Cassazione Civile, Ordinanza n. 20557/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria recuperava, in misura ordinaria, le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, con irrogazione di sanzioni, a seguito della decadenza da un’agevolazione fruita per l’acquisto in blocco di dodici appartamenti. L’agevolazione era subordinata alla rivendita entro tre anni, ma gli immobili non erano stati rivenduti nel termine. La società sosteneva che la mancata rivendita fosse dipesa da causa di forza maggiore, perché alcuni conduttori avevano promosso azioni di prelazione e riscatto, simulazione e revocatoria contro la compravendita, con trascrizione delle domande giudiziali. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme sulla forza maggiore e sulla tariffa dell’imposta di registro, assumendo che la mera prevedibilità degli eventi non bastasse a escludere l’esimente. Con il secondo motivo lamentava, oltre alla violazione di varie norme civilistiche, tributarie e costituzionali, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la vendita era avvenuta senza intento elusivo, che i conduttori non avevano diritto di prelazione e che gli ostacoli frapposti erano imprevedibili e inevitabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nel caso concreto, le iniziative giudiziarie dei conduttori e l’assetto della compravendita in blocco non integravano un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile idoneo a impedire la rivendita nel termine triennale. La Corte ha valorizzato l’apprezzamento del giudice di merito secondo cui la sequenza negoziale, articolata in un duplice trasferimento nello stesso giorno, rendeva prevedibile la reazione dei conduttori e non evidenziava una situazione di buona fede e di sopravvenienza non evitabile. È stata inoltre disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, richiamando il principio di minore rigore nell’esame dei requisiti del controricorso rispetto al ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1256 c.c.
richiamato per definire l’impossibilità sopravvenuta e il limite della non imputabilità dell’inadempimento o del mancato avveramento dell’evento richiesto per conservare il beneficio fiscale
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
evocato in relazione all’interpretazione della disciplina agevolativa e della nozione di forza maggiore
art. 54 c.p.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della nozione di forza maggiore, ma non ritenuto decisivo
art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
la mancata rivendita entro tre anni comporta la decadenza dall’agevolazione, salvo che il mancato adempimento sia dovuto a forza maggiore
art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997
richiamato come codificazione della forza maggiore quale causa di non punibilità nelle violazioni tributarie
art. 2 d.l. 12/1985 conv. in L. 118/1985
citato per l’orientamento sulla forza maggiore nel regime agevolativo della prima casa, in tema di trasferimento della residenza
art. 33, comma 3, L. 388/2000
richiamato in tema di agevolazione per trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, quale precedente sull’operatività della forza maggiore
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 370, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che il controricorso è soggetto a requisiti di specificità in modo meno rigoroso e "in quanto possibile"
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per escludere che, nel controricorso, l’esposizione dei fatti e la localizzazione degli atti debbano essere richieste con lo stesso rigore del ricorso
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
evocato solo incidentalmente in relazione alla preclusione della doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali condizionate al compimento di un atto entro un termine perentorio, la decadenza può essere evitata solo se il mancato adempimento derivi da un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, non imputabile neppure a titolo di colpa al contribuente.
- La forza maggiore, nell’ambito tributario, opera non solo come esimente dalle sanzioni, ma anche come causa idonea a impedire la decadenza da un beneficio fiscale quando il mancato avveramento dell’evento richiesto dalla legge dipenda da circostanze oggettive non controllabili dal contribuente.
- Non integra forza maggiore il comportamento di terzi che sia, secondo una valutazione di fatto del giudice di merito, prevedibile in relazione alle modalità dell’operazione posta in essere dal contribuente, specie quando la struttura negoziale presenti profili anomali o tali da rendere ragionevole una contestazione o una reazione giudiziale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa considerazione di fatti decisivi è inammissibile o infondata quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione le circostanze dedotte e le abbia ritenute non decisive o non idonee a integrare l’esimente.
- Il controricorso può essere valutato con minore rigore formale quanto ai requisiti di autosufficienza ed esposizione dei fatti, perché ha funzione meramente difensiva e non autonoma rispetto al ricorso principale.
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