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Legge

L.R. Calabria 18/2025

Agenzia regionale per l’energia della Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2025Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’AREC come ente tecnico-operativo della Regione Calabria con compiti in materia di energia, efficienza energetica, impianti termici, APE, comunità energetiche, progetti UE/PNRR e supporto agli enti locali. Prevede organi, personale e copertura finanziaria iniziale per il 2025-2027. È stata però abrogata dal 1° aprile 2026.

Istituzione dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria (AREC)

Istituzione dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria

La legge istituiva in Calabria l’Agenzia regionale per l’energia della Calabria (AREC), quale ente pubblico strumentale tecnico-operativo della Regione, con sede a Catanzaro, autonomia organizzativa, contabile e gestionale. Il provvedimento era finalizzato al sostegno delle politiche energetiche regionali, in coerenza con gli obiettivi europei sulla sostenibilità, sulle fonti rinnovabili e con la disciplina UE e statale richiamata nel testo.

Natura giuridica, organizzazione e assetto generale

L’AREC era configurata come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. La sua organizzazione e il suo funzionamento erano demandati alla legge istitutiva e allo statuto, adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale. L’Agenzia operava come interlocutore per gli attori del sistema energetico regionale e per i cittadini.

Funzioni e attività attribuite

L’AREC svolgeva funzioni molto ampie in materia energetica, ambientale e di mobilità sostenibile. Tra le principali attività previste figuravano:

  • esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici nel territorio regionale;
  • gestione della domanda di energia tramite promozione dell’efficienza energetica;
  • promozione dell’uso razionale delle risorse locali e rinnovabili, anche per l’edilizia residenziale pubblica;
  • sostegno alla ricerca sullo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico;
  • proposte per il miglioramento ambientale e il controllo dell’inquinamento atmosferico;
  • supporto tecnico alla programmazione e pianificazione energetica regionale;
  • ricezione, registrazione e deposito degli attestati di prestazione energetica (APE), nonché verifiche e controlli sulla loro conformità;
  • gestione del Catasto regionale delle APE e del Catasto regionale degli impianti termici degli edifici (CIT-CAL);
  • supporto alla Regione nella presentazione, attuazione e gestione contabile di progetti comunitari e di interventi PNRR in materia di energia e mobilità sostenibile;
  • promozione e gestione di iniziative di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche regionali;
  • supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili;
  • promozione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici;
  • supporto agli enti locali per pianificazione energetica, coordinamento delle iniziative, certificazione dei sistemi di gestione dell’energia e attività connesse;
  • organizzazione di campagne informative e formative anche tramite il portale regionale dell’energia;
  • supporto istruttorio e di controllo per autorizzazioni regionali in materia di energia;
  • supporto tecnico, amministrativo e giuridico per l’assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas;
  • promozione di interventi sul patrimonio regionale per centrali da fonti rinnovabili a servizio della Regione o delle sue società partecipate.

Rapporti con enti locali e reti di collaborazione

Per lo svolgimento delle attività rivolte agli enti locali, i rapporti con l’AREC erano disciplinati da specifiche convenzioni. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Agenzia utilizzava le banche dati regionali in materia di energia. La legge prevedeva inoltre collaborazione, previa intesa, e confronto continuativo con reti nazionali ed europee e con reti globali indicate nel testo, per rafforzare il coordinamento delle politiche energetiche.

Organi dell’Agenzia e direzione generale

Gli organi dell’AREC erano il direttore generale e il revisore unico, entrambi con durata triennale. Il direttore generale era nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli incarichi dirigenziali pubblici. L’incarico era di diritto privato, esclusivo e subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni.

Il direttore generale aveva il ruolo di rappresentante legale dell’AREC e curava la gestione complessiva dell’ente, la definizione degli obiettivi e dei programmi, la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse e il conseguimento dei risultati in coerenza con gli indirizzi regionali. Gli spettavano, in via esclusiva, l’organizzazione dell’Agenzia, l’impiego del personale, l’adozione dello statuto, dei piani annuale e triennale delle attività, del bilancio, del rendiconto, dei regolamenti, della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale, oltre alla relazione annuale alla Giunta.

Revisione, controlli e vigilanza

L’organo di revisione era composto da un revisore unico e da un supplente, designati dal Consiglio regionale da un elenco formato a seguito di avviso pubblico. Erano richiesti specifici requisiti professionali in materia di revisione legale e contabilità pubblica. Il revisore unico svolgeva controlli sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione, con relazioni sul bilancio e sul rendiconto, verifiche trimestrali di cassa e vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

La Giunta regionale esercitava le funzioni di vigilanza e controllo sull’AREC, anche sulla base delle relazioni del revisore. Erano sottoposti alla sua approvazione lo statuto, il regolamento di organizzazione, i piani delle attività, la relazione annuale, la dotazione organica, il piano dei fabbisogni, il bilancio di previsione e il rendiconto annuale.

Personale e dotazione organica

L’organico dell’AREC era definito nella dotazione organica approvata dalla Giunta regionale. Al personale si applicava il contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali. Per le proprie attività l’Agenzia poteva utilizzare sia personale in comando da Regione, enti locali o altre amministrazioni pubbliche, per due anni prorogabili, sia personale assunto con selezione pubblica, a tempo indeterminato, determinato o con altre forme flessibili, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni.

La dotazione organica iniziale era costituita dal personale della Giunta regionale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Agenzia.

Clausola valutativa

Era previsto un obbligo annuale di relazione al Consiglio regionale, da parte del direttore generale, entro il mese di giugno. La relazione doveva documentare lo stato di attuazione della legge e gli effetti prodotti nell’anno precedente, con riferimento ai programmi attuati, ai costi e ai risparmi sui servizi erogati e alle criticità emerse.

Regime finanziario

A regime, gli oneri di funzionamento dell’AREC erano posti a carico del bilancio dell’Agenzia e coperti dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali. Per l’avvio, la Regione riconosceva un contributo omnicomprensivo fino a 400.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, con copertura mediante riduzione di stanziamenti del bilancio regionale e con autorizzazione della Giunta alle necessarie variazioni di bilancio.

Dal 2028 la Giunta era autorizzata a trasferire all’AREC il 90 per cento dei maggiori proventi incassati nell’anno per le attività in materia di impianti termici, rispetto alle somme stanziate nel bilancio regionale 2025-2027.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Il testo fornito riporta però anche l’abrogazione dell’intera legge a decorrere dal 1° aprile 2026.

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