Ordinanza n. 1209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva accolto o respinto la domanda cautelare contro il provvedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo rivendicato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma e l’accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. In sede cautelare ha dedotto la fondatezza della pretesa al rilascio del titolo, sostenendo che si fosse perfezionata la fattispecie contrattuale legittimante tale rilascio. Il Consiglio di Stato ha inoltre considerato che le vicende sopravvenute accertate riguardavano la sfera del datore di lavoro e non erano imputabili all’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato, a seguito di una cognizione sommaria, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione, valorizzando l’avvenuto perfezionamento della fattispecie contrattuale che legittima il rilascio del titolo e la riferibilità al datore di lavoro delle vicende sopravvenute. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado avrebbe potuto arrecare all’interessato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha pertanto accolto l’appello, riformato l’ordinanza cautelare del TAR e sospeso il provvedimento impugnato in primo grado. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sussistenza di significativi elementi di fondatezza può essere desunta, in una cognizione sommaria, dal perfezionamento della fattispecie contrattuale prevista come presupposto per il rilascio del titolo amministrativo rivendicato.
- Le vicende sopravvenute riferibili alla sfera del datore di lavoro non possono, nella valutazione cautelare, essere automaticamente imputate al lavoratore o al richiedente il titolo, quando la fattispecie contrattuale legittimante il rilascio risulti perfezionata.
- La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo è giustificata quando la sua esecuzione possa arrecare all’interessato un pregiudizio grave e irreparabile, oltre a sussistere un apprezzabile fumus boni iuris.
- L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma dell’ordinanza del TAR e la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado; il giudice d’appello può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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