Cassazione Penale, Sentenza n. 43931/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile per mancato adempimento della condizione consistente nel pagamento di Euro 12.000 a titolo di risarcimento alla parte civile. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 168 c.p., primo comma, n. 1) e carenza di motivazione per non aver il giudice valutato le condizioni economiche del condannato e per avere trattato l'inadempimento come totale anziché parziale. Con il secondo atto il difensore ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità della notificazione dell'ordinanza (avvenuta a persona indicata come "suocera") per ottenere la restituzione nel termine per impugnare, sostenendo che tale persona non conviveva con il destinatario e che il ricorrente aveva formato un nuovo nucleo familiare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa alla nullità della notifica, avendo la cartolina di ritorno attestato la consegna a persona di famiglia convivente (definita "suocera") e la spedizione al ricorrente della raccomandata informativa in pari data. La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza in materia di notifiche postali (art. 7 legge 20/11/1982 n. 890 e successive modifiche) ritenendo che la consegna a un familiare convivente integri la notificazione; la successiva spedizione della raccomandata di avviso costituisce ulteriore cautela e non richiede la prova della effettiva ricezione. Considerata la decorrenza del termine di quindici giorni (art. 585 c.p.p., per provvedimento emesso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.), entrambi gli atti di ricorso sono stati considerati tardivi e, pertanto, inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle condizioni per la sospensione condizionale della pena; il motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 168 per presunta mancata valutazione delle condizioni economiche, ma la Corte non ha deciso nel merito per inammissibilità per tardività.
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla modalità di notificazione tramite ufficiale postale; la Corte ha ritenuto corretta la notifica eseguita a mezzo postale e la documentazione relativa alla consegna a persona di famiglia convivente idonea a provare la validità dell'atto notificato.
legge 20/11/1982 n. 890, art. 7
l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. ... L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. ... Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
La Corte interpreta l'art. 7 nel senso che la consegna dell'atto a persona di famiglia convivente integra la notificazione all'indirizzo; la successiva spedizione della raccomandata informativa costituisce una cautela accessoria che rafforza la procedura e non richiede la prova della effettiva ricezione per ritenersi perfezionata la notificazione.
d.l. 31/12/2007 n. 248 convertito con L. 28/02/2008 n. 31 (art. 36, comma 2-quater)
Norma citata per ricordare la modifica che ha esteso a determinate disposizioni l'obbligo di invio dell'avviso di notifica; la Corte la utilizza per inquadrare l'evoluzione normativa delle notifiche postali e l'introduzione della raccomandata informativa come cautela.
art. 8 legge 20/11/1982 n. 890
Richiamato nella motivazione sul diverso istituto delle notifiche con deposito in ufficio postale e sull'efficacia temporale della notificazione, a ulteriore confronto interpretativo con l'art. 7.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine breve (15 giorni) per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; la Corte ha applicato tale termine per valutare la tempestività del ricorso.
art. 666 cod. proc. pen.
Riferimento alla natura del provvedimento impugnato (decisione adottata in camera di consiglio) che implica l'applicazione del termine di cui all'art. 585 per l'impugnazione.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta consegnata a persona di famiglia convivente è valida se l'atto è stato consegnato nelle mani di un soggetto abilitato e l'agente postale ha attestato la qualità del consegnatario; la successiva spedizione della raccomandata informativa costituisce una misura aggiuntiva e non necessita della prova che il destinatario l'abbia effettivamente ricevuta.
- Per ottenere la restituzione nel termine processuale invocando la nullità della notifica è necessario dimostrare in modo chiaro che le condizioni previste dalla norma non erano rispettate (ad es. che il consegnatario non era convivente); semplici affermazioni non supportate da elementi documentali possono essere ritenute infondate.
- I termini per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio (art. 585 c.p.p. in combinato con art. 666 c.p.p.) sono perentori: anche ricorsi ripetuti o supplementari sono ammissibili solo se tempestivamente proposti prima che sia intervenuta una decisione sulla richiesta precedente.
- La Corte di cassazione, quando decide sull'ammissibilità di un ricorso per motivi procedurali (termine o notifica), può non entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate (ad es. mancata valutazione delle condizioni economiche del condannato). Pertanto, la tempestività e la correttezza formale dell'impugnazione sono prerequisiti essenziali per ottenere l'esame di questioni di merito.
- Nel caso di revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento di una condizione economica, chi impugna deve curare tempestività, prova documentale e motivazione specifica (ad es. prova dell'adempimento parziale o della impossibilità economica) per superare l'ostacolo procedurale e ottenere un riesame di merito.
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