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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/234

Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari

Normativa europea32021R0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua i requisiti comuni in materia di dati del sistema doganale dell’Unione per rendere coerente lo scambio elettronico delle informazioni con lo sviluppo dei sistemi previsti dal codice doganale dell’Unione. Rivede l’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, introduce nuovi allegati C e D per coordinare regime ordinario, norme transitorie e fase di riadeguamento dei sistemi nazionali, e sopprime l’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341. Inoltre aggiorna i codici Incoterm nei formulari doganali per recepire gli Incoterm 2020.

Modifica la disciplina doganale UE sui requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali, nonché aggiorna i codici Incoterm e alcune norme transitorie per il loro utilizzo nei formulari doganali.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri, in modo obbligatorio e direttamente applicabile, alle operazioni doganali disciplinate dal codice doganale dell’Unione e dai suoi atti delegati/di esecuzione. Incide sullo scambio e sull’archiviazione di informazioni tra autorità doganali e operatori economici per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali, nonché sulle dichiarazioni transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e sui formulari che utilizzano i codici Incoterm. Le modifiche si raccordano con il programma di lavoro dei sistemi elettronici previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e con l’introduzione/aggiornamento dei sistemi elettronici doganali (AES, NCTS, ICS2, sistemi nazionali di importazione, ecc.).

Modifica dei requisiti comuni in materia di dati doganali e aggiornamento dei codici Incoterm

Il regolamento interviene sul quadro tecnico del codice doganale dell’Unione per adeguare i requisiti di dati alle fasi di sviluppo e di utilizzo dei sistemi elettronici doganali. La finalità, esplicitata nei considerando, è garantire maggiore armonizzazione, interoperabilità e coerenza tra dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali.

Finalità e contesto normativo

L’atto si inserisce nel processo di digitalizzazione del diritto doganale dell’Unione e si coordina con il regolamento (UE) n. 952/2013, con il regolamento delegato (UE) 2015/2446, con il regolamento delegato (UE) 2016/341 e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. I considerando evidenziano che l’esperienza applicativa ha mostrato la necessità di un’armonizzazione orizzontale dei dati, così da assicurare interoperabilità tra sistemi elettronici diversi e accompagnare la transizione dai regimi transitori ai sistemi definitivi.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/2446

L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446. Il nuovo testo dell’articolo 2, paragrafo 2, collega espressamente l’applicazione dei requisiti comuni in materia di dati dell’allegato B alle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici indicate nel programma di lavoro della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

Il nuovo paragrafo 4 disciplina la fase transitoria e stabilisce che, fino alle date previste per i diversi sistemi elettronici, continuano a operare i requisiti in materia di dati dell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341. Il rinvio è articolato per casistiche: export automatizzato, regimi speciali, transito informatizzato, prova della posizione unionale, sistemi di controllo importazioni e aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione.

È inserito anche il paragrafo 4 bis, che introduce una deroga: le autorità doganali possono scegliere di applicare i requisiti comuni in materia di dati delle colonne H1-H6, I1 e I2 dell’allegato D fino alla data in cui attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione.

Nuova architettura degli allegati B, C e D

L’allegato B è sostituito integralmente. Il nuovo allegato contiene una struttura molto dettagliata, con:

  • tabelle dei requisiti in materia di dati per uscita, esportazione, transito, prova della posizione doganale, notifiche/arrivo/custodia temporanea, importazione, traffico marittimo, trasporto aereo, traffico postale, traffico stradale e ferroviario;
  • gruppi di dati omogenei (informazioni del messaggio, riferimenti documentali, parti, valutazione/imposte, date e luoghi, identificazione delle merci, trasporti, garanzie e dati tariffari);
  • note applicative che chiariscono quando un dato è obbligatorio, facoltativo o rimesso allo Stato membro o all’operatore economico.

L’allegato C mette in corrispondenza le colonne dell’allegato B con i requisiti transitori del regolamento delegato (UE) 2016/341 e con i progetti del programma di lavoro CDU della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. L’allegato D invece contiene i requisiti comuni in materia di dati per le colonne H1-H6 e I1, cioè la parte relativa alle dichiarazioni e procedure di importazione, semplificate e di uso finale, in connessione con l’aggiornamento dei sistemi nazionali.

Principali contenuti tecnici dei nuovi allegati

La parte più ampia dell’atto riguarda il dettaglio dei dati da fornire nelle varie dichiarazioni e notifiche doganali. Il regolamento disciplina, tra l’altro:

  • identificazione degli operatori economici tramite EORI o, in certi casi, numeri di identificazione unici di paesi terzi;
  • riferimenti documentali come MRN, UCR, LRN, documenti precedenti, documenti di trasporto, autorizzazioni, certificati e titoli;
  • informazioni su esportatore, importatore, dichiarante, rappresentante, vettore, speditore, destinatario, attori supplementari della catena di approvvigionamento, titolare di autorizzazioni, soggetti che prestano garanzia o pagano i dazi;
  • dati economici e fiscali, inclusi condizioni di consegna, spese di trasporto, dazi e imposte, basi imponibili, aliquote, importi, valore statistico, valore postale e valore intrinseco;
  • dati logistici e di trasporto, come modalità di trasporto, mezzi di trasporto attivi e passivi, container, sigilli, luoghi di carico/scarico, presentazione, ubicazione delle merci, prima entrata e controllo;
  • dati tariffari e classificativi, compresi codice merci, sottovoce armonizzata, nomenclatura combinata, TARIC, codici addizionali nazionali e CUS;
  • dati specifici per regimi particolari, come deposito doganale, ammissione temporanea, perfezionamento attivo/passivo, uso finale, transito e traffico postale.

Le note chiariscono numerose esclusioni, ad esempio per merci in spedizione postale, traffico ferroviario, prodotti agricoli con restituzioni, importazioni di natura non commerciale, valore in dogana inferiore a 20.000 EUR in determinati casi, o situazioni in cui le informazioni possono essere ricavate automaticamente dai sistemi doganali.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2016/341 e codici Incoterm

L’articolo 2 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 in due punti. In primo luogo, sopprime l’allegato 1. In secondo luogo, sostituisce la tabella della casella 20 nell’allegato 9, appendice D1, aggiornando i codici di resa per recepire gli Incoterm 2020. La nuova tabella include i codici EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF e mantiene il codice XXX per condizioni di consegna diverse, oltre al codice DAT (Incoterm 2010) nel caso specificamente riportato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei requisiti comuni in materia di dati

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è modificato per stabilire che lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati dell’allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o aggiornamento dei sistemi elettronici indicate nel programma di lavoro della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. È inoltre soppressa la precedente disposizione transitoria del paragrafo 3 e riformulato il paragrafo 4, che continua a rinviare ai requisiti in materia di dati del regolamento delegato (UE) 2016/341 fino all’attivazione dei relativi sistemi elettronici.

Disciplina transitoria e aggiornamento dei sistemi nazionali

Per le dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale delle merci unionali, l’uso dei requisiti transitori in materia di dati del regolamento delegato (UE) 2016/341 è collegato al passaggio ai sistemi elettronici previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. È inoltre prevista una deroga che consente alle autorità doganali di continuare ad applicare, fino alla prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione, i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne H1-H6, I1 e I2 dell’allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Ridenominazione e sostituzione degli allegati tecnici

L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è sostituito integralmente da un nuovo testo, con aggiornamento della struttura delle tabelle dei dati, delle colonne, dei gruppi informativi e delle note applicative. Sono inseriti un nuovo allegato C, che mappa le colonne dell’allegato B con i requisiti transitori del regolamento delegato (UE) 2016/341 e con i progetti del programma di lavoro CDU, e un nuovo allegato D, che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le colonne H1-H6 e I1 nell’ottica dello sdoganamento centralizzato e dell’aggiornamento dei sistemi nazionali.

Abrogazione dell’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341

L’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341 è soppresso perché non più necessario alla luce dell’aggancio dei requisiti transitori all’aggiornamento dei sistemi elettronici doganali.

Aggiornamento dei codici Incoterm nei formulari doganali

Nell’allegato 9, appendice D1, del regolamento delegato (UE) 2016/341 è sostituita la tabella relativa alla casella 20 per recepire gli Incoterm 2020. Sono inclusi i codici EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF e il codice XXX per le altre condizioni di consegna, con mantenimento del codice DAT (Incoterm 2010) per il relativo caso residuo indicato nella tabella.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeprocedure amministrativecommercio internazionaledigitalizzazione dei sistemi doganalifiscalità indiretta

Testo integrale

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