Sentenza n. 660/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza presentata in data 16/06/2025 contenente la diffida a concludere il procedimento di permanenza nella White List.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di definizione del procedimento di rinnovo o permanenza dell'iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza del 16 giugno 2025, contenente la diffida a concludere il procedimento relativo alla permanenza o al rinnovo dell'iscrizione nella White List, procedimento avviato con la comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco del 6 ottobre 2017. Il ricorso è stato notificato e depositato il 15 settembre 2025. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato, il 16 dicembre 2025, una nota della Prefettura recante l'aggiornamento dell'iscrizione dell'impresa nella White List. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell'Amministrazione alle spese, rilevando che l'aggiornamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva provveduto all'aggiornamento dell'iscrizione nella White List e la stessa ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se versato, in quanto l'adempimento amministrativo richiesto era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare enti e persone.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento o compie l'attività richiesta e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite quando l'adempimento richiesto sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio.
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