Regolamento (UE) 2020/2002
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 completa il quadro del regolamento (UE) 2016/429 definendo in modo uniforme come gli Stati membri devono notificare e comunicare nell’Unione le malattie animali elencate. Stabilisce inoltre modelli, contenuti informativi, termini e procedure per programmi di sorveglianza, programmi di eradicazione e domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tutto il flusso informativo deve avvenire tramite il sistema ADIS, gestito dalla Commissione. Il testo contiene anche gli elenchi delle malattie soggette a notifica o comunicazione e delle regioni nazionali rilevanti ai fini degli scambi informativi.
Stabilisce le modalità uniformi per la notifica e la comunicazione nell’Unione delle malattie animali elencate, nonché i formati e le procedure per programmi di sorveglianza, programmi di eradicazione, domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e uso del sistema informatico ADIS.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alla notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dei focolai di talune malattie elencate, alla comunicazione annuale di altre malattie di categoria E, alla trasmissione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione, alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone e compartimenti, nonché allo scambio di informazioni sul relativo status sanitario tramite il sistema ADIS. Il regolamento disciplina anche l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione degli Stati membri. Si applica a decorrere dal 21 aprile 2021; alcune comunicazioni e presentazioni sono previste con cadenze annuali o entro termini specifici. Non disciplina direttamente operatori privati, salvo riflessi indiretti tramite gli obblighi delle autorità competenti nazionali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002: notifiche, comunicazioni e ADIS in materia di sanità animale
Il regolamento dà attuazione operativa al regolamento (UE) 2016/429, con l’obiettivo di uniformare a livello UE il flusso informativo su malattie animali elencate, programmi di sorveglianza e programmi di eradicazione. I considerando chiariscono che la disciplina serve a distinguere tra malattie soggette a notifica immediata e malattie soggette a comunicazione periodica, a garantire dati omogenei per il monitoraggio della situazione sanitaria e a consentire alla Commissione di seguire l’evoluzione dei programmi nazionali attraverso il sistema ADIS, istituito e gestito dalla Commissione.
Ambito applicativo e coordinamento con altri atti
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, che disciplina in modo sostanziale sorveglianza, eradicazione e status di indenne da malattia. Inoltre, richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per l’individuazione delle malattie di categoria E e delle specie/gruppi di specie rilevanti. Le definizioni di categorie B, C ed E e di focolaio primario/secondario sono funzionali alla costruzione degli obblighi di notifica e di comunicazione.
Notifica nell’Unione dei focolai
L’articolo 3 disciplina la notifica immediata e quella settimanale dei focolai. I focolai primari delle malattie indicate nell’allegato I devono essere notificati entro 24 ore dalla conferma alla Commissione e agli altri Stati membri, con alcune distinzioni a seconda che la malattia riguardi animali terrestri o acquatici e che il focolaio si verifichi in uno Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia. I focolai secondari vanno notificati entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente. Le notifiche devono contenere i dati dell’allegato II, tra cui data e ora di trasmissione, specie coinvolte, numero di focolai, localizzazione, misure di controllo e, per gli animali, le quantità sensibili/infette/morte/abbattute/macellate, e devono essere trasmesse via ADIS.
Comunicazioni periodiche sulle malattie di categoria E
L’articolo 4 impone una comunicazione annuale sulle malattie di categoria E confermate nel territorio nazionale nelle specie elencate dal regolamento (UE) 2018/1882. Il termine ordinario è il 30 aprile di ogni anno, con prima scadenza al 30 aprile 2022. Le informazioni richieste dall’allegato III sono essenziali ma sintetiche: data e periodo di riferimento, paese, malattia, numero di focolai per specie o gruppo di specie e data di conferma dell’ultimo focolaio.
Programmi di sorveglianza dell’Unione e programmi di eradicazione
Gli articoli 6, 7, 9 e 10 regolano la rendicontazione di sorveglianza ed eradicazione. I risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione vanno comunicati entro il 15 marzo di ogni anno, in riferimento all’anno precedente, tramite ADIS. I risultati annuali dei programmi di eradicazione approvati in corso vanno invece trasmessi entro il 30 aprile; il contenuto informativo varia a seconda della malattia e del tipo di programma. Per alcuni programmi, come quelli su Brucella, MTBC, RABV, BTV e malattie acquatiche, il regolamento prevede anche relazioni su base sessennale, oltre al reporting annuale.
