Cassazione Penale, Sentenza n. 16477/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte d'Appello di Torino: contestavano la riferibilità a Vittorio Cena dei due coltelli rinvenuti nell'autovettura della coimputata; la configurabilità del reato di ricettazione per la Riviera (sostenendo valore modesto degli oggetti e assenza di prova della provenienza furtiva); la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) sostenendo la non pericolosità degli strumenti e che la pluralità dei coltelli non fosse di per sé ostativa; la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e delle attenuanti generiche; infine la sproporzione delle pene inflitte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito sia perché introduceva una questione di fatto (la riferibilità dei coltelli a Cena) non devoluta alla Corte d'appello, sia perché, con riguardo alla ricettazione, risultava aspecifico e non confrontato con la motivazione impugnata. Gli altri motivi sono stati considerati meri rilievi di fatto volti a una rivalutazione probatoria, non sindacabili in sede di legittimità; la sentenza d'appello è stata ritenuta congrua, esaustiva e priva di vizi logici, e costituisce una "doppia conforme" con la sentenza di primo grado. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regola l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici o volti a rimeditare i fatti, quindi non ammissibili ai sensi di tali lettere.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la motivazione di merito ha valorizzato numero, natura, valore e contesto del ritrovamento dei beni per escludere l'ipotesi attenuata o la particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto non ammissibili i rilievi che chiedevano una rivalutazione dei fatti.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Disciplina il porto e il possesso di armi: la questione circa la riferibilità dei coltelli a Cena è questione di fatto devoluta al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se proposta per la prima volta.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando pluralità di armi e precedenti penali; la Cassazione ha ritenuto condivisibile la valutazione di merito e ha escluso la possibilità di rinnovare la valutazione probatoria in sede di legittimità.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per il valore esiguo della cosa: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti alla luce del contesto e del valore dei beni, decisione non sindacabile in Cassazione se fondata su valutazioni di fatto.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riguardano le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio: la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti per precedenti, pluralità di armi e assenza di resipiscenza; Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e, in mancanza di meriti dell'impugnazione, il pagamento alla Cassa delle ammende: applicata dalla Cassazione per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma sul procedimento con contraddittorio scritto: i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto come previsto dalla norma.
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore norma procedurale sul contraddittorio scritto applicata al rito di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: doglianze che richiedono un nuovo esame dei fatti o della valutazione delle prove sono inammissibili.
- Questioni di fatto o di riferibilità di elementi probatori non devolute al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Motivi generici o aspecifici che non confrontano direttamente la motivazione impugnata sono dichiarati inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre che il giudice del merito valuti in modo convincente e documentato la non rilevanza del fatto, tenendo conto di pluralità di strumenti, precedenti e contesto; decisioni motivate in tal senso sono difficilmente cassabili.
- Il riconoscimento di attenuanti per valore esiguo richiede prova concreta dell'esiguità e l'assenza di elementi contestuali aggravanti; il mero richiamo al modesto valore può essere insufficiente.
- Quando la sentenza d'appello richiama e conferma adeguatamente la motivazione del giudice di primo grado (doppia conforme), il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella scelta di proporre ricorso.
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