Cassazione Penale, Sentenza n. 12632/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma delle condanne per concorso in riciclaggio (capo A) e ricettazione (capo B). I motivi di ricorso sono cinque: (1) nullità per mancato esame degli imputati ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; (2) mancata assunzione di prova decisiva, richiesta di esame di due testi (Sergio e Marzia Massardi) ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e doglianza sulla mancata rinnovazione in appello ex art. 603; (3) mancata acquisizione dei verbali di riconoscimento relativi a Ferretti Cinzia (capo B); (4) vizio di motivazione sulle deposizioni di Ferretti e Codato e sull'incidenza della fattura della DE.GA. Ricambi s.r.l. circa l'esistenza del reato presupposto di furto; (5) vizio di motivazione concernente i tabulati dell'antifurto satellitare del veicolo di Venturini Adriano e la sussistenza del delitto presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la nullità non è stata eccepita tempestivamente in udienza (richiamo all'art. 182, comma 2) e i verbali non riportano eccezioni immediate; le dichiarazioni spontanee non suppliscono l'esame formalmente ammesso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello (art. 603) e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha giudicato superfluo l'esame dei testi indicati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte distrettuale ha valutato la testimonianza di Ferretti e gli altri elementi del fascicolo come sufficienti a escludere l'ipotesi alternativa evocata dalla difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la valutazione delle deposizioni e della fattura adeguatamente motivata e priva di aporie decisive. Anche il quinto motivo è stato respinto: la Corte ha valutato i tabulati satellitari compatibilmente con il racconto probatorio e ha trovato la motivazione di condanna logica e coerente, anche in ordine all'esclusione del dolo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Decisione depositata il 16/02/2024.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Riferimento procedurale alla trattazione con contraddittorio scritto delle impugnazioni in specifiche ipotesi normative; indicazione della modalità di trattazione del ricorso.
art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità quando la parte ha assistito al compimento dell'atto nullo; la Corte ha ritenuto che l'assenza di eccezione tempestiva comporti inammissibilità del vizio sollevato in sede di gravame.
art. 180 cod. proc. pen.
Disciplina la deducibilità delle nullità di ordine generale; la Corte richiama il limite derivante dall'art. 182 per le nullità verificatesi in presenza della parte.
art. 507 cod. proc. pen.
Regola le richieste istruttorie in dibattimento (assunzione di prove su istanza della parte); qui le richieste della difesa sono state valutate dal giudice di merito e ritenute non necessarie.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3 richiamati)
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la decisione è rimessa al giudice di merito che valuta l'eventuale incompletezza del dibattimento; la Corte di cassazione non sindaca la valutazione di merito se adeguatamente motivata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte segnala che i motivi sono stati indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità che nascono in udienza devono essere sollevate immediatamente in udienza; l'omissione rende inammissibile la censura in Cassazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: bisogna dimostrare che senza quella prova il giudice non poteva decidere.
- In Cassazione non è consentito un riesame libero della valutazione della prova o una semplice richiesta di riascolto di testi se la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la superfluità o l'inattendibilità.
- Per ottenere l'acquisizione di documenti o verbali considerati decisivi occorre dimostrare la loro rilevanza concreta e la probabilità che avrebbero mutato l'esito del giudizio.
- La valutazione della credibilità dei testi e la comparazione tra elementi documentali (es. fatture, tabulati satellitari) rientrano nel potere motivazionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono aporie, lacune o manifesta illogicità nella motivazione.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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