Cassazione Penale, Sentenza n. 26719/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, pur riducendo le pene rispetto al primo grado, ha confermato profili aggravanti e il trattamento sanzionatorio complessivo. Primerano deduce vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva aggravata (art. 99, co. 4 c.p.) e lamenta una presunta contraddizione dell'esclusione dell'aumento minimo per la continuazione (art. 81, co. 4 c.p.). Bertolino censura la quantificazione della pena per l'aumento da continuazione (sostenendo che la recidiva sarebbe stata estesa anche al reato contravvenzionale) e contesta il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62 n.4 c.p.), ritenendo illogica la valutazione del valore di 125 euro come non minimale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità, ritenendo che i motivi non si confrontino adeguatamente con la motivazione dettagliata della sentenza di appello. Sul merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva aggravata ex art. 99 co.4 c.p., effettuata mediante confronto dialettico tra precedenti e fatti nuovi (evidenziando accresciuta capacità criminale e pericolosità). Ha inoltre chiarito che non sussiste contraddizione fra il riconoscimento della recidiva e l'esclusione dell'aumento previsto dall'art. 81 co.4 quando quest'ultimo richiede, per l'applicazione del limite minimo, che la recidiva sia stata dichiarata con sentenza definitiva antecedente ai fatti; la recidiva specifica infraquinquennale può invece essere valutata anche senza pregressa dichiarazione irrevocabile. Quanto alla continuazione, la Corte ha confermato la legittimità dell'aumento pari a un terzo anche se il reato satellite è contravvenzione, secondo il principio di applicabilità trasversale della continuazione. Infine, il diniego dell'attenuante per speciale tenuità è stato ritenuto congruamente motivato con valutazione globale del pregiudizio. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla "cassa delle ammende".
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 convertito nella L. 176/2020 (art. 23, co. 8)
Disposizione procedurale che ha autorizzato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per conformare il rito di trattazione, senza incidere sulle valutazioni di merito
art. 99 c.p. co. 4 (recidiva aggravata)
La recidiva aggravata va accertata mediante valutazione comparata e dialettica tra condotte pregresse e attuali per verificare l'accresciuta riprovevolezza e pericolosità del soggetto; la Corte ha ritenuto correttamente sussistente la recidiva sulla base della natura e delle modalità dei precedenti e dei nuovi fatti
art. 81 c.p. commi 3 e 4 (continuazione)
La continuazione comporta un aumento della pena (limite minimo pari a un terzo della pena per il reato più grave); il limite minimo previsto dal comma 4 trova applicazione solo quando la recidiva sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati in contestazione; la continuazione è applicabile anche quando i reati appartengono a categorie diverse (anche contravvenzioni)
art. 62 n.4 c.p. (attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità)
L'applicabilità dell'attenuante richiede una valutazione globale e motivata del pregiudizio patrimoniale; il giudice può escluderla se, considerato il complesso degli effetti e la misura del danno, non sussiste la speciale tenuità
Principi giurisprudenziali richiamati (Sezioni unite e altre pronunce di legittimità)
La Corte ha fatto leva su costante giurisprudenza che impone il confronto dialettico fra precedenti e fatti nuovi per la recidiva e sul principio di generale applicabilità della continuazione anche fra reati eterogenei; tali principi sono stati usati per legittimare le decisioni di merito
Massime di principio
- La recidiva aggravata (art. 99 co.4 c.p.) non si limita a un elenco di precedenti: richiede un'analisi comparata tra natura, modalità, offensività e temporalità dei reati passati e presenti per valutare l'accresciuta pericolosità
- L'aumento minimo per continuazione previsto dall'art. 81 co.4 c.p. opera in modo specifico quando la recidiva è stata già dichiarata con sentenza definitiva antecedente ai fatti; l'assenza di tale sentenza non preclude però la valutazione di recidiva specifica infraquinquennale per accertare pericolosità
- La continuazione è applicabile anche quando i reati apparten-gono a categorie diverse (delitti e contravvenzioni): la natura eterogenea dei reati non impedisce l'aumento per continuazione
- La concessione dell'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale richiede una valutazione globale e motivata; importi nominalmente bassi (es. €125) possono comunque essere considerati non 'minimali' se il complesso degli effetti lo giustifica
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi direttamente e in modo specifico con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o reiterative, che non confutano la motivazione dettagliata del giudice di appello, comportano l'inammissibilità
- La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme quale sanzione per ricorsi inammissibili; pertanto va valutato il rischio di una strategia difensiva meramente ripetitiva
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