Sentenza del 08/11/2022 n. 32907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contenzioso riguarda l'impugnazione, da parte del contribuente C.C., dell'avviso di accertamento catastale che aveva classificato l'immobile in categoria D/7 e fissato la rendita catastale (riclassificazione e determinazione della rendita). In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per uso improprio del metodo comparativo da parte dell'ufficio; in appello l'Agenzia aveva ottenuto parziale accoglimento con rideterminazione della rendita in Euro 2.898,67. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto vizi di motivazione e errori nell'applicazione dei criteri di stima del D.P.R. 1142/1949 art. 28 (criterio comparativo comma 1 e criterio del costo di ricostruzione comma 2), nonché questioni procedurali e probatorie; gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso incidentale contestando l'omessa o insufficiente motivazione e l'uso di ‘‘nozioni di comune esperienza’’ e la media aritmetica tra le valutazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia (vizio di motivazione e contraddittorietà del giudizio di merito) e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso incidentale (il giudice d'appello ha utilizzato un criterio privo di veste giuridica, ossia le "nozioni di comune esperienza" e la media tra due stime ritenute entrambe inattendibili). Sono state respinte le eccezioni preliminari relative alla nullità della notificazione. La sentenza di merito è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28
"il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe"; "qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari"
La Corte interpreta i commi 1 e 2 come criteri alternativi: il criterio comparativo (comma 1) è il criterio di regola; il criterio del costo di ricostruzione (comma 2) è meramente sussidiario e va adottato solo se il primo non è applicabile.
Codice di procedura civile, art. 285
Richiamata per spiegare che la notificazione della sentenza al procuratore costituisce valido effetto ai fini dei termini per l'impugnazione anche dopo la morte della parte rappresentata, purché la perdita di capacità non sia stata dichiarata in udienza o notificata.
Codice di procedura civile, art. 330, comma 1
Consente la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore; la Corte conferma la validità di tale notifica anche se il notificante non ha conoscenza 'aliunde' dell'evento (es. decesso).
Codice di procedura civile, art. 299
Citata in relazione alla conoscenza di eventi (es. decesso); la Corte afferma che non è necessaria la conoscenza 'aliunde' dell'evento per la validità della notifica al procuratore.
Costituzione, art. 111
Richiama il requisito del minimo motivazionale richiesto per le decisioni giurisdizionali; la sentenza d'appello è stata annullata per difetto di motivazione idonea a spiegare le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (vizio di motivazione/contraddittorietà ex n.4; error in iudicando ex n.3; omessa o insufficiente motivazione ex n.5). La Corte ha ritenuto fondati i rilievi per vizio di motivazione e omessa/insufficiente motivazione.
Codice civile, art. 2967
Richiamato dall'Agenzia ma non decisivo: concerne onere della prova e presupposti di prova in generale; la Corte ha valutato i profili probatori con riferimento alla corretta applicazione dell'art.28 DPR 1142/1949.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)
Richiamato per la disciplina temporanea che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, essendo nessuna parte ne abbia fatto richiesta.
Massime di principio
- I criteri di valutazione catastale dell'art. 28 DPR 1142/1949 (comma 1 comparazione di vendite analoghe; comma 2 costo di ricostruzione) sono alternativi: il criterio comparativo è di regola, il costo di ricostruzione è sussidiario e adottabile solo se il primo non è applicabile.
- Se l'ufficio usa il criterio comparativo deve provare la corrispondenza dei valori unitari ai prezzi noti di mercato con adeguata comparazione (preferibilmente più elementi comparabili e motivazione sulle differenze territoriali e di stato dell'immobile).
- Se l'ufficio usa il criterio del costo di ricostruzione deve documentare il costo di produzione/ricostruzione e il coefficiente di riduzione applicato per lo stato di conservazione dell'immobile (e non sostituire la prova con un richiamo apodittico ai prezzi di prontuari senza spiegazione).
- Il giudice tributario non può sostituire alle valutazioni tecniche un generico richiamo a "nozioni di comune esperienza" o una media aritmetica fra due stime ritenute entrambe inattendibili: è necessaria motivazione logica e giuridica che spieghi perché una determinata stima sia preferita o perché si proceda in un certo modo.
- La notificazione degli atti al procuratore rimane efficace anche se la parte è deceduta, se il decesso non è stato dichiarato in udienza o notificato; l'impugnazione è quindi valida e il contraddittorio può regolarmente instaurarsi contro gli eredi o rappresentanti.
- In caso di accertata contraddittorietà o insufficienza motivazionale della sentenza di merito la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame, con onere per la Commissione di fornire motivazione conforme ai criteri giuridici indicati.
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