La relazione finale sui programmi di eradicazione approvati deve essere presentata entro quattro mesi dalla conclusione del programma. Il contenuto dipende dal tipo di programma e, se non si chiede il riconoscimento dello status di indenne da malattia o una proroga del programma, lo Stato membro presenta una dichiarazione sostitutiva attestante che l’eradicazione non è stata conseguita e che non è richiesta estensione. Quanto ai programmi di sorveglianza, essi devono essere presentati entro il 31 maggio dell’anno precedente l’avvio e, se subiscono modifiche sostanziali, devono essere ripresentati aggiornati.
Domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
L’articolo 11 dettaglia il contenuto delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone e compartimenti. Le informazioni richieste dipendono dalla base della domanda: assenza delle specie elencate, incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno, incapacità di sopravvivere dei vettori per talune malattie terrestri, oppure dati storici e di sorveglianza. Per numerose malattie è possibile fondare la domanda su programmi di eradicazione specifici; il regolamento elenca in modo puntuale le malattie interessate, incluse Brucella, MTBC, LEB, IBR/IPV, ADV, BVD, RABV, BTV e talune malattie degli animali acquatici.
Per i compartimenti degli animali acquatici, oltre alle informazioni generali, sono richiesti documenti aggiuntivi sulla conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689 e sulla valutazione delle misure di prevenzione dell’introduzione della malattia. È inoltre previsto un obbligo di informazione immediata alla Commissione in caso di comparsa di un nuovo caso tra la presentazione della domanda e il riconoscimento dello status.
Elenchi territoriali, aggiornamenti e dichiarazioni provvisorie
L’articolo 12 disciplina lo scambio di informazioni sugli Stati membri, zone e compartimenti indenni da malattia. L’elenco va compilato con il modello elettronico standard disponibile sul sito della Commissione e deve essere aggiornato entro due giorni lavorativi quando lo status cambia per mancato rispetto dei requisiti di mantenimento. Per alcune malattie degli animali acquatici sono previste dichiarazioni provvisorie, da rilasciare con il modello standard della Commissione.
Sistema informatico ADIS e modelli standard
Il sistema ADIS è il perno tecnico del regolamento: tutte le notifiche, comunicazioni e domande previste devono essere trasmesse per via elettronica, secondo formati e modelli standard. L’articolo 13 stabilisce che gli Stati membri utilizzano ADIS dalla data loro comunicata dalla Commissione, consentendo l’implementazione progressiva del sistema.
Allegati: malattie, contenuti informativi e regioni
Gli allegati I e II individuano le malattie soggette a notifica immediata o settimanale e il contenuto minimo della notifica. L’allegato III definisce le informazioni per la comunicazione annuale sulle malattie di categoria E. L’allegato IV elenca, Stato membro per Stato membro, le unità territoriali considerate regioni di notifica e comunicazione; per l’Italia è indicata la provincia.
Gli allegati V e VI specificano nel dettaglio i dati da fornire per i risultati dei programmi di eradicazione e per le domande di status di indenne da malattia, con forte differenziazione tra malattie terrestri e acquatiche, tra programmi basati su sorveglianza, vaccinazione o prova di assenza di specie/vettori, e tra dati annuali e dati riferiti a periodi pluriennali. L’allegato VII, infine, definisce i contenuti minimi dei programmi di eradicazione da presentare: situazione epidemiologica, strategia di controllo, sorveglianza, campionamento, vaccinazione, misure di biosicurezza, organizzazione istituzionale, durata e obiettivi intermedi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 21 aprile 2021. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto, campo di applicazione e ADIS
L’articolo 1 elenca le materie disciplinate: malattie di categoria E soggette a notifica/comunicazione, termini e frequenza degli adempimenti, formato e procedura per i risultati dei programmi di sorveglianza e di eradicazione, struttura dei dati da inserire nel sistema informatico, elenco delle regioni di notifica/comunicazione, presentazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione, domande di status indenne da malattia e procedure di istituzione e uso del sistema ADIS.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le malattie di categoria B, C ed E; il focolaio primario e quello secondario; il sistema ADIS; l’ambito di applicazione territoriale del programma di eradicazione e la sua durata, rinviando al regolamento delegato (UE) 2020/689.
