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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del verbale del Consiglio della classe IV H LSU dell’Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS- del 30 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202402283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del consiglio della classe IV H LSU di un istituto scolastico statale, adottato il 30 agosto 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'annullamento del verbale del consiglio della classe IV H LSU di un istituto scolastico, adottato il 30 agosto 2024. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né il contenuto specifico della vicenda scolastica sottostante. Il TAR, dopo avere richiamato la precedente ordinanza cautelare, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché un aggiornamento sulla situazione di fatto e sugli eventuali atti o fatti sopravvenuti e, se del caso, l'indicazione della necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. La parte ricorrente dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, precisare motivatamente se persista l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e comunicare eventuali sopravvenienze e la necessità di istruttoria. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale idoneo a manifestare inequivocabilmente il disinteresse alla decisione e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini della decisione; l'inerzia rispetto alla richiesta di precisare la permanenza dell'interesse può contribuire alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni relative ai poteri istruttori e agli incombenti disposti nel processo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, nonostante l'apposita richiesta del giudice, può essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca del disinteresse attuale alla decisione e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i minori e gli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare eventualmente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia della parte, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine per la dichiarazione sull'interesse residuo, l'aggiornamento della situazione controversa e l'indicazione di eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie.
  • La mancata ottemperanza all'incombente istruttorio relativo alla permanenza dell'interesse può essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza che l'ordinanza istruttoria costituisca già una pronuncia definitiva sull'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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