Sentenza n. 377/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: - della nota prot. n. 0070888 del 6 novembre 2020 con la quale il Responsabile Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti Approvvigionamento Idrico dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. ha respinto la richiesta di revisione periodica dei prezzi formulata dalla società ricorrente in data 3 agosto 2020 in relazione al contratto di appalto n. 2000014234 del 6 giugno 2018 avente ad oggetto il “Servizio di sorveglianza tecnica, pronto intervento e lavori di manutenzione per gli acquedotti di adduzione primaria dell'Ofanto, Locone, Casamassima-Canosa, Andria-Bari, Nuovo Locone- Barletta, Caposele-Padula, stacco by-pass S. Andrea, by-pass Sele Ofanto e Sele Calore, comprese opere ed acquedotti collegati – Lotto Centro Nord. CIG: n. 60214165AC”; - di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, al predetto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale; ove occorra, per la declaratoria di nullità e/o la disapplicazione - dell'art. 10, comma 1, del contratto di appalto n. 2000014234 del 6 giugno 2018, nella parte in cui stabilisce per l'espletamento del servizio di sorveglianza tecnica degli Acquedotti di adduzione primaria inclusi nel lotto Centro Nord un compenso fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e prevede il diritto alla revisione solo ove “si verifichi un aumento dei costi dei materiali e della manodopera, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore a un decimo del prezzo complessivo convenuto”, limitandone il riconoscimento alla sola parte eccedente la soglia del 10% del prezzo; - dell'articolo 2 del contatto di appalto nella parte in cui, nell'indicare l'ammontare complessivo del contratto, è statuito che “per la parte relativa ai servizi di cui ai punti 1A) e 1B) del precedente articolo 1, prevista <<a corpo>>, gli importi restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti - contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti servizi”; - dell'art. 67, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 138 del 1° dicembre 2014), nella parte in cui prevede che “il compenso dovuto all'appaltatore per l'espletamento dei servizi di cui all'Art. 1 resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, a meno che, durante tale periodo, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c), e comma 5 del D. Lgs. 163/2006 non si verifichi un aumento o una diminuzione del costo dei materiali e della mano d'opera, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso a decorrere dal secondo anno di validità del contratto, l'Appaltatore e la Stazione Appaltante possono richiedere una revisione del prezzo medesimo. Detta revisione ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo” per la condanna dell'Amministrazione resistente all'attivazione – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 – di apposita istruttoria, condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto della società ricorrente alla revisione periodica del corrispettivo dovuto per la gestione del servizio di sorveglianza tecnica degli Acquedotti di adduzione primaria inclusi nel lotto Centro Nord e alla quantificazione del relativo importo, con conseguente adeguamento del prezzo e corresponsione degli arretrati dovuti a partire dalla conclusione del primo anno di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione periodica dei prezzi relativa a un contratto di appalto per servizi di sorveglianza tecnica, pronto intervento e manutenzione di acquedotti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di revisione dei prezzi, ritenendo non raggiunta la soglia del 10% prevista dall'art. 67, comma 4, del capitolato speciale e dall'art. 10 del contratto. Ha dedotto la violazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere, travisamento dei presupposti, erronea motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. La ricorrente ha sostenuto che le clausole contrattuali che rendevano il compenso fisso e invariabile e limitavano la revisione alla parte eccedente il 10% fossero nulle per contrasto con norme imperative, chiedendo l'attivazione dell'istruttoria prevista dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, l'accertamento dei presupposti della revisione, la quantificazione dell'adeguamento e il pagamento degli arretrati. Ha inoltre invocato un comportamento contraddittorio della stazione appaltante, che in precedenti rapporti contrattuali avrebbe accolto analoghe richieste. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la disciplina contrattuale avrebbe attribuito all'appaltatore un diritto soggettivo alla revisione, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Nelle controversie sulla revisione prezzi, la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase anteriore all'eventuale riconoscimento quando la clausola attribuisce alla stazione appaltante un margine discrezionale nella valutazione dei presupposti della revisione; la giurisdizione ordinaria ricorre invece quando il potere è vincolato e la controversia riguarda una mera pretesa di adempimento contrattuale. Nel caso concreto, la clausola disciplinava puntualmente il quantum, ma lasciava alla stazione appaltante un margine di valutazione sull'effettivo verificarsi delle circostanze idonee a consentire la revisione. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il contratto riguardava un settore speciale e, in base all'art. 206 del d.lgs. n. 163/2006, l'art. 115 dello stesso decreto non era applicabile. La normativa nazionale che escludeva la revisione periodica dei prezzi nei settori speciali non contrastava con il diritto dell'Unione, come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza 19 aprile 2018, C-152/17. Pertanto, nei settori speciali, la disciplina legale era derogabile dalle parti, che potevano escludere o limitare contrattualmente la revisione. Le clausole del capitolato e del contratto non erano quindi nulle per contrasto con norme imperative ed erano vincolanti, essendo state sottoscritte senza contestazioni. Il diniego era corretto perché non risultava raggiunta la soglia del 10% nell'aumento dei costi di materiali e manodopera. La soglia non costituiva un'illegittima esclusione della revisione, ma un meccanismo ragionevole e proporzionato di riequilibrio, distinto da un'automatica indicizzazione e coerente con il rischio d'impresa dell'appaltatore. È stata respinta anche la censura fondata su precedenti revisioni concesse in altri contratti, poiché l'identità dei presupposti non era stata dimostrata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
"Revisione periodica dei prezzi"
La disposizione non si applica agli appalti ricadenti nei settori speciali, in forza dell'art. 206 del medesimo decreto, e non impone quindi la revisione nel contratto controverso.
art. 206 d.lgs. 163/2006
Esclude l'applicabilità dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 agli appalti dei settori speciali.
art. 133, comma 1, lett. e), punto 2, c.p.a.
"relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia di clausola revisionale e relativo provvedimento applicativo nelle ipotesi previste dall'art. 115; nel caso concreto la giurisdizione è stata comunque affermata perché la stazione appaltante conservava un margine discrezionale nella valutazione dei presupposti.
art. 1664 c.c.
"può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo"
È richiamato dalla clausola contrattuale come fondamento del meccanismo di revisione limitato alla variazione eccedente il 10%; la clausola è stata ritenuta valida e vincolante.
art. 83 d.lgs. 163/2006
Richiamato quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara: offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 3, comma 3, TUE
Richiamato nel quadro dei parametri europei esaminati dalla Corte di giustizia; non impedisce una normativa nazionale che non preveda la revisione periodica dei prezzi nei settori speciali.
artt. 26, 56, 57, 58 e 101 TFUE
Richiamati tra i parametri europei della questione pregiudiziale; non ostano all'esclusione della revisione periodica dei prezzi nei contratti dei settori speciali.
art. 10 direttiva 2004/17/CE
I principi di parità di trattamento e trasparenza non impongono la revisione dei prezzi e possono anzi essere salvaguardati dall'assenza di revisioni successive all'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla revisione dei prezzi dei contratti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase anteriore all'eventuale riconoscimento quando la clausola attribuisce alla stazione appaltante un margine di valutazione discrezionale sull'esistenza dei presupposti della revisione; se invece il potere è vincolato e la controversia riguarda una mera pretesa di adempimento contrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Per gli appalti rientranti nei settori speciali disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006, l'art. 115 non trova applicazione in forza dell'art. 206; le parti possono pertanto escludere o limitare contrattualmente la revisione dei prezzi, senza che la clausola sia nulla per contrasto con una norma imperativa.
- Il diritto dell'Unione europea e i principi di parità di trattamento e trasparenza non impongono agli Stati membri di prevedere una revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione degli appalti rientranti nei settori speciali.
- Una clausola contrattuale che subordina la revisione dei prezzi al superamento di una soglia minima di variazione dei costi è legittima quando opera come meccanismo di riequilibrio dell'alea contrattuale, senza trasformarsi in un'automatica indicizzazione; al di sotto della soglia il rischio d'impresa resta a carico dell'appaltatore.
- La revisione dei prezzi non costituisce un automatismo conseguente a qualsiasi variazione dei costi, ma richiede la verifica dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto e può essere riconosciuta soltanto secondo i limiti stabiliti dalla disciplina negoziale valida.
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