Cassazione Civile, Sentenza n. 1150/2020 del 21/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
La vedova aveva convenuto davanti al Tribunale il cacciatore, che aveva patteggiato la pena in sede penale, e l’ente assicurativo Sportass, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’omicidio colposo del marito durante una battuta di caccia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e compensato le spese. In appello, la Corte d’appello di L’Aquila aveva condannato il cacciatore a pagare Euro 182.784,77 per danno non patrimoniale ed Euro 1.590,69 per danno patrimoniale, oltre alle spese, ma aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione contro Sportass: l’ente era stato soppresso e, dal 2 ottobre 2007, l’INAIL era subentrato per legge nei rapporti assicurativi; secondo la Corte d’appello, l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata al successore, non al procuratore di Sportass costituito in primo grado. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 300 c.p.c. in relazione all’art. 28 del D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 22 del 2007, sostenendo che, non essendo stata dichiarata o notificata in primo grado la soppressione dell’ente, operassero l’ultrattività della procura e la stabilizzazione dei poteri rappresentativi, così da rendere valida la notifica dell’appello al precedente procuratore. Con il secondo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 12 della L. n. 157 del 1992 e degli artt. 102 e 31 c.p.c., sostenendo che, in presenza dell’azione diretta contro l’assicuratore e della domanda contro il danneggiante, le cause fossero inscindibili e l’assicuratore fosse litisconsorte necessario, con conseguente obbligo della Corte d’appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la regola dell’ultrattività del mandato, elaborata per eventi riguardanti una persona fisica e per la conoscenza di fatto dell’evento interruttivo, non si applica alla successione tra enti determinata direttamente dalla legge. Pubblicata la legge che ha soppresso Sportass e trasferito all’INAIL i rapporti assicurativi pendenti, il precedente procuratore ha automaticamente e definitivamente perso il potere rappresentativo dell’ente soppresso; la notifica dell’appello a quel procuratore era quindi inefficace. Ha invece accolto il secondo motivo: una volta evocati in giudizio sia il danneggiante sia l’assicuratore nell’ambito dell’azione diretta prevista per i sinistri venatori, tra loro si instaura un litisconsorzio necessario almeno processuale, che rende inscindibili le cause ai fini dell’art. 331 c.p.c. La Corte d’appello, rilevata l’inefficacia della notifica al precedente procuratore, avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, regolarmente convenuto in Cassazione quale successore. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
Pur ipotizzando che la soppressione ex lege di un ente pubblico e la conseguente successione di un altro ente nei rapporti giuridici pendenti sia equiparabile ad un fatto interruttivo, quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, occorre considerare che la “conoscenza aliunde” cui fanno riferimento le Sezioni Unite è una conoscenza di fatto dell’evento interruttivo, tipica delle vicende che riguardano le persone fisiche.
La disciplina dell’interruzione e dell’ultrattività della rappresentanza richiamata per gli eventi relativi alla persona fisica non consente di mantenere i poteri del procuratore di un ente soppresso quando la successione nel rapporto deriva direttamente dalla legge.
art. 10 preleggi
Nell’ipotesi in questione, invece, l’avvicendamento fra i due enti è avvenuto in forza di un provvedimento di legge (D.L. n. 159 del 2007, convertito con L. n. 22 del 2007), la cui conoscenza e vincolatività è determinata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 10 preleggi).
La pubblicazione della legge determina la conoscenza legale e la vincolatività della successione tra enti; da quel momento il procuratore dell’ente soppresso non conserva il potere di rappresentarlo nel processo.
art. 12, comma 10, L. n. 157 del 1992
Tuttavia, una volta evocati in giudizio sia il danneggiante sia l’assicuratore, fra i due si instaura un litisconsorzio necessario quantomeno di natura processuale, al pari di quanto avviene nel caso di chiamata in garanzia.
Nel giudizio relativo all’azione diretta del danneggiato per un sinistro venatorio, quando siano convenuti sia l’assicuratore sia il danneggiante, le cause sono connesse da un litisconsorzio necessario almeno processuale.
art. 331 c.p.c.
Consegue l’inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. e la necessità, per l’attore che impugna la sentenza a sè sfavorevole, di evocare nel giudizio di appello oltre che il danneggiante anche l’assicuratore (v. Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 – 01).
Se danneggiante e assicuratore sono litisconsorti processuali, le cause sono inscindibili in impugnazione: devono partecipare entrambi al giudizio di appello e, se manca una valida evocazione dell’assicuratore, va integrato il contraddittorio.
art. 28 D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 22 del 2007
Per effetto della successione ex lege dell’INAIL alla Sportass, l’avvocato di quest’ultima ha quindi automaticamente e definitivamente perso il potere rappresentativo della originaria parte in causa, oramai soppressa, mentre l’INAIL, succeduto nel diritto controverso, si avvale della propria Avvocatura.
La successione legale dell’INAIL nei rapporti assicurativi pendenti di Sportass comporta la cessazione automatica e definitiva dei poteri rappresentativi del precedente procuratore e richiede che il successore sia rappresentato in giudizio secondo il proprio ordinamento.
Massime di principio
- La regola dell’ultrattività della procura alle liti, riferita agli eventi interruttivi che riguardano una persona fisica e alla loro mancata dichiarazione o notificazione, non mantiene la rappresentanza processuale del difensore di un ente soppresso quando la successione nei rapporti pendenti è disposta direttamente dalla legge e diviene conoscibile per effetto della pubblicazione ufficiale.
- Nell’azione diretta prevista per i danni da attività venatoria, se il danneggiato ha evocato in giudizio sia il responsabile sia l’assicuratore, tra questi si instaura un litisconsorzio necessario almeno processuale; le cause sono inscindibili ai fini dell’impugnazione.
- Quando l’impugnazione riguarda una decisione resa in una causa inscindibile e la notificazione a uno dei litisconsorti è inefficace, il giudice non deve dichiarare l’impugnazione inammissibile per tale ragione, ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
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