Cassazione Penale, Sentenza n. 18470/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per truffa ai danni dello Stato per avere occultato e dissimulato una capacità visiva almeno parziale alle commissioni mediche al fine di ottenere e mantenere indennità previste per la condizione di cieco totale. In cassazione ha contestato: vizio di motivazione (contestando la valutazione delle testimonianze e della prova tecnica sull'entità della cecità), rifiuto del Tribunale di disporre una perizia medico-legale, nullità per difetto di motivazione della pena pecuniaria di euro 200 non indicata nella parte motiva della sentenza di primo grado, difetto di giurisdizione del giudice penale (sosteneva che l'accertamento della cecità spetti all'amministrazione/INPS), e infine in sede di memoria ha chiesto l'irripetibilità delle somme percepite per la natura alimentare delle stesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito (impossibile una rilettura dei fatti in sede di legittimità), non decisiva la mancata perizia (la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non prova decisiva ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. d), ha considerato sanabile l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena da parte del giudice di primo grado (integrazione in appello lecita), e ha escluso il difetto di giurisdizione perché l'oggetto del processo era la condotta fraudolenta e non l'attribuzione amministrativa del beneficio. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull'irripetibilità delle somme in ragione delle condotte dissimulatorie dell'imputato. Per questi motivi ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alla parte civile INPS, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
norma richiamata per le forme di trattazione del ricorso (procedure adottate per il processo durante il periodo emergenziale)
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
limiti nella articolazione dei motivi in cassazione (rispetto alla motivazione)
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. d) e art. 495, comma 2
lamentela relativa alla mancata perizia è inammissibile ai sensi dell'art.606 lett. d) quando si tratta di mezzi di prova neutri non decisivi; art.495(2) richiamato per definire le prove a discarico rilevanti
codice di procedura penale
norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, Sent. n. 39746 del 23/03/2017 Rv. 270936 - 01
principio che la perizia è mezzo di prova neutro sottratto alla disponibilità delle parti e non può essere considerata automaticamente prova decisiva per cassazione
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006 (Lobriglio); Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 (Minervini); Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
richiamati principi consolidati sul limite del controllo di legittimità: la Corte non può rivedere i fatti né adottare una diversa lettura dei dati di fatto, ma verifica la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito
Cassazione civile
Cass. Civ. n. 13223 del 30/06/2020 Rv 658116 - 01
richiamata in tema di irripetibilità e legittimo affidamento: la ripetizione è esclusa in presenza di legittimo affidamento del percettore
Ordinanza Corte di Cassazione
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 Rv. 662179 - 01
richiamata in tema di condizioni per escludere la buona fede/legittimo affidamento del percettore
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: i motivi che in sostanza chiedono una diversa lettura della prova sono inammissibili se non colgono vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito.
- La mancata esecuzione di una perizia disposta o richiesta non costituisce di per sé prova decisiva ai fini del ricorso per cassazione; la perizia è considerata mezzo di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice.
- L'omessa indicazione in sentenza dei criteri di determinazione della pena non determina necessariamente nullità insanabile: può configurarsi come lacuna di motivazione integrabile in sede di appello o secondo i limiti consentiti dalla legge.
- La giurisdizione penale è competente a giudicare la condotta fraudolenta che ha indotto l'ente pubblico al riconoscimento di un beneficio anche se l'attribuzione amministrativa del beneficio compete a INPS; il profilo penale riguarda l'artifizio o il raggiro che hanno prodotto l'ingiusto profitto.
- Le somme percepite come indennità possono essere ripetute quando risulti la scorrettezza o la dissimulazione dell'avente diritto: la natura alimentare non esclude la ripetizione in presenza di cattiva fede documentata.
- In casi di contestazione della capacità visiva e di accertamenti tecnici complessi, il giudice di merito può fondare la sua decisione su una pluralità di elementi (testimonianze, comportamento, coerenza delle dichiarazioni) e tali valutazioni tecniche non sono facilmente sindacabili in cassazione salvo evidente illogicità o omissione.
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