Regolamento (UE) 2020/1998
Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2020/1998 introduce il regime UE di congelamento di fondi e risorse economiche per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Il meccanismo è fondato su un elenco di soggetti contenuto nell’allegato I, aggiornato dal Consiglio, e prevede divieti di messa a disposizione di fondi, obblighi di cooperazione e comunicazione, nonché deroghe autorizzabili per esigenze essenziali, umanitarie o per dare esecuzione a determinate decisioni. Il testo disciplina anche l’antielusione, la responsabilità degli operatori, le garanzie procedurali per gli inserimenti in elenco e il trattamento dei dati personali.
Istituisce un quadro sanzionatorio dell’UE per il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o coinvolti in gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive mirate contro il genocidio, i crimini contro l’umanità e gravi violazioni o abusi dei diritti umani, nonché altre violazioni o abusi diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione ai fini della PESC. Il regolamento si rivolge a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I, inclusi soggetti statali, soggetti che esercitano controllo o autorità effettivi su un territorio e altri soggetti non statali alle condizioni della decisione (PESC) 2020/1999. Ha applicazione territoriale ampia ai sensi dell’articolo 19: territorio dell’Unione, aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, cittadini UE ovunque si trovino, persone giuridiche/enti costituiti nel diritto di uno Stato membro ovunque operino, e attività economiche svolte interamente o parzialmente nell’Unione.
Regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Il regolamento istituisce un quadro sanzionatorio autonomo dell’Unione per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo, in attuazione della decisione (PESC) 2020/1999 del 7 dicembre 2020. La logica è quella delle misure restrittive mirate: congelamento di fondi e risorse economiche, divieto di metterli a disposizione dei soggetti designati e previsione di deroghe controllate per esigenze essenziali, umanitarie o processuali.
Finalità e contesto
Il considerando iniziale evidenzia che il Consiglio ha già adottato, in parallelo, il quadro PESC per colpire persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili, sostenitori o comunque coinvolti in gravi violazioni/abusi dei diritti umani, nonché soggetti associati. Il regolamento serve a rendere tali misure effettive e uniformi nell’ordinamento dell’Unione, assicurando pubblicazione degli elenchi, certezza giuridica e coordinamento tra Stati membri e Commissione. Il testo richiama inoltre espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, in particolare diritto a un ricorso effettivo, diritti della difesa e protezione dei dati personali.
Ambito materiale delle misure
L’articolo 2 definisce il perimetro sostanziale delle condotte rilevanti. Le misure si applicano a:
- genocidio;
- crimini contro l’umanità;
- torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- schiavitù;
- esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
- sparizioni forzate;
- arresti o detenzioni arbitrari.
Sono inoltre incluse altre violazioni o abusi dei diritti umani, tra cui tratta di esseri umani, violenza sessuale e di genere e violazioni delle libertà di riunione, espressione, religione o credo, ma solo se tali condotte sono diffuse, sistematiche o comunque motivo di seria preoccupazione ai fini degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE.
Il paragrafo 2 richiama, come criteri interpretativi, il diritto internazionale consuetudinario e numerosi strumenti internazionali, tra cui i Patti ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, le convenzioni su genocidio, tortura, discriminazione razziale, discriminazione della donna, diritti del fanciullo, sparizioni forzate, diritti delle persone con disabilità, il protocollo sulla tratta, lo Statuto di Roma e la CEDU.
Soggetti destinatari e congelamento
L’articolo 3 è il cuore del regolamento. Tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell’allegato I sono congelati. Inoltre, nessun fondo o risorsa economica può essere messo, direttamente o indirettamente, a disposizione di tali soggetti o destinato a loro vantaggio.
L’allegato I comprende:
- i responsabili delle violazioni o abusi rilevanti;
- i soggetti che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale;
- i soggetti coinvolti nelle condotte, anche tramite pianificazione, direzione, ordine, assistenza, preparazione, agevolazione o incoraggiamento;
- i soggetti associati ai precedenti.
Deroghe autorizzabili
Il regolamento prevede una serie di eccezioni gestite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Esigenze di base, spese legali, gestione e spese straordinarie
Ai sensi dell’articolo 4, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati può essere autorizzato per:
- esigenze di base del soggetto in elenco e dei familiari a carico, comprese spese per alimenti, affitto o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari ragionevoli o rimborso spese per servizi legali;
- diritti o spese per la normale gestione o custodia dei fondi;
- spese straordinarie, previa notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione almeno due settimane prima;
- pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche/consolari o di organizzazioni internazionali immuni, per scopi ufficiali.
Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane dal rilascio.
Deroga umanitaria
L’articolo 5 consente autorizzazioni per scopi umanitari, inclusa la prestazione o facilitazione di assistenza, forniture mediche, cibo, trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o evacuazioni. Anche in questo caso gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane.
Decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative
L’articolo 6 ammette lo svincolo quando i fondi siano necessari per dare esecuzione a una decisione arbitrale o giudiziaria, oppure a una decisione amministrativa o giudiziaria esecutiva, purché:
- la decisione sia anteriore all’inserimento in elenco, oppure rientri nelle ipotesi previste;
- i fondi siano usati solo per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti dalla decisione;
- la decisione non avvantaggi soggetti in elenco;
- il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico.
Obbligazioni pregresse
L’articolo 7 consente deroghe per pagamenti dovuti da un soggetto in elenco in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima dell’inserimento, sempre che il pagamento sia effettuato da quel soggetto e non contrasti con il divieto di mettere fondi a disposizione.
Gestione dei conti congelati e operazioni accessorie
L’articolo 8 chiarisce alcuni profili operativi utili per banche e intermediari:
- i fondi trasferiti da terzi su conti congelati possono essere accreditati, ma restano congelati;
- gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente;
- sono ammessi anche accrediti di interessi o altri profitti e pagamenti dovuti da contratti o decisioni pregresse, purché continuino a essere soggetti al congelamento.
Obblighi di informazione, cooperazione e antielusione
L’articolo 9 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi obblighi informativi immediati verso l’autorità competente e la Commissione, in particolare su conti e importi congelati, con dovere di collaborazione nelle verifiche. Le informazioni sono utilizzabili solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute.
L’articolo 10 vieta espressamente qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate all’elusione delle misure restrittive. L’articolo 11 protegge invece chi agisce in buona fede nell’attuazione del congelamento o nel rifiuto di rendere disponibili i fondi, salvo negligenza, e chi non aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione.
Effetti sulle pretese contrattuali e prova
L’articolo 12 limita l’azionabilità delle richieste connesse a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure del regolamento. Non sono soddisfatte richieste, incluse compensazioni, garanzie e controgaranzie, se avanzate da soggetti in elenco o da chi agisce per loro conto. Nei giudizi o procedimenti relativi, l’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata ricade su chi la pretende. Resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento contrattuale determinato dal regolamento.
Cooperazione istituzionale e aggiornamento degli elenchi
L’articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, con particolare attenzione ai fondi congelati, alle autorizzazioni concesse e ai problemi di violazione o applicazione, inclusa la giurisprudenza nazionale.
L’articolo 14 attribuisce al Consiglio il potere di aggiornare l’allegato I quando decide l’applicazione delle misure a nuovi soggetti. Gli interessati devono essere informati, direttamente se possibile o mediante avviso pubblico, e possono presentare osservazioni. Il Consiglio deve riesaminare le decisioni in presenza di nuove prove o osservazioni e comunque almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Dati identificativi, sanzioni e protezione dei dati
L’articolo 15 prescrive che l’allegato I indichi i motivi dell’inserimento e, se disponibili, dati identificativi dettagliati dei soggetti designati. L’articolo 16 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni nazionali per le violazioni del regolamento, effettive, proporzionate e dissuasive, e di comunicarle tempestivamente alla Commissione.
L’articolo 17 contiene una disciplina specifica sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante, limitandolo alle finalità del regolamento e richiamando anche il regolamento (UE) 2018/1725. Vengono altresì previsti i ruoli di titolare del trattamento e l’inserimento dei dati nelle liste consolidate e nella mappa interattiva delle sanzioni dell’UE.
Autorità competenti, applicazione territoriale e vigore
L’articolo 18 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e pubblicarne i recapiti sui siti indicati nell’allegato II. L’articolo 19 definisce l’ampia portata territoriale del regolamento, che copre anche cittadini UE fuori dall’Unione, persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro e attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta" in senso ampio, includendo domande contenziose o non contenziose collegate a contratti o operazioni, anche per riconoscimento o esecuzione di sentenze o lodi; "contratto o transazione"; "autorità competenti"; "risorse economiche"; "congelamento di risorse economiche"; "congelamento di fondi"; "fondi"; e "territorio dell’Unione".
Ambito materiale delle misure restrittive
L’articolo 2 individua le condotte rilevanti: genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni o abusi quali tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e arresti o detenzioni arbitrari, oltre ad altre violazioni o abusi, tra cui tratta di esseri umani, violenza sessuale e di genere e violazioni delle libertà di riunione, espressione, religione o credo, se diffuse, sistematiche o comunque di seria preoccupazione. Il paragrafo 2 richiama strumenti internazionali e il diritto internazionale consuetudinario come parametro interpretativo. Il paragrafo 3 consente che i destinatari siano soggetti statali, soggetti con controllo effettivo su un territorio e altri soggetti non statali secondo la decisione PESC.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 3 prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I, nonché il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio. L’allegato I comprende i responsabili degli atti, i soggetti che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale o che altrimenti partecipano agli atti, anche pianificandoli o agevolandoli, e i soggetti associati.
