Regolamento (UE) 2020/2192
Regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione del 7 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 per includere, nel sistema dei codici paese usati nel marchio di identificazione, il riferimento a "UK (NI)" per l’Irlanda del Nord. La modifica è resa necessaria dall’accordo di recesso del Regno Unito e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che fanno continuare ad applicarsi in tale territorio il regolamento 853/2004 e gli atti della Commissione collegati. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2021.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 per adeguare il marchio di identificazione dei prodotti di origine animale destinati al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che appongono il marchio di identificazione su determinati prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. L’intervento riguarda specificamente i codici paese da utilizzare nell’allegato II per gli Stati membri e, in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, anche il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Non disciplina altri aspetti dell’igiene alimentare né si applica genericamente al Regno Unito al di fuori dell’Irlanda del Nord.
Modifica del marchio di identificazione per l’Irlanda del Nord
Il regolamento delegato (UE) 2020/2192 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, che contiene norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, le regole sul marchio di identificazione da apporre su determinati prodotti. L’intervento si colloca nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e serve ad adattare il sistema dei codici paese al regime particolare applicabile all’Irlanda del Nord.
Contesto normativo e ragioni della modifica
Secondo il considerando, l’allegato II del regolamento 853/2004 stabilisce i requisiti relativi ai codici paese da usare nel marchio di identificazione. In forza dell’accordo di recesso, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo, il regolamento 853/2004 e gli atti della Commissione fondati su di esso continuano ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Di conseguenza, occorreva modificare i codici da utilizzare per riflettere tale disciplina speciale.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, cioè il passaggio relativo ai codici paese contenuti nel marchio di identificazione. Il testo sostituito elenca i codici degli Stati membri e aggiunge espressamente il codice "UK (NI)".
- I codici indicati per gli Stati membri comprendono: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE.
- Viene aggiunto il codice "UK (NI)" per il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Portata del richiamo all’accordo di recesso
La nota a piè di pagina inserita nell’allegato specifica che, ai fini del medesimo allegato, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Per gli operatori del settore alimentare ciò significa che il regime del marchio di identificazione deve riflettere il particolare status dell’Irlanda del Nord nel periodo successivo alla fine della transizione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2021, data coerente con la cessazione del periodo di transizione prevista per il 31 dicembre 2020. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e interviene per adeguare l’allegato II in materia di marchio di identificazione dei prodotti di origine animale.
Adeguamento dei codici paese nell’allegato II
Nell’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, il secondo capoverso è sostituito per precisare che, nel caso degli Stati membri, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK (NI).
Rinvio al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
La nota inserita nell’allegato chiarisce che, conformemente all’accordo di recesso, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione prevista per il 31 dicembre 2020.
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