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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2035

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2035 della Commissione del 7 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda il formulario della domanda di intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di introdurre la possibilità di chiedere un intervento in Irlanda del Nord

Normativa europea32020R2035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il formulario standard utilizzato per chiedere l’intervento delle autorità doganali contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. La modifica è resa necessaria dalla fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso del Regno Unito e dall’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In particolare, viene introdotta la possibilità di indicare l’Irlanda del Nord e viene chiarito che ciò è ammesso solo per alcuni diritti, soprattutto indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in forza della normativa UE richiamata. Contestualmente, viene eliminato il riferimento al Regno Unito nelle caselle pertinenti del formulario.

Modifica il formulario della domanda di intervento doganale per consentire di chiedere la protezione in Irlanda del Nord di determinati diritti di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013.

Ambito di applicazione

Si applica ai formulari e alle istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 relativi alle domande di intervento delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013. Riguarda i titolari di diritti che presentano una domanda unionale per ottenere l’intervento doganale in uno Stato membro e, specificamente, la possibilità di estendere la richiesta all’Irlanda del Nord. Dal 1o gennaio 2021 la domanda può riferirsi all’Irlanda del Nord solo per i diritti di proprietà intellettuale protetti in tale territorio in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. È esclusa, per tale finalità, l’indicazione del Regno Unito come destinazione di intervento nel formulario dopo la fine del periodo di transizione.

Modifica del formulario della domanda di intervento doganale per l’Irlanda del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2035 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che stabilisce i formulari per le domande di intervento delle autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. L’intervento si colloca nel contesto della conclusione del periodo di transizione dell’accordo di recesso del Regno Unito e dell’operatività del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Contesto normativo e finalità

I considerando spiegano che, a partire dal 1o gennaio 2021, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord rende applicabili nell’Irlanda del Nord alcune disposizioni del diritto dell’Unione. Tra queste rientra il regolamento (UE) n. 608/2013, con la conseguenza che un titolare di diritto deve poter chiedere, mediante domanda unionale, l’intervento delle autorità doganali per proteggere diritti tutelati in Irlanda del Nord. La Commissione precisa inoltre che, per le merci che violano un’indicazione geografica, può essere attivata anche la procedura di distruzione per piccole spedizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, poiché tali merci rientrano nella nozione di merci contraffatte ai sensi dell’articolo 2, punto 5.

Modifiche al formulario della domanda di intervento

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2013. In concreto, nel formulario vengono adattate le caselle relative allo Stato membro o agli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali, nonché alla richiesta di ricorso alla procedura per piccole spedizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013. Viene introdotta la possibilità di barrare la casella "XI" per l’Irlanda del Nord.

Contestualmente, viene eliminata la casella relativa al Regno Unito nelle stesse parti del formulario, per riflettere il venir meno della disciplina transitoria alla fine del 2020.

Limiti sostanziali per la richiesta riferita all’Irlanda del Nord

Le istruzioni di compilazione dell’allegato III sono modificate per precisare che l’indicazione dell’Irlanda del Nord consente una domanda unionale solo per diritti di proprietà intellettuale protetti in quel territorio in forza del protocollo. Il testo elenca espressamente le categorie ammesse:

  • indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;
  • indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787;
  • indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
  • denominazioni di origine o indicazioni geografiche dei vini ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione è fissata al 1o gennaio 2021. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2013

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, contenente il formulario della domanda di intervento doganale ex articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, è sostituito integralmente. La modifica introduce una nuova casella da barrare "XI" per l’Irlanda del Nord nelle caselle 6 e 10 del formulario, così da consentire di chiedere l’intervento delle autorità doganali anche in relazione a tale territorio.

Eliminazione del riferimento al Regno Unito nelle caselle del formulario

Nelle medesime caselle del formulario viene cancellata la casella riferita al Regno Unito, in coerenza con la cessazione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Modifica delle istruzioni di compilazione dell’allegato III

L’allegato III del regolamento (UE) n. 1352/2013 è modificato per chiarire che, se è indicata l’Irlanda del Nord (XI), la domanda è una domanda unionale e può essere concessa solo per diritti di proprietà intellettuale protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Diritti per i quali è ammessa la richiesta per l’Irlanda del Nord

La richiesta di intervento in Irlanda del Nord può riguardare soltanto: a) indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette di prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; b) indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787; c) indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014; d) denominazioni di origine o indicazioni geografiche dei vini ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, cioè dal giorno successivo alla conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedoganecommercio internazionalebrevetti e indicazioni geografichebrexit e accordo di recesso

Testo integrale

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