L.R. Calabria 20/2025
Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Calabria, misure per l’inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali e con alto potenziale cognitivo, prevedendo PDP, formazione, sportelli di ascolto, banca dati BES, rete territoriale e linee guida sulla somministrazione di farmaci a scuola. Le misure decorrono dall’anno scolastico 2026/2027.
Interventi educativi e inclusione scolastica per alunni con BES e alto potenziale cognitivo in Calabria
Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica in Calabria
La legge regionale della Calabria definisce un quadro di interventi per l’individuazione precoce, la presa in carico educativa e l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e degli alunni con alto potenziale cognitivo (APC). Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale calabrese e mira a coordinare scuola, servizi sanitari, enti locali e famiglie.
Finalità e destinatari
La Regione riconosce i BES come area di svantaggio scolastico ampia e articolata, comprensiva di disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, nonché plus-dotazione e alto potenziale cognitivo. La legge prende in considerazione anche gli alunni con disabilità certificata e quelli con necessità di attenzione speciale durante il percorso scolastico.
Tra le finalità principali rientrano:
- la piena realizzazione della persona e il diritto all’istruzione e all’inclusione;
- la tutela degli alunni con patologie croniche o transitorie che richiedono somministrazione di farmaci o interventi coordinati in orario scolastico;
- il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con APC, per sostenere bisogni relazionali ed emotivi, pari opportunità, sviluppo delle potenzialità e successo scolastico;
- la prevenzione dell’abbandono scolastico e del disagio legato al mancato soddisfacimento delle esigenze cognitive.
Definizione di BES e di alto potenziale cognitivo
Ai fini della legge, i BES sono alunni fino ai diciotto anni che, in modo continuativo o per periodi determinati, necessitano di speciale attenzione per ragioni fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche, sociali, familiari o contestuali che ostacolano apprendimento e sviluppo.
L’alunno con APC o plus-dotato è definito come chi manifesta, o può manifestare, in una o più aree, una capacità di apprendimento più rapida e il precoce raggiungimento di competenze e conoscenze rispetto ai coetanei con pari scolarizzazione.
Strumenti di intervento educativo e didattico
La Regione promuove gli interventi tramite:
- identificazione precoce degli alunni con BES;
- adozione di piani didattici personalizzati (PDP) e profili educativi specifici;
- sensibilizzazione e formazione degli insegnanti;
- banca dati regionale dei soggetti con BES;
- collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie;
- informazione e sensibilizzazione dei genitori;
- rete di intervento sui BES;
- sinergia tra istituzioni scolastiche e servizi UONPIA.
Le scuole possono utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla legge statale sui DSA e le misure di supporto della legge regionale 10/2012. Sono garantite didattica individualizzata e personalizzata, l’uso di tecnologie e mezzi alternativi di apprendimento, nonché specifiche misure per l’insegnamento delle lingue straniere, fino all’eventuale esonero ove utile.
Misure per alunni con APC
Per gli alunni con APC, all’inizio di ogni anno scolastico, in accordo con la famiglia, possono essere predisposti PDP che tengano conto di bisogni relazionali ed emotivi, interessi, attitudini e di eventuali altri BES.
I PDP possono prevedere:
- frequenza di una classe superiore per una o più discipline;
- arricchimento, approfondimento e unificazione di discipline;
- uso di metodi di apprendimento individuali;
- gruppi di lavoro e studio tra alunni con APC della stessa o di diverse classi.
Le misure devono essere monitorate periodicamente e la scuola può avvalersi di figure professionali specifiche, anche su richiesta della famiglia.
Organizzazione territoriale: banca dati, rete BES e CTS
Presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituita la Banca dati BES, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La banca dati è alimentata dai dati dell’Osservatorio regionale Istruzione e, previa intesa, dall’Ufficio scolastico regionale.
È inoltre istituita la Rete BES, con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da rappresentanti di Regione, enti locali, Ufficio scolastico regionale, servizi UONPIA, ANDIS Calabria e CTS Calabria. La Rete ha il compito di favorire sinergie per l’individuazione precoce e la presa in carico tempestiva dei soggetti con APC e altri BES, programmando interventi multidisciplinari e monitorando le strategie adottate.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento regionale che disciplini gestione e implementazione della Banca dati BES, numero dei componenti e funzionamento della Rete. La partecipazione alla Rete è onorifica e senza oneri per il bilancio regionale.
Accordi, protocolli e sportelli di ascolto
La Regione può stipulare protocolli d’intesa con dirigenti scolastici, ASP e servizi territoriali per promuovere la formazione di docenti e operatori socio-educativi, la continuità educativa scuola-famiglia, il successo formativo, la prevenzione del disagio scolastico e la diffusione di strategie didattiche adeguate ai BES.
Tra le azioni previste vi sono anche:
- interventi coordinati per gli alunni con patologie croniche o transitorie;
- apertura, nell’autonomia delle istituzioni scolastiche e senza nuovi oneri regionali, di uno sportello di ascolto e consulenza educativa;
- collaborazione stabile tra agenzie educative del territorio.
Presso ogni istituzione scolastica può essere attivato uno Sportello di ascolto per assistenza e consulenza psicologica a studenti, genitori, docenti e personale ATA. Ogni dirigente scolastico individua un referente, presenta il servizio alle classi, mette a disposizione un locale idoneo e pubblicizza modalità, giorni e orari di accesso. Gli interventi possono includere supporto psicologico, assistenza alla genitorialità e formazione sui corretti stili di vita e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio.
Linee guida regionali e somministrazione di farmaci
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare linee guida, con il supporto di un gruppo di lavoro interistituzionale, per agevolare l’inclusione degli studenti con disabilità fisica o psichica e il loro inserimento sociale.
Le linee guida devono anche prevedere:
- la sperimentazione di applicazioni di intelligenza artificiale nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado, per sostenere gli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica;
- le modalità di assistenza agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, compresi i casi di patologie croniche o transitorie, durante attività scolastiche e uscite didattiche.
Monitoraggio, valutazione e invarianza finanziaria
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta deve trasmettere annualmente una relazione con dati su individuazione precoce, misure didattiche, attivazione della banca dati e della rete, protocolli d’intesa, sportelli di ascolto e linee guida.
La legge è finanziariamente neutra: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le misure previste decorrono dall’anno scolastico 2026/2027, mentre la Regione deve inoltre adeguare la disciplina alla sopravvenuta normativa statale di riferimento.
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