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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12632/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma delle condanne per concorso in riciclaggio (capo A) e ricettazione (capo B). I motivi di ricorso sono cinque: (1) nullità per mancato esame degli imputati ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; (2) mancata assunzione di prova decisiva, richiesta di esame di due testi (Sergio e Marzia Massardi) ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e doglianza sulla mancata rinnovazione in appello ex art. 603; (3) mancata acquisizione dei verbali di riconoscimento relativi a Ferretti Cinzia (capo B); (4) vizio di motivazione sulle deposizioni di Ferretti e Codato e sull'incidenza della fattura della DE.GA. Ricambi s.r.l. circa l'esistenza del reato presupposto di furto; (5) vizio di motivazione concernente i tabulati dell'antifurto satellitare del veicolo di Venturini Adriano e la sussistenza del delitto presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la nullità non è stata eccepita tempestivamente in udienza (richiamo all'art. 182, comma 2) e i verbali non riportano eccezioni immediate; le dichiarazioni spontanee non suppliscono l'esame formalmente ammesso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello (art. 603) e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha giudicato superfluo l'esame dei testi indicati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte distrettuale ha valutato la testimonianza di Ferretti e gli altri elementi del fascicolo come sufficienti a escludere l'ipotesi alternativa evocata dalla difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la valutazione delle deposizioni e della fattura adeguatamente motivata e priva di aporie decisive. Anche il quinto motivo è stato respinto: la Corte ha valutato i tabulati satellitari compatibilmente con il racconto probatorio e ha trovato la motivazione di condanna logica e coerente, anche in ordine all'esclusione del dolo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Decisione depositata il 16/02/2024.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20

    Riferimento procedurale alla trattazione con contraddittorio scritto delle impugnazioni in specifiche ipotesi normative; indicazione della modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)

    Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità quando la parte ha assistito al compimento dell'atto nullo; la Corte ha ritenuto che l'assenza di eccezione tempestiva comporti inammissibilità del vizio sollevato in sede di gravame.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Disciplina la deducibilità delle nullità di ordine generale; la Corte richiama il limite derivante dall'art. 182 per le nullità verificatesi in presenza della parte.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola le richieste istruttorie in dibattimento (assunzione di prove su istanza della parte); qui le richieste della difesa sono state valutate dal giudice di merito e ritenute non necessarie.

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3 richiamati)

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la decisione è rimessa al giudice di merito che valuta l'eventuale incompletezza del dibattimento; la Corte di cassazione non sindaca la valutazione di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte segnala che i motivi sono stati indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità che nascono in udienza devono essere sollevate immediatamente in udienza; l'omissione rende inammissibile la censura in Cassazione.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: bisogna dimostrare che senza quella prova il giudice non poteva decidere.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero della valutazione della prova o una semplice richiesta di riascolto di testi se la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la superfluità o l'inattendibilità.
  • Per ottenere l'acquisizione di documenti o verbali considerati decisivi occorre dimostrare la loro rilevanza concreta e la probabilità che avrebbero mutato l'esito del giudizio.
  • La valutazione della credibilità dei testi e la comparazione tra elementi documentali (es. fatture, tabulati satellitari) rientrano nel potere motivazionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono aporie, lacune o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

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