Sentenza n. 5630/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 3092/2025 del 11 luglio 2025 del Tribunale di Napoli nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3092/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro, oltre interessi, mediante emissione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord dell'11 luglio 2025 fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. Ha chiesto di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla decisione entro un termine, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare l'amministrazione al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva indicato elementi ostativi all'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine ministeriale. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza essere manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata applicata fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di una somma di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; una penalità pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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