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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23444/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna esclusivamente l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 309/1990 (cessione a soggetti minori). I fatti narrano che l'imputato si era recato dai due quindicenni su chiamata di uno di loro, che lo conosceva, per consegnare la sostanza stupefacente. I giudici di merito desumono dalla 'conoscenza' e dalla 'familiarità' dichiarata dai ragazzi la prova che l'imputato conoscesse anche la minore età degli acquirenti e inoltre lo censurano per non aver verificato l'età con la diligenza ordinaria. Il ricorrente contesta che da tali elementi emerga la conoscenza dell'età dei minorenni e sostiene che la motivazione sia congetturale e insufficiente a dimostrare l'elemento psicologico richiesto per l'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione, ritenendo fondato il motivo relativo alla circostanza aggravante, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 309/1990, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. La cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congetturale: la conoscenza o familiarità non implicano necessariamente la conoscenza dell'età e non sussiste una presunzione legale di conoscenza della minore età; il giudice doveva motivare sull'elemento psicologico (conoscenza, ignoranza colposa o errore scusabile) a fondamento dell'aggravante. Il resto della condanna (reato ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4) è rimasto in piedi e la pronuncia è stata resa il 6 maggio 2025.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990), commi 1 e 4

    Norma che incrimina il traffico/cessione di stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione principale confermato in merito alla responsabilità dell'imputato

  • art. 80, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante per la cessione a soggetti minori richiede che la minore età dell'acquirente sia conosciuta dall'agente ovvero sia stata ignorata per colpa o sussista un errore scusabile; non è ammessa una presunzione automatica di conoscenza sulla base della sola 'conoscenza' o 'familiarità'

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019 (Damisaha), Rv. 277954 - 01

    Richiama il principio secondo cui il giudice è tenuto a motivare sul requisito soggettivo dell'aggravante (conoscenza della minore età o colpa nell'accertarla); è confermata l'esigenza di non fondare la decisione su mere congetture

Massime di principio

  • L'aggravante per cessione a minori richiede prova della conoscenza della minore età da parte dell'agente oppure la dimostrazione di ignoranza colposa o di un errore scusabile; essa non può essere presumibile sulla base di elementi indiziari vaghi.
  • La semplice 'conoscenza' o 'familiarità' tra cedente e acquirente non implica automaticamente la conoscenza di tutte le qualità rilevanti della persona (come l'età); il giudice deve spiegare con motivazione specifica perché ritiene che l'imputato conoscesse l'età del compratore.
  • Se l'accertamento dell'elemento psicologico è fondato su congetture o deduzioni non adeguatamente motivate, la circostanza aggravante può essere annullata in sede di cassazione e rinviata per nuovo esame.
  • In ipotesi simili la difesa dovrebbe contestare l'inferenza tra familiarità e conoscenza dell'età e sollecitare la verifica della prova sull'elemento soggettivo; l'accusa, per resistere, deve fornire elementi concreti che dimostrino la consapevolezza o la colpa dell'imputato nella verifica dell'età.
  • Il giudice di merito deve sempre distinguere tra conoscenza fattuale dell'acquirente e conoscenza giuridicamente rilevante (l'età), motivando la valutazione delle prove in ordine all'elemento psicologico dell'aggravante.

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