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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1082/2020 del 20/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

L’acquirente di una partita di larice destinata all’orditura del tetto del proprio fabbricato aveva lamentato che le perline, dopo la posa, si erano ristrette per la perdita di umidità, generando fessure. Aveva chiesto in via principale l’eliminazione dei vizi e, in subordine, il risarcimento dei danni, quantificati nelle spese necessarie per ripristinare il tetto. Il venditore aveva chiamato in garanzia la società produttrice, contestando quest’ultima l’esistenza dei vizi e la coincidenza tra il materiale fornito e quello successivamente rivenduto. Dopo la morte dell’acquirente, il giudizio era stato riassunto dalla coniuge, con integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella del defunto. Il Tribunale di Mondovì aveva respinto la domanda di eliminazione dei vizi perché l’intervento era eccessivamente oneroso, ma aveva accolto nei limiti della quota ereditaria della coniuge la domanda risarcitoria, condannando il venditore a pagare Euro 25.303,73, pari ai due terzi del costo di riparazione stimato dal consulente, e accogliendo nei medesimi limiti la domanda di garanzia contro il produttore. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 677/2015 depositata il 9 aprile 2015, aveva accolto gli appelli del venditore e del produttore: ritenuto formato il giudicato interno sull’eccessiva onerosità del ripristino, aveva circoscritto il danno al pregiudizio estetico o al costo per eliminare le fessure e aveva negato il risarcimento perché la domanda era stata interpretata come limitata alle spese di sostituzione del tetto. La ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo, denunciando la violazione dell’art. 1494 c.c. e degli artt. 130 e 135 del Codice del consumo, ha sostenuto che l’eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione non impedisce al consumatore di chiedere il risarcimento secondo le regole ordinarie. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 1494 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ha censurato l’omessa liquidazione dei danni, deducendo che la richiesta di risarcimento di tutti i danni conseguenti ai vizi comprendeva le relative voci e consentiva di accertarne l’entità in giudizio. Con il terzo, denunciando la violazione degli artt. 115, 116, 191 e 194 c.p.c., ha contestato che la Corte d’appello avesse individuato un intervento alternativo per eliminare le fessure senza motivare il dissenso dalle conclusioni del consulente, secondo cui l’unico intervento possibile era lo smantellamento del tetto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha stabilito che il consumatore può domandare autonomamente il risarcimento del danno secondo i principi del diritto interno, anche quando la riparazione o sostituzione del bene sia impossibile o eccessivamente onerosa; tale onerosità non limita il danno risarcibile ai soli pregiudizi residui rispetto alla sostituzione. Ha inoltre rilevato che la domanda di risarcimento di tutti i danni conseguenti ai vizi, senza specificazioni limitative, comprende tutte le voci di danno originate dalla condotta dedotta e deve essere accertata e quantificata. La sentenza della Corte d’appello di Torino è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1494 c.c.

    Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, in materia di garanzia per vizi nella vendita, che il compratore può esercitare l’azione di danni da sola, cioè senza chiedere nè la risoluzione, nè una riduzione del prezzo.

    Il compratore può proporre autonomamente l’azione risarcitoria per i danni da vizi della cosa venduta, senza cumularla con la domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo.

  • art. 130 Codice del consumo

    Or bene analoga facoltà non può essere negata al consumatore, qualora ricorra una delle situazioni di cui all’art. 130 cod. consumo, comma 7 che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose.

    La circostanza che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose non esclude la facoltà del consumatore di agire autonomamente per il risarcimento del danno secondo il diritto interno.

  • art. 135 Codice del consumo

    Il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano (art. 135 cod. consumo).

    La disciplina dei rimedi del Codice del consumo non esclude il diritto al risarcimento riconosciuto al consumatore dalle altre norme dell’ordinamento italiano.

  • art. 112 c.p.c.

    In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. n. 20643/2016).

    La domanda risarcitoria formulata senza specificazioni limitative comprende tutte le possibili voci di danno causalmente riconducibili al comportamento dedotto; il giudice deve quindi procedere al loro accertamento e quantificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non ha esaminato la censura relativa alla valutazione delle risultanze processuali, dichiarandola assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte non ha esaminato la censura relativa alla valutazione delle risultanze processuali, dichiarandola assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 191 c.p.c.

    La censura relativa alla consulenza tecnica è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi e non è stata decisa nel merito.

  • art. 194 c.p.c.

    La censura relativa alla consulenza tecnica è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi e non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Nella vendita, il compratore può chiedere il risarcimento dei danni da vizi in via autonoma, senza domandare anche la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
  • Il consumatore può avvalersi del risarcimento secondo le norme ordinarie anche quando la riparazione o la sostituzione del bene non sia possibile o sia eccessivamente onerosa; tale onerosità non circoscrive il risarcimento ai soli danni ulteriori rispetto al costo della sostituzione.
  • La domanda di risarcimento formulata per tutti i danni derivanti da una condotta, senza specificazioni che la limitino, comprende tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta e richiede che siano accertate e quantificate.

Come è indicizzato

MaterieGaranzia dei beni di consumoCompravenditaImpugnazioni
RamiConsumatoriContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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