Notifica nell’Unione dei focolai
L’articolo 3 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri entro 24 ore dalla conferma dei focolai primari delle malattie elencate dell’allegato I, secondo le condizioni ivi specificate. I focolai secondari vanno notificati entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana con riferimento alla settimana precedente; se non pervengono informazioni, si considera che non vi siano stati focolai secondari nel periodo. Le notifiche devono contenere i dati dell’allegato II e transitare via ADIS.
Comunicazione annuale delle malattie di categoria E
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri comunichino entro il 30 aprile di ogni anno, per l’anno civile precedente, l’individuazione delle malattie di categoria E confermate nel loro territorio nelle specie e nei gruppi di specie elencati nel regolamento (UE) 2018/1882. La prima comunicazione è dovuta entro il 30 aprile 2022. Le informazioni richieste sono quelle dell’allegato III e sono trasmesse tramite ADIS.
Regioni di notifica e di comunicazione
L’articolo 5 rinvia all’allegato IV per l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429.
Risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione
L’articolo 6 richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente, i dati sui risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione, mediante ADIS.
Risultati annuali dei programmi di eradicazione approvati
L’articolo 7 stabilisce che le relazioni annuali sui programmi di eradicazione approvati in corso devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Le informazioni richieste variano a seconda del tipo di programma: malattie di categoria B/C degli animali terrestri basate sullo status di indenne a livello di stabilimento, RABV, BTV, malattie di categoria B/C degli animali acquatici, nonché alcuni programmi pluriennali per Brucella, MTBC e RABV. Le relazioni sono trasmesse via ADIS.
Relazione finale sui programmi di eradicazione
L’articolo 8 impone la relazione finale entro quattro mesi dalla conclusione del programma. Per i programmi obbligatori essa copre il periodo dall’ultima relazione annuale fino alla conclusione; per i facoltativi l’intero periodo di applicazione. Se non si chiede lo status di indenne da malattia o la proroga del programma, lo Stato membro presenta una dichiarazione sostitutiva attestante il mancato conseguimento dell’eradicazione e l’assenza di richiesta di proroga. Anche questa relazione transita via ADIS.
Presentazione e aggiornamento dei programmi di sorveglianza
L’articolo 9 prevede la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione entro il 31 maggio dell’anno precedente l’avvio della loro applicazione, tramite modelli elettronici standard. Se i programmi sono presentati come parte tecnica delle domande di finanziamento dell’Unione, si considerano validamente presentati. Le modifiche sostanziali di programmi in corso devono essere aggiornate e ripresentate.
Presentazione dei programmi di eradicazione
L’articolo 10 distingue tra programmi obbligatori, da presentare entro il 31 maggio dell’anno precedente l’inizio dell’applicazione, e programmi facoltativi, presentabili in qualsiasi momento. I contenuti minimi sono definiti nell’allegato VII, per le varie categorie di malattie e specie interessate.
Domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
L’articolo 11 elenca le informazioni da includere nelle domande per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti. Le informazioni richieste variano in funzione della base giuridica della domanda: assenza delle specie elencate, incapacità di sopravvivenza dell’agente patogeno o dei vettori, dati storici e di sorveglianza, oppure programmi di eradicazione per specifiche malattie (Brucella, MTBC, LEB, IBR/IPV, ADV, BVD, RABV, BTV e malattie acquatiche). Per i compartimenti acquatici sono richiesti ulteriori documenti su conformità, valutazioni e misure preventive. Le domande devono essere trasmesse via ADIS e gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione di eventuali casi confermati sopravvenuti prima del riconoscimento.
Scambio di informazioni sullo status di indenne da malattia
L’articolo 12 prevede un elenco dei territori, zone o compartimenti indenni da malattia compilato con il modello elettronico standard disponibile sul sito della Commissione. L’elenco va aggiornato entro due giorni lavorativi se lo status cambia per mancato rispetto dei requisiti di mantenimento. Le dichiarazioni provvisorie per determinate malattie degli animali acquatici devono anch’esse seguire un modello elettronico standard.
Uso obbligatorio del sistema ADIS
L’articolo 13 stabilisce che gli Stati membri utilizzano ADIS, o parti di esso, per l’inserimento e il trasferimento dei dati a decorrere dalla data loro comunicata dalla Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 14 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 21 aprile 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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