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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03805/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF anno 2000, notificata alla contribuente originaria. Dopo una complessa vicenda processuale davanti al giudice tributario, i suoi eredi hanno presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. L’Agenzia delle entrate ha negato la definizione ritenendo che la controversia non avesse ad oggetto un atto impositivo, poiché la cartella derivava da un debito già esposto dalla contribuente e non onorato. I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, la cartella emessa ex art. 36-bis, quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, è assimilabile a un atto impositivo e la relativa controversia è definibile in via agevolata. Hanno inoltre richiamato l’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nel senso che la cartella è impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando rappresenti il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, va considerata atto impositivo ai fini della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Conseguentemente ha cassato il diniego di definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’impugnazione originaria della cartella per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6, comma 3, del medesimo decreto, e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio sul diniego, ponendo quelle del giudizio estinto a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può sfociare in una cartella che, se costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, assume rilievo assimilabile ad atto impositivo ai fini della definizione agevolata e dell’impugnabilità nel merito.

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    La lite è definibile in via agevolata quando abbia ad oggetto la cartella che per la prima volta comunica la pretesa fiscale al contribuente; la definizione comporta cessazione della materia del contendere nel giudizio principale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento, se primo atto della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale vizio della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio all’esito della procedura camerale.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio sulla controversia definita e la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è trattabile come atto impositivo quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
  • Una controversia avente ad oggetto una siffatta cartella può rientrare tra quelle definibili in via agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, purché siano rispettati gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.
  • Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio principale relativo all’atto definito si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • L’impugnazione della cartella che rappresenta il primo atto della pretesa non è limitata ai soli vizi propri dell’atto, ma può investire anche il merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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