Deroghe per esigenze di base, servizi legali, gestione dei beni e spese straordinarie
L’articolo 4 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse congelati per: esigenze di base, inclusi alimenti, locazione/ipoteca, medicinali, cure, imposte, assicurazioni e utenze; onorari e spese legali ragionevoli; spese per normale gestione o custodia; spese straordinarie, previa notifica almeno due settimane prima alla Commissione e alle altre autorità competenti; e pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni, per fini ufficiali. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Deroga umanitaria
L’articolo 5 consente deroghe per scopi umanitari, inclusa la prestazione o facilitazione di assistenza medica, cibo, trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, nonché evacuazioni. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane.
Esecuzione di decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative
L’articolo 6 autorizza, in deroga, lo svincolo di fondi o risorse congelati quando siano soggetti a una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa adottata prima o dopo l’inserimento in elenco, purché i fondi siano usati esclusivamente per soddisfare crediti garantiti o riconosciuti da tale decisione, la decisione non avvantaggi soggetti in elenco e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Anche qui è prevista comunicazione entro due settimane.
Pagamenti dovuti da soggetti in elenco per obbligazioni pregresse
L’articolo 7 consente autorizzazioni per svincolare fondi o risorse congelati quando un pagamento sia dovuto da un soggetto in elenco in forza di un contratto, accordo o obbligazione sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che il pagamento sia effettuato da tale soggetto e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. La comunicazione alle altre autorità e alla Commissione va effettuata entro due settimane.
Regole operative sui conti congelati
L’articolo 8 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali versamenti restino congelati e l’operazione sia immediatamente comunicata all’autorità competente. Inoltre, non è vietato accreditare interessi o altri profitti, pagamenti derivanti da contratti o obbligazioni pregresse o da decisioni giudiziarie/amministrative/arbitrali, purché tali somme restino soggette al congelamento.
Obblighi informativi e cooperazione
L’articolo 9 impone ai soggetti interessati, salvo limiti di riservatezza e segreto professionale, di fornire immediatamente informazioni utili all’attuazione del regolamento, in particolare su conti e importi congelati, all’autorità competente dello Stato membro di residenza o ubicazione, con trasmissione alla Commissione; essi devono anche collaborare alle verifiche. Le informazioni sono usate solo per le finalità per cui sono fornite.
Divieto di elusione e regole di responsabilità
L’articolo 10 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere le misure restrittive. L’articolo 11 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione in buona fede, salvo negligenza, e di chi non sapeva né aveva motivo ragionevole di sospettare che la propria condotta violasse il regolamento.
Effetti sulle richieste contrattuali e prova
L’articolo 12 stabilisce che non è soddisfatta alcuna richiesta relativa a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure del regolamento, incluse richieste di indennizzo, compensazione o garanzie, se proposta da soggetti in elenco o da soggetti che agiscono per loro conto. L’onere della prova dell’assenza di divieto incombe a chi chiede il soddisfacimento della richiesta. Resta salvo il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale.
Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri
L’articolo 13 disciplina la cooperazione amministrativa: Stati membri e Commissione si informano reciprocamente sulle misure adottate e sulle informazioni pertinenti, incluse quelle sui fondi congelati, sulle autorizzazioni rilasciate e sui problemi di violazione/applicazione e sulle sentenze nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente ogni altra informazione utile all’effettiva attuazione.
Inserimento e riesame dell’allegato I
L’articolo 14 attribuisce al Consiglio la modifica dell’allegato I quando applica le misure di cui all’articolo 3. La persona o entità interessata deve essere informata direttamente, se possibile, o mediante avviso pubblico, con possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali il Consiglio riesamina la decisione. L’allegato I è riesaminato almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato I
L’articolo 15 richiede che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento in elenco e, ove disponibili, le informazioni identificative: per le persone fisiche nomi, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto e carta d’identità, genere, indirizzo, funzione o professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Sanzioni nazionali
L’articolo 16 impone agli Stati membri di stabilire norme sulle sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono comunicare senza indugio tali norme e le successive modifiche alla Commissione.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 17 disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante per l’esecuzione del regolamento. Sono previste finalità specifiche: preparazione e modifica dell’allegato I, inserimento dei dati nelle liste consolidate e nelle mappe sanzionatorie pubbliche e trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure. Per il trattamento dei dati relativi a reati e condanne si ammette solo quanto necessario alla preparazione dell’allegato I. Sono designati titolari del trattamento il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante.
Autorità competenti e canali di comunicazione
L’articolo 18 obbliga gli Stati membri a designare le autorità competenti e a pubblicarle sui siti web indicati nell’allegato II, comunicando alla Commissione ogni modifica. Devono inoltre notificare senza indugio i dati delle autorità competenti e i successivi aggiornamenti. Per tutte le notifiche alla Commissione valgono gli estremi indicati nell’allegato II.
Ambito territoriale di applicazione
L’articolo 19 estende il regolamento al territorio dell’Unione e al suo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, e alle attività economiche esercitate, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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