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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16477/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte d'Appello di Torino: contestavano la riferibilità a Vittorio Cena dei due coltelli rinvenuti nell'autovettura della coimputata; la configurabilità del reato di ricettazione per la Riviera (sostenendo valore modesto degli oggetti e assenza di prova della provenienza furtiva); la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) sostenendo la non pericolosità degli strumenti e che la pluralità dei coltelli non fosse di per sé ostativa; la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e delle attenuanti generiche; infine la sproporzione delle pene inflitte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito sia perché introduceva una questione di fatto (la riferibilità dei coltelli a Cena) non devoluta alla Corte d'appello, sia perché, con riguardo alla ricettazione, risultava aspecifico e non confrontato con la motivazione impugnata. Gli altri motivi sono stati considerati meri rilievi di fatto volti a una rivalutazione probatoria, non sindacabili in sede di legittimità; la sentenza d'appello è stata ritenuta congrua, esaustiva e priva di vizi logici, e costituisce una "doppia conforme" con la sentenza di primo grado. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Regola l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici o volti a rimeditare i fatti, quindi non ammissibili ai sensi di tali lettere.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la motivazione di merito ha valorizzato numero, natura, valore e contesto del ritrovamento dei beni per escludere l'ipotesi attenuata o la particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto non ammissibili i rilievi che chiedevano una rivalutazione dei fatti.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Disciplina il porto e il possesso di armi: la questione circa la riferibilità dei coltelli a Cena è questione di fatto devoluta al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se proposta per la prima volta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando pluralità di armi e precedenti penali; la Cassazione ha ritenuto condivisibile la valutazione di merito e ha escluso la possibilità di rinnovare la valutazione probatoria in sede di legittimità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per il valore esiguo della cosa: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti alla luce del contesto e del valore dei beni, decisione non sindacabile in Cassazione se fondata su valutazioni di fatto.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Riguardano le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio: la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti per precedenti, pluralità di armi e assenza di resipiscenza; Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e, in mancanza di meriti dell'impugnazione, il pagamento alla Cassa delle ammende: applicata dalla Cassazione per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma sul procedimento con contraddittorio scritto: i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto come previsto dalla norma.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale sul contraddittorio scritto applicata al rito di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: doglianze che richiedono un nuovo esame dei fatti o della valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Questioni di fatto o di riferibilità di elementi probatori non devolute al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Motivi generici o aspecifici che non confrontano direttamente la motivazione impugnata sono dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre che il giudice del merito valuti in modo convincente e documentato la non rilevanza del fatto, tenendo conto di pluralità di strumenti, precedenti e contesto; decisioni motivate in tal senso sono difficilmente cassabili.
  • Il riconoscimento di attenuanti per valore esiguo richiede prova concreta dell'esiguità e l'assenza di elementi contestuali aggravanti; il mero richiamo al modesto valore può essere insufficiente.
  • Quando la sentenza d'appello richiama e conferma adeguatamente la motivazione del giudice di primo grado (doppia conforme), il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella scelta di proporre ricorso.

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