenza originaria. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso contro la sentenza n. 1299/2015: la mera notificazione del ricorso per revocazione non fa decorrere il termine breve per impugnare, che decorre secondo la regola generale dal deposito della decisione, salvo notificazione della sentenza nei modi idonei a sollecitare l'impugnazione. Nel merito del ricorso contro la sentenza n. 4656/2018, ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo. Ai sensi dell'art. 222 c.p.c., dopo la proposizione della querela di falso, la parte che ha prodotto il documento deve manifestare la volontà di avvalersene; la mera produzione dell'originale, senza dichiarazione espressa né condotta successiva univoca, non equivale a una risposta positiva all'interpello. Poiché il creditore non aveva manifestato tale volontà, l'avviso di deposito non poteva essere utilizzato per provare il perfezionamento della notificazione, in particolare l'immissione dell'avviso nella cassetta postale della destinataria. La sentenza n. 1299/2015, essendo stata integralmente sostituita dalla decisione resa in revocazione, non costituiva più oggetto attuale del ricorso: la Cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sul relativo ricorso. Ha cassato la sentenza n. 4656/2018 in relazione al motivo accolto e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 222 c.p.c.

    L’art. 222 c.p.c., dispone che, se è proposta la querela di falso, il giudice è tenuto a richiedere alla parte che ha prodotto il documento impugnato se intende avvalersene in giudizio. A tal fine non è sufficiente la produzione dell’atto impugnato, poichè la volontà di utilizzarlo nel processo deve essere successiva alla proposizione della querela, date le conseguenze che derivano dall’eventuale dichiarazione di falsità.

    In caso di querela di falso, la parte che ha prodotto il documento deve dichiarare, dopo la proposizione della querela, di volersene avvalere; la sola produzione, anche dell'originale, non basta.

  • art. 223 c.p.c.

    All’udienza del 3.4.2012 fissata anche per la risposta all’interpello, il C. non ha esplicitamente o implicitamente manifestato alcuna volontà di avvalersi del documento, essendosi limitato ad effettuare la produzione dell’originale. Una tale condotta, isolatamente considerata, non poteva essere equiparata alla risposta positiva e non poteva condurre ad autorizzare la presentazione della querela ai sensi dell’art. 222 c.p.c., come invece ha implicitamente ritenuto il tribunale, che ha, difatti, respinto nel merito la querela.

    La produzione dell'originale in sede di interpello, in assenza di una manifestazione espressa o di una condotta successiva univoca, non vale come dichiarazione di volersi avvalere del documento; il documento non può quindi essere utilizzato per decidere la querela di falso.

  • art. 650 c.p.c.

    Pur sussistendo – difatti – l’errore revocatorio (dato che l’avviso era stato materialmente prodotto in giudizio), il giudice della revocazione, nel pronunciare sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva (ai sensi dell’art. 402 c.p.c., comma 1), doveva tener conto del fatto che la mancata risposta all’interpello da parte del C. non consentiva di utilizzare l’avviso di deposito ai fini della prova del perfezionamento della notifica (in particolare, riguardo all’avvenuta immissione dell’avviso stesso nella cassetta postale della destinataria), non potendo sostenere che il procedimento notificatorio si era perfezionato e che l’opponente aveva avuto piena e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.

    La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva non può fondarsi sulla prova del perfezionamento della notificazione ricavata da un avviso di deposito che, a seguito della querela di falso, non sia utilizzabile per mancata dichiarazione della parte di volersene avvalere.

  • art. 325 c.p.c.

    Da tali premesse non può che farsi derivare la conseguenza che la mera notifica dell’impugnazione non può svolgere alcun effetto ai fini dell’onere del destinatario di proporre impugnazione nel termine breve, conseguendone, nello specifico, l’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto nel termine ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della decisione di appello.

    La notificazione di un'impugnazione non fa decorrere nei confronti del destinatario il termine breve per proporre una distinta impugnazione; il termine breve è collegato alla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Da tali premesse non può che farsi derivare la conseguenza che la mera notifica dell’impugnazione non può svolgere alcun effetto ai fini dell’onere del destinatario di proporre impugnazione nel termine breve, conseguendone, nello specifico, l’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto nel termine ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della decisione di appello.

    In assenza di una notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, resta applicabile il termine lungo, decorrente dal deposito della decisione.

Massime di principio

  • Quando è proposta querela di falso contro un documento prodotto in giudizio, la parte che lo ha prodotto deve manifestare, dopo la proposizione della querela, la volontà di avvalersene. La mera produzione iniziale o successiva dell'originale non è sufficiente; il comportamento processuale può valere come dichiarazione solo se univoco, mentre silenzio, renitenza o mancata comparizione non bastano.
  • Se, dopo la querela di falso, la parte non dichiara di volersi avvalere del documento e non tiene una condotta univoca in tal senso, il documento non può essere utilizzato per provare il perfezionamento della notificazione e, conseguentemente, la piena e tempestiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • La notificazione del ricorso per revocazione non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere, per il destinatario, il termine breve per una distinta impugnazione. In mancanza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo decorrente dal deposito della decisione.
  • Quando una sentenza d'appello è integralmente sostituita dalla decisione resa in sede di revocazione, viene meno l'oggetto del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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