Sentenza n. 333/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento I) della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Gestione del Territorio del Comune di Martone pro tempore, Geom. Sergio MARANDO, n. 17 del 10 giugno 2021 – R.G. n. 50/2021, avente ad oggetto “Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 11/2020 del 10/04/2020 – art. 31 c. 4-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 52 del 03/12/2019” (All. 1), conosciuta in quanto notificata dal Comune di Martone (RC), in uno con la nota prot. n. 1669/2021 del 19 giugno 2021 a firma del predetto Responsabile Comunale dell'Area Tecnico Manutentiva e Gestione del Territorio (All. 2), alla signora MAIOLO Antonia in data 29 giugno 2021 a mezzo plico spedito con raccomandata a.r. n. 15285440108-0 (All. 3), con la quale veniva deciso, tra l'altro, di “ingiungere alla sig.ra Maiolo Antonia nata a Nardodipace il 19.05.1944 e residente in Cassari Fraz. Nardodipace alla via Padre Pio n. 1, per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 52/2019, il pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto”; II) di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi, presupposti, correlati e/o successivi e consequenziali ai provvedimenti illegittimi impugnati di cui al punto precedente, ancorché tuttora non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro irrogata per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione di opere abusive, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo un unico articolato motivo fondato su eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto e insufficienza dell'istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, del regolamento comunale sanzionatorio e di ulteriori disposizioni edilizie, urbanistiche e costituzionali. La ricorrente ha sostenuto che i manufatti, realizzati secondo la propria ricostruzione tra il 1942 e il 1967 in area rurale, fossero legittimi perché non soggetti a titolo abilitativo; ha inoltre dedotto di non avere ricevuto ritualmente la comunicazione di avvio del procedimento e l'ordinanza di demolizione, lamentando la tardiva contestazione degli abusi, il proprio affidamento derivante dalla protratta inerzia comunale e dall'allaccio alla rete elettrica, nonché l'irretroattività della disciplina applicata. Il Comune ha contestato le deduzioni e chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato che l'ordinanza di demolizione risultava notificata il 17 aprile 2020, dopo la comunicazione di avvio del procedimento notificata il 31 marzo 2020, e non era stata impugnata nei termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibili le censure rivolte contro l'accertamento dell'abuso e l'ordinanza di demolizione, poiché quest'ultima era un atto autonomamente e immediatamente lesivo, ritualmente notificato e non impugnato nei termini; pertanto, la sua legittimità non poteva essere contestata mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale sanzionatorio. Le censure relative alla sanzione pecuniaria sono state ritenute ammissibili limitatamente all'an e al quantum, ma infondate. Quanto alla data di realizzazione delle opere, il Comune aveva prodotto un verbale di accertamento del 21 marzo 2020, supportato da cartografia tecnica regionale e immagini satellitari storiche, dal quale risultava che i manufatti erano stati realizzati tra il 2007 e il 2019. La ricostruzione della ricorrente, non specificamente contestata né provata, non consentiva quindi di ravvisare violazione del principio di irretroattività o difetto di istruttoria. Il TAR ha inoltre escluso la formazione di un legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso, affermando che la repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di potere vincolato, non soggetto a decadenza o prescrizione, esercitabile anche a distanza di tempo e senza motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico. L'allaccio alla rete elettrica non dimostrava un affidamento incolpevole, anche perché il Comune aveva riferito, senza contestazione, che era avvenuto a sua insaputa sulla base di dichiarazioni non veritiere. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
"Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione"
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria irrogata per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento dell'abuso edilizio e l'ordine di demolizione, la cui mancata tempestiva impugnazione impedisce di contestarne la legittimità in sede di impugnazione dell'atto sanzionatorio consequenziale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Rilevano per la comunicazione di avvio del procedimento, risultata notificata alla ricorrente il 31 marzo 2020.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ne ha richiamato l'applicazione per la segnalazione in udienza della questione di inammissibilità esaminata nella sentenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione è un atto autonomamente e immediatamente lesivo; se ritualmente notificata e non impugnata nel termine decadenziale, diviene incontestabile e non può essere contestata mediante l'impugnazione della successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza, salvo le censure proprie dell'atto consequenziale.
- La repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di potere vincolato, esercitabile anche a notevole distanza dalla realizzazione dell'opera, senza essere soggetto a termini di decadenza o prescrizione e senza necessità di una motivazione rafforzata sulle specifiche ragioni di interesse pubblico.
- Il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione edilizia abusiva; la tutela dell'affidamento presuppone comunque che esso sia incolpevole.
- La contestazione della data di realizzazione di opere abusive deve essere specifica e adeguatamente provata; in presenza di risultanze istruttorie comunali supportate da cartografia e immagini storiche, una ricostruzione alternativa generica e priva di riscontri non è idonea a dimostrare l'illegittimità dell'accertamento.
- L'allaccio alla rete elettrica, di per sé, non dimostra la legittimità dei manufatti né determina un affidamento incolpevole sulla loro regolarità edilizia.
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