Cassazione Civile, Ordinanza n. 04871/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali fruite in sede di registrazione di un atto di compravendita di un terreno agricolo, sul rilievo che l'acquirente non avesse prodotto entro tre anni dalla stipula il certificato attestante la qualità di coltivatore diretto. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale avevano respinto le sue doglianze. In cassazione il ricorrente aveva proposto tre motivi di impugnazione avverso la sentenza regionale. Successivamente, però, avendo aderito a una definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, ha prima dichiarato di rinunciare al ricorso e poi ha ribadito la rinuncia con memoria successiva, rappresentando di non avere più interesse alla decisione, mentre l'Agenzia si era costituita solo formalmente senza svolgere difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'estinzione, sia che la procedura di definizione agevolata non fosse ancora perfezionata al momento della rinuncia, sia la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese nei confronti dell'Amministrazione, perché questa non aveva svolto difese, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al giudizio.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 83, co. 3, c.p.c.
richiamato per la valida procura speciale e nomina in calce al ricorso
art. 149 c.p.c.
notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c.
richiamato per la modalità di notificazione del ricorso per cassazione
art. 370, comma 1, c.p.c.
al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c.
la costituzione dell'Agenzia è avvenuta senza svolgere difese, solo per l'eventuale partecipazione all'udienza
art. 390 c.p.c.
ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte
art. 3 del d.l. n. 119/2018
definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119/2018
la pendenza della definizione agevolata non impedisce l'estinzione per rinuncia, poiché il relativo perfezionamento richiede il pagamento e la documentazione prevista dalla norma
art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018
subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
la Corte evidenzia che la definizione agevolata non era ancora perfezionata e dunque non poteva fondare di per sé l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non vi è luogo a pronuncia sulle condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
la disposizione non si applica alla rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio, perché misura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della parte resistente, poiché non ha natura di atto accettizio e determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara validamente di non avere più interesse alla decisione e rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza che la pendenza di una procedura di definizione agevolata già attivata impedisca tale esito, se non risulta il suo effettivo perfezionamento nei termini richiesti dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al giudizio di cassazione e alla sua estinzione, trattandosi di previsione eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →