Regolamento (UE) 2021/37
Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sull’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT, eliminando la Mongolia dalla tabella dei paesi che avevano assunto un impegno politico di alto livello e un piano d’azione con il GAFI. La modifica riflette il miglioramento del quadro giuridico e regolamentare mongolo e la conclusione della Commissione che le carenze strategiche siano state colmate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio in materia antiriciclaggio, depennando la Mongolia dall’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori soggetti agli obblighi di adeguata verifica e contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo previsti dalla direttiva (UE) 2015/849, in quanto aggiorna la lista UE dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche AML/CFT. L’effetto è territoriale e regolatorio nell’ordinamento dell’Unione e negli Stati membri; riguarda specificamente la tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. Non contiene esclusioni ulteriori, ma incide solo sullo status della Mongolia nella lista.
Depennamento della Mongolia dalla lista UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2021/37 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’intervento è fondato sull’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e si inserisce nel meccanismo di aggiornamento periodico dell’elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT.
Finalità e contesto
La Commissione ricorda, nei considerando, che la tutela dell’integrità e del corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione richiede il monitoraggio dei paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentino carenze strategiche. La valutazione tiene conto delle informazioni più recenti, incluse le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI, in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
Valutazione della Mongolia
Nel 2019 il GAFI aveva individuato la Mongolia come giurisdizione con carenze strategiche e il paese aveva predisposto un piano d’azione. La Commissione, sulla base delle informazioni disponibili fino a maggio 2020, aveva inizialmente considerato la Mongolia ancora esposta a carenze strategiche; tuttavia, i successivi sviluppi hanno mostrato un rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare nazionale.
Il GAFI ha poi riconosciuto i considerevoli progressi compiuti dalla Mongolia, rilevando che il paese aveva istituito il quadro normativo necessario per adempiere agli impegni del piano d’azione e non era più sottoposto a monitoraggio nel quadro della verifica continua globale della conformità AML/CFT.
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, della riga relativa alla Mongolia nella tabella di cui al punto I, cioè quella riferita ai paesi terzi ad alto rischio che hanno assunto un impegno politico di alto livello e hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione. In sostanza, la Mongolia viene rimossa dall’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio.
Effetti pratici
Per gli operatori obbligati ai sensi della disciplina antiriciclaggio dell’Unione, la rimozione dalla lista comporta che la Mongolia non rientra più tra le giurisdizioni ad alto rischio individuate nel regolamento delegato (UE) 2016/1675. Rimane ferma, tuttavia, la necessità di applicare le ordinarie misure di adeguata verifica previste dalla normativa antiriciclaggio, secondo il rischio concreto della relazione o dell’operazione.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675
L’articolo 1 sopprime dall’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella del punto "I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione", la riga relativa alla Mongolia.
Motivazione della soppressione
I considerando spiegano che, a seguito della valutazione della Commissione basata sulle informazioni aggiornate, sulle dichiarazioni e sui documenti del GAFI, la Mongolia non presenta più carenze strategiche nel proprio regime AML/CFT. Viene richiamato il fatto che il GAFI ha riconosciuto i progressi compiuti e ha rimosso il paese dal monitoraggio continuo.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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