Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 19/2025

Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari.

Normativa regionaleL.R. Calabria 19/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 19/2025 modifica la disciplina sull’incompatibilità tra carica di Assessore regionale e Consigliere regionale, prevedendo la sospensione e la supplenza del consigliere nominato assessore. Riforma inoltre le spese di funzionamento dei gruppi consiliari, abrogando una componente di spesa e destinando i risparmi a borse di studio. Si applica dalla XIII legislatura ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari

Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari

La legge regionale Calabria n. 19 del 4 aprile 2025 interviene sulla composizione del Consiglio regionale e sulla disciplina delle spese dei gruppi consiliari. Introduce un meccanismo di incompatibilità e supplenza per i consiglieri nominati assessori e rimodula le risorse destinate ai gruppi consiliari, con finalità di contenimento della spesa e di redistribuzione dei risparmi.

Incompatibilità tra Assessore regionale e Consigliere regionale

La legge stabilisce che la carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale. Quando un consigliere regionale viene nominato Assessore di Giunta, l’accettazione della nomina comporta automaticamente la sospensione dalle funzioni consiliari.

Supplenza e reintegro del Consigliere sospeso

In caso di sospensione, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina ad Assessore, prende atto della sospensione e dispone la sostituzione temporanea del consigliere, conferendo la supplenza per l’esercizio delle funzioni consiliari secondo la legge regionale e il Regolamento interno del Consiglio.

Il consigliere supplente nominato in questo modo non è soggetto alle norme del Capo II della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13, relative agli assegni vitalizi.

Quando il consigliere sostituito cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, revoca la supplenza e ne dispone il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

Disciplina economica dei gruppi consiliari

La legge modifica il Testo Unico sulla struttura e il finanziamento dei gruppi consiliari. In particolare:

  • viene abrogato il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che prevedeva una componente di spesa per il funzionamento e l’aggiornamento;
  • i riferimenti interni del comma 2 e del comma 6 sono aggiornati per rinviare all’articolo 4-bis.

I risparmi di spesa derivanti da tali modifiche sono destinati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al finanziamento di borse di studio per soggetti meritevoli e bisognosi.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le disposizioni si applicano a partire dalla XIII legislatura. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.