Cassazione Civile, Sentenza n. 21809/2020 del 09/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è stata fornita la sentenza da riassumere; pertanto non è possibile indicare un esito concreto. In generale, in fase di valutazione l'ente può disporre un oscuramento temporaneo se ricorrono ragioni di privacy o di tutela dell'istruttoria, oppure può rifiutare l'oscuramento se prevalgono interessi di trasparenza. La decisione dipende dalla valutazione di proporzionalità, dalla natura dei dati e dalle norme applicabili
La controversia
Richiesta di oscuramento (redazione) di documenti o parti di essi durante la fase di valutazione. Motivazioni tipiche: tutela dei dati personali, segreto istruttorio, segretezza commerciale, sicurezza. La richiesta può riguardare singole pagine o allegati e viene valutata dall'autorità o dall'ufficio competente sulla base del bilanciamento tra trasparenza e riservatezza
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il GDPR fornisce i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione; giustifica l'oscuramento quando esso è necessario per tutelare dati personali o categorie particolari di dati
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza)
Disciplina la pubblicità degli atti delle pubbliche amministrazioni; limita l'oscuramento ai casi previsti dalla legge e richiede motivazione e proporzionalità nell'eventuale limitazione della trasparenza
Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) come modificato
Normativa nazionale complementare al GDPR che supporta la necessità di tutela dei dati personali e fornisce riferimenti per l'adozione di misure di protezione come l'oscuramento
Massime di principio
- L'oscuramento deve essere valutato caso per caso con un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e la tutela della riservatezza o dei segreti; non è ammesso automaticamente
- Ogni oscuramento richiede motivazione specifica e documentata, con indicazione della norma invocata e della valutazione di proporzionalità
- L'oscuramento temporaneo è ammissibile in fase istruttoria, ma va riesaminato e revocato quando viene meno la ragione che lo giustifica
- Dati identificativi di terzi o categorie sensibili spesso giustificano l'oscuramento, salvo prevalenti interessi alla conoscibilità
- Si devono preferire misure meno invasive (pseudonimizzazione, oscuramento parziale) quando possibile, anziché la soppressione totale del documento
- L'interessato può impugnare sia il rifiuto dell'oscuramento sia un oscuramento ritenuto illegittimo; l'amministrazione deve motivare adeguatamente la decisione per resistere a contestazioni
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