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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5756 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a IVA, imposte dirette e IRAP per gli anni 2003 e 2004. La società contestava, tra l'altro, il mancato riconoscimento di una minusvalenza derivante dalla vendita di due immobili, la rideterminazione dei ricavi dell'attività di ristorazione e il mancato riconoscimento di costi per prestazioni professionali rese dai soci. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la rideterminazione operata dai giudici di merito in relazione ai maggiori ricavi, ai valori degli immobili e ai costi professionali. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio un vizio processuale preliminare: nelle controversie riguardanti società di persone, imposte dirette e IRAP, fondate su elementi comuni, devono partecipare necessariamente al giudizio sia la società sia tutti i soci. Nel caso concreto il giudizio si era svolto senza la partecipazione dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato assorbiti tutti i motivi dei ricorsi principale e incidentale e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, comprese le sentenze di merito, per violazione del litisconsorzio necessario. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia alla Commissione tributaria provinciale di Bari, affinché il giudizio venga nuovamente celebrato con la partecipazione della società e di tutti i soci. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    La norma comporta l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci e rende unitario l'accertamento relativo alla società e ai suoi componenti, imponendo normalmente la partecipazione di tutti i soggetti interessati al medesimo giudizio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    La disposizione concorre a fondare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci, con conseguente necessità del simultaneus processus quando le contestazioni siano comuni.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44

    Le disposizioni sono richiamate per evidenziare i profili che rendono l'IRAP assimilabile all'ILOR e coerenti con l'imputazione per trasparenza ai soci, così da giustificare il litisconsorzio necessario anche nel giudizio relativo all'IRAP della società di persone.

  • Art. 378 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione processuale in base alla quale la società ha depositato memoria nel giudizio di cassazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14815 del 4 giugno 2008

    Ha affermato che il ricorso relativo all'accertamento dei redditi di una società di persone riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 10145 del 20 giugno 2012

    Ha esteso il principio del litisconsorzio necessario alle controversie sull'IRAP dovuta da una società di persone, in ragione dell'imputazione per trasparenza ai soci.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda una società di persone e si fonda su elementi comuni alla società e ai soci, il giudizio deve coinvolgere necessariamente la società e tutti i soci.
  • L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni già emesse e rinvio al primo giudice.
  • Per l'IRAP si applica il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci quando l'accertamento è collegato alla determinazione del reddito imputato per trasparenza.
  • L'IVA, considerata isolatamente, non impone normalmente la partecipazione dei soci; tuttavia, se IVA, imposte dirette e IRAP sono accertate con un unico atto sulla base degli stessi elementi, l'inscindibilità delle contestazioni può rendere necessario il giudizio simultaneo con tutti i soci.
  • Prima di esaminare il merito delle contestazioni fiscali, il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la presenza di tutti i soggetti necessari.

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