Sentenza n. 1287/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 166/2025 del giorno 4.3.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala che ordinava il pagamento del bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 166/2025 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. È stata altresì richiesta la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, il Ministero ha effettuato il pagamento in data 17 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accreditamento dell'importo dovuto aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. L'adempimento è stato qualificato come spontaneo, in quanto non compulsato da un ordine del giudice, pur essendo intervenuto nel corso del giudizio. Il giudice ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione di merito sull'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che il pagamento era avvenuto successivamente alla notificazione del ricorso, e sono state liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1 l. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un comportamento spontaneo dell'amministrazione determina l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato, senza che tale soddisfazione sia stata imposta o compulsata da un ordine giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneo dell'importo dovuto in esecuzione di un giudicato comporta la cessazione della materia del contendere quando l'adempimento sia integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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