Cassazione Civile, Ordinanza n. 03469/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo che aveva condannato la società a pagare all'avvocato i compensi per l'attività professionale svolta. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione della società; successivamente l'avvocato aveva chiesto la correzione di errori materiali della sentenza di primo grado, relativi all'errata indicazione del cognome e all'omessa indicazione degli importi liquidati nelle spese. La Corte d'appello, in accoglimento dell'appello dell'avvocato e in contumacia della società, aveva liquidato le spese di primo grado e compensato quelle del grado di appello, motivando sulla necessità del gravame dovuta all'erroneo diniego della correzione e alla mancata opposizione della società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'avvocato ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e nullità della sentenza, sostenendo che la compensazione delle spese non poteva fondarsi sul semplice difetto di opposizione della controparte e che l'appello era stato impropriamente valorizzato come rimedio per correggere errori del primo giudice, dovendosi invece applicare il criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la compensazione delle spese per 'gravi ed eccezionali ragioni' ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede una motivazione specifica e non meramente astratta; ha però ricondotto la compensazione disposta dalla Corte d'appello alla peculiarità della dinamica processuale, cioè al fatto che l'appellante, pur vittorioso, aveva scelto l'impugnazione invece di reiterare la richiesta di correzione dell'errore materiale al giudice che l'aveva commesso. La Corte ha anche osservato che la Corte d'appello avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma non poteva peggiorare la posizione dell'appellante in assenza di appello o ricorso incidentale della controparte, per il divieto di reformatio in peius. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché la società è rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
esprime il principio della soccombenza quale regola generale di liquidazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
consente la compensazione delle spese solo in presenza di ragioni specifiche, non generiche, e sindacabili in cassazione se meramente astratte o non aderenti alle evidenze di causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale in tema di spese.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per asserita motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla motivazione e sul giusto processo.
art. 112 c.p.c.
evocato dalla Corte nel ribadire i limiti della correzione motivazionale in appello e il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 100 c.p.c.
evocato dalla Corte nel richiamare il requisito dell'interesse ad agire e i limiti alla modifica della decisione in assenza di impugnazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 69 del 2009
richiamata quale fonte della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione oltre il criterio della soccombenza richiede 'gravi ed eccezionali ragioni' specifiche e puntualmente indicate, non formule generiche o astratte.
- Le ragioni addotte per compensare le spese sono sindacabili in cassazione quando non trovino riscontro nelle evidenze di causa o nella giurisprudenza consolidata, ovvero quando si traducano in motivazione apparente.
- La peculiarità della dinamica processuale può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, specie quando la parte vittoriosa abbia scelto un rimedio processuale improprio invece di attivare quello corretto.
- Il giudice dell'impugnazione può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata, ma non può rendere la statuizione più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte in assenza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce di peggiorare la posizione dell'appellante o ricorrente se la controparte non ha impugnato la decisione nei suoi confronti